ALTRO - Revocatorie

Efficacia e non revocabilità di pagamento avvenuto con cambiale tratta accettata.

  • Antonino Salerno

    reggio nell'emilia
    19/06/2013 18:54

    Efficacia e non revocabilità di pagamento avvenuto con cambiale tratta accettata.


    Efficacia e non revocabilità di pagamento avvenuto con cambiale tratta accettata.
    Il pagamento di una cambiale tratta, in precedenza accettata dal trattario, eseguito dal trattario stesso in favore del beneficiario in epoca successiva al fallimento del traente è efficace ?. Si ritiene, infatti, che l'accettazione della tratta dia vita ad una forma di delegatio promittendi, riconducibile alla previsione dell'art. 1268 c.c., (cfr, tra le altre, Cass. 22 giugno 1994, n. 5963). La conseguenza e che nella ipotesi in esame, il trattario ha assunto egli stesso un'obbligazione diretta nei confronti del beneficiario pur senza necessariamente liberare il traente e percio', quando ha pagato, come nel caso di specie, ha estinto prima di tutto un debito proprio. Di quel che accade quando il pagamento è successivo al fallimento del traente, con riguardo ad una tratta precedentemente accettata, non può esser tema di discussione dalla curatela in quanto, nella fattispecie in esame, la tratta pagata x S.p.A. (trattario accettante) alla z S.p.A. ha avuto ad oggetto un debito ormai ad essa direttamente facente capo, nessuno spazio certamente residuerebbe per un'azione con cui la curatela del fallimento della traente pretendesse di far dichiarare inefficace detto pagamento ex art. 44 l. fall: non potrebbe infatti tale inefficacia certamente investire il pagamento eseguito da un soggetto in bonis, in forza di un'obbligazione su di lui direttamente gravante, nei confronti di altro soggetto in bonis. (Cass. Civ. N. 5987/2005).
    Chiedo Vostro parere, GBrazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/07/2013 19:20

      RE: Efficacia e non revocabilità di pagamento avvenuto con cambiale tratta accettata.

      L'art. 33 l. camb. stabilisce che con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza e, in mancanza di pagamento, il portatore ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta tutto quanto può essere chiesto ai sensi degli artt. 55 e 56 l.camb; ciò significa che l'accettazione della cambiale tratta da parte del trattario determina il trasferimento del credito cartolare verso il trattario stesso, che, pertanto, quando paga la tratta, paga un debito proprio, che estingue anche quello del traente.
      Anche noi riteniamo, pertanto, che tale pagamento, anche se effettuato dopo la dichiarazione di fallimento del traente, non possa essere considerato inefficace ai sensi dell'art. 44 l.fall., sempre che l'accettazione sia intervenuta prima della dichiarazione di fallimento; in caso contrario, infatti, tale dichiarazione interrompe il rapporto di delegazione insito nella cambiale tratta che non sia stata accettata prima del fallimento, per cui il pagamento che il trattario effettui al portatore non è riferibile al traente, con la conseguenza che nel patrimonio del fallito resta il credito nei confronti del trattario.
      Zucchetti SG Srl