ALTRO - Revocatorie

revocatoria rimesse su c/c

  • Giuseppe Tomassoni

    pesaro (PU)
    12/09/2016 17:04

    revocatoria rimesse su c/c

    Una banca insinua i seguenti crediti: saldo finale di c/c ordinario (movimentato nei mesi antecedenti al fallimento e con potenziali revocatorie), saldo relativo ad un finanziamento (rimasto invariato nel periodo sospetto) e credito per ri.ba anticipate al s.b.f. e andate insolute.
    Nel caso in oggetto i movimenti potenzialmente revocabili consistono quindi in rimesse (bonifici) sul c/c.
    In riferimento ai concetti indicati agli artt. 67-70 L.F., si richiede una Vostro cortese parere sui punti seguenti:
    a. Concetto di "pretese" ex art. 70 L.F.: dati i due momenti iniziale (conoscenza dello stato di insolvenza) e finale (data di fallimento), il calcolo del rientro massimo deve essere riferito all'intera posizione debitoria (sommando quindi mutuo, ri.ba insolute, saldo passivo c/c).
    b. "in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria" ex art. 67 L.F.: ai fini di tali valutazione, i calcoli vanno riferiti al saldo del c/c su cui sono state rilevate le rimesse oggetto di potenziale revocatoria.
    c. Nel caso di specie, come detto, risulta insinuato anche un credito relativo a ri.ba anticipate al s.b.f. ed andate insolute nei mesi immediatamente precedenti al fallimento. Tale ulteriore ammissione è supportata dalle relative distinte di addebito per insoluti che riportano data successiva al fallimento e, come data valuta, la data di effettiva scadenza antecedente al fallimento. Tali insoluti non risultano quindi formalmente addebitati sul c/c come invece avveniva usualmente. Come potrebbero essere presi in considerazione questi insoluti ai fini dei calcoli di cui alle lettere a-b?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/09/2016 19:59

      RE: revocatoria rimesse su c/c

      Poiché la revocatoria attiene alle rimesse su conto corrente il calcolo di cui alla lett. a) va fatto con riferimento esclusivo al conto corrente interessato dalla revocatoria, salvo a vedere cosa entra in questo, Sicuramente non entra il mutuo, che segue una sua autonoma regolamentazione, nel mentre vi entra il debito per anticipazione sbf. Invero, le
      modalità di utilizzo dell'erogazione dell'anticipazione (con cui la banca mette a disposizione del cliente una linea di credito che può essere utilizzata a seguito presentazione al salvo buon fine o allo sconto di effetti cambiari o al salvo buon fine di disposizioni di incasso, quali fatture, Ri.Ba., ecc.) prevede l'apertura di un conto corrente dedicato dove vengono registrati i movimenti contabili. Dal punto di vista operativo, al momento della presentazione della distinta, il controvalore dell'anticipo viene addebitato su di un conto anticipi (ovviamente al netto dello scarto convenuto) e trasferito sul conto corrente ordinario, sul quale periodicamente vengono addebitati i relativi interessi. Alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati in precedenza, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi, con contestuale accreditamento del residuo (scarto) sul conto corrente ordinario; se, invece, il terzo debitore non adempie la prestazione dovuta (come nel suo caso), la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito della posta debitoria sul conto corrente ordinario, quindi, le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario.
      Sulla consistenza e durevolezza dell'esposizione debitoria sono stati versati fiumi di inchiostro, specie subito dopo la riforma perché, in seguito, le revocatorie di rimesse bancarie sono sostanzialmente sparite.
      La nozione di consistenza della riduzione è sicuramente nozione di carattere relativo e relazionale, in quanto assume un concreto significato solo attraverso il confronto tra l'entità della rimessa e quella dell'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca, per cui è evidente che il giudizio in merito alla consistenza della riduzione non può avere carattere assoluto, non essendo possibile prefissare un valore oltre la cui soglia la riduzione è consistente, ma solo valore relativo essendo necessario tenere in considerazione l'andamento concreto del singolo conto; potrebbe, infatti, essere consistente la riduzione dell'esposizione attuata con un versamento di 1.000 rispetto alla esposizione di 2.000, ma potrebbe non esserlo se l'ammontare della esposizione è di 20.000.
      Anche il termine durevole esprime un valore relazionale e non assoluto; stabilire quando la riduzione sia durevole non è semplice– e la discrezionalità del giudice rischia qui di essere ancor meno governabile – ma, in via di sufficiente approssimazione, si può escludere, ora per diritto positivo, che siano revocabili le rimesse infragiornaliere (cioè quelle che nel corso del giorno si alternano ad operazioni in addebito) e quelle riguardanti partite bilanciate ed in genere quelle operazioni, che sia pur quantitativamente non coincidenti col pregresso versamento, si siano succedute in un arco di tempo breve, con un utilizzo della provvista rispondente alle fisiologiche esigenze della normale operatività di un'impresa. Non è pensabile, tuttavia, che questo (quello cioè di escludere dalla revocatoria le operazioni bilanciate) sia l'unica finalità della norma perché il requisito della durevolezza esprime un concetto più ampio rispetto all'assenza del bilanciamento delle operazioni sul conto corrente; probabilmente il concetto di durevolezza è assimilabile a quello di "stabilità" nel tempo dell'effetto riduttivo della rimessa, che si risolve nel ritenere che soltanto il versamento (con effetto riduttivo consistente) che non venga compensato da successivi prelevamenti (non necessariamente di importo corrispondente, ma anche superiore, o inferiore ma non tale da ridurre il ripianamento al di sotto dell'individuata soglia di "consistenza"), abbia l'effetto di determinare la durevole riduzione dell'esposizione debitoria.
      Zucchetti SG srl