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ALTRO - Revocatorie
Revocatoria Fallimentare e/o ordinaria del diritto di assegnazione della casa coniugale
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Chiara Fabbroni
AREZZO13/02/2017 09:55Revocatoria Fallimentare e/o ordinaria del diritto di assegnazione della casa coniugale
Buongiorno,
nell'ambito di una Procedura sto valutando la valida esperibilità o meno dell'azione revocatoria- ordinaria o fallimentare ex articolo 69 L.F. - di una serie di atti dispositivi compiuti dal coniuge fallito, titolare di una impresa commerciale, in favore dell'altro coniuge non fallito a seguito di separazione consensuale.
Invero, nel momento in cui inizia la fase patologica della crisi economica della Ditta individuale, il Soggetto poi fallito "corre" per separarsi- predisponendo anche una istanza di anticipazione dell'udienza- al fine così di trasferire tutti i propri beni immobili in favore della coniuge in sostituzione dell'assegno di mantenimento ed al contempo assegnando alla medesima la casa coniugale -al medesimo intestata -ove vi risiede insieme al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
In ordine al trasferimento di tale diritto reale di godimento - che invero la Curatela vorrebbe revocare- la giurisprudenza di riferimento rinvenuta non pare essermi di aiuto atteso che, a parte un precedente datato della Corte d'Appello di Venezia cui trovo solo la massima, avrei rinvenuto solo un altro precedente del 2013 (Tribunale di Udine) che invero conclude per la non revocabilità del diritto di assegnazione ove questo venga a tutelare la prole "Allorquando l'atto di disposizione posto in essere dai coniugi, conforme alla previsione di legge, secondo quanto accertato dallo stesso Tribunale in sede di omologazione della separazione consensuale, riguardi precipuamente l'interesse del figlio minore e non assuma i connotati di mantenimento, non rientra nel novero degli atti revocabili, fintanto che permangono le condizioni previste nell'accordo in conformità al disposto dell'art.155 quater cc, rappresentate dal mantenimento della residenza da parte della convenuta nell'abitazione familiare, insieme con il figlio minore".
Mi chiedo e Vi chiedo, magari sulla scorta di altri precedenti, se nel caso di specie ove si parla di un figlio maggiorenne ma non autosufficiente in considerazione del contesto fattuale, tale diritto reale di godimento possa essere revocato o se altrimenti convenga alla Curatela mettere in vendita il bene in tale status giuridico con opponibilità ai terzi di tale vincolo (attesa l'intervenuta trascrizione del diritto di assegnazione).
Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/02/2017 19:02RE: Revocatoria Fallimentare e/o ordinaria del diritto di assegnazione della casa coniugale
"Sono da ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie". Questo principio, ribadito di recente da Trib. Cosenza, 19.02.2016; Trib. Milano 1.06.2015; Trib. Reggio Emilia 05/11/2013, si rifà al costante indirizzo della Cassazione (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 21736 del 2013; Cass. n. 11914 del 2008; Cass. n. 8516 del 2006; Cass. n. 15603 del 2005). Proprio quest'ultima sentenza della Corte ha affrontato anche il problema dell'interesse dei figli, ed ha così statuito: "L'art. 2740 c.c. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l'art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo; sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene"
Gli stessi principi sono applicabili alla revocatoria fallimentare (Cass. n. 8516 del 2006; Cass. n. 11914 del 2008).
Zucchetti Sg srl
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