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ALTRO - Revocatorie
Revocatoria di una compensazione
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Matteo Eccher
Mori (TN)07/11/2012 17:46Revocatoria di una compensazione
Buongiorno,
Vi illustro questa fattispecie per capire se possano essere i presupposti per chiedere la revocatoria fallimentare della compensazione avvenuta ante fallimento.
Fallimento nuovo rito.
Sette-otto mesi prima della sentenza di fallimento, la società fallita riceve forniture da merce dal fornitore ALFA con pagamento a 30-60 giorni mai soddisfatto da un proprio fornitore per 30 mila euro. Tre mesi prima della sentenza di fallimento, lo stesso fornitore ALFA chiede alla società fallita la fornitura di materiale per 20 mila euro, pagamento rimessa diretta.
La contabilità della Società fallita evidenzia la compensazione delle due partite e lo stesso creditore si insinua a stato passivo per 10 mila euro, richiamando nell'insinuazione l'avvenuta compensazione.
Nella sostanza, l'operazione ha comportato un soddisfacimento preferenziale di ALFA a discapito degli altri creditori: nella fattispecie, la fornitura fatta ad ALFA è stata acquistata da un altro fornitore quindi "trasformando" il debito verso ALFA (compensato) con debito verso altro fornitore, ledendo la concorsualità dei creditori.
L'articolo 67, comma 1, della Legge Fallimentare stabilisce che "Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore: […] gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".
Tra i mezzi anormali di pagamento a annoverata la datio in solutum o res pro pecunia, cioè il pagamento effettuato non con denaro, ma tramite la consegna di merci o di altri beni.
Sul punto il Tribunale di Torino del 22 gennaio 2002 ha stabilito che sono da considerarsi mezzi anomali di pagamento, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 della Legge Fallimentare, la consegna di merce "a compensazione" (e quindi con finalità solutoria).
Una recente sentenza della Suprema Corte (n. 23714/2004) ha ritenuto che "qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall'obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una res pro pecunia, la ricorrenza di una datio in solutum, ed il conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma dell'articolo 67, comma 1 numero 2, della Legge Fallimentare, va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento, e, quindi, anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita, che evidenzi l'indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo di vendita".
Per contro, il Tribunale di Bergamo il 23 febbraio 2006 ha stabilito che non è soggetto a revocatoria fallimentare l'effetto estintivo conseguente alla compensazione di crediti liquidi ed esigibili e ciò in quanto la compensazione opera automaticamente ex lege e non dipende dalla volontà delle parti. È invece revocabile, se stipulato nel periodo sospetto, il pactum de compensando, l'accordo cioè con il quale le parti stabiliscono la compensazione quale modalità di pagamento di crediti privi dei requisiti di cui all'articolo 1241 del Codice Civile perché illiquidi, inesigibili o non omogenei.
Ma ancora: la Corte di Appello di Roma il 9 luglio 2007 stabilisce che qualora venga posta in essere la compravendita di un immobile ed il corrispettivo dovuto al venditore venga compensato convenzionalmente con un credito dell'acquirente di pari importo, attraverso il collegamento dei due negozi, compravendita e compensazione, si realizza, combinandone gli effetti, un risultato (l'estinzione del debito che il proprietario dell'immobile ha verso il compratore) analogo a quello che si realizzerebbe con la datio in solutum, che costituisce mezzo anomalo di pagamento e, come tale, è revocabile ai sensi dell'articolo 67 comma 1 numero 2 della Legge Fallimentare.
Il punto è quindi inquadrare correttamente quanto è avvenuto (compensazione legale o volontaria) per poter revocare esclusivamente la compensazione e non la vendita che poi ha generato la compensazione. Preciso che non ho alcun interesse a revocare la fornitura di beni dalla società fallita ad ALFA in quanto riguardano articoli personalizzati che non troverebbero altra utile collocazione sul mercato.
Vi ringrazio per il costante supporto e se vorrete aiutarmi a far maggior chiarezza sul punto.
Cordiali saluti,
Matteo Eccher
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/11/2012 20:31RE: Revocatoria di una compensazione
La situazione esposta è molto interessante, ma anche comune e non vediamo in essa quel contrasto che lei denuncia, nel senso che se è vero che per la compensazione legale non è esperibile la revocatoria, è altrettanto vero che la revocatoria può essere utilmente esperita in relazione all'atto eventuale posto in essere dalle parti e con il quale si è determinata la situazione di coesistenza dei reciproci debiti-crediti per il verificarsi del presupposto di legge per compensazione legale.
Nel suo caso è la fornitura fatta ad Alfa che ha creato il credito della società fallita che Alfa ha potuto portare in parziale compensazione, appunto legale, al momento della coesistenza dei crediti contrapposti ed è questa fornitura che può essere oggetto di revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 1, n. 2, in quanto utilizzata quale strumento per estinguere un debito del fallito. Come dice infatti la Cassazione nella sentenza da lei richiamata (ma questo è concetto costantemente affermato, si pensi al finanziamento ipotecario effettuato per estinguere un pregresso debito chirogtrafrio) l'anormalità del pagamento va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento, e, quindi, anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita, che evidenzi l'indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo di vendita.
Nel caso, le modalità della fornitura ad Alfa (acquisto della merce presso terzi per fare la fornitura che probabilmente non rientrava nell'oggetto della normale attività della ditta fallita) fanno intendere che la stessa è stata posta in essere al solo scopo di assicurare, attraverso la vendita e la consegna della merce e di conseguenza del relativo debito del ricevente, le condizioni perché questi operasse la compensazione parziale del suo precedente credito scaduto ed esigibile. In tal modo il credito scaduto ed esigibile di Alfa è stato pagato dal debitore poi fallito con una prestazione diversa dal danaro, consistente nel trasferimento di una res pro pecunia. Per questo motivo, anche noi vediamo nel caso da lei rappresentato nella fornitura fatta ad Alfa la ricorrenza di una datio in solutum, ed il conseguente assoggettamento della stessa, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma dell'articolo 67, comma 1 numero 2.
Abbiamo capito che lei non ha interesse ad ottenere la revoca tale atto, ma non vediamo altra soluzione, perché se non si colpisce questo passaggio, si cade appunto nella compensazione legale tra due creduti contrapposti inattaccabile da parte della curatela.
Zucchetti SG Srl
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