ALTRO - Revocatorie

Fatture incassate in contanti dal fallenfo

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    03/08/2010 17:47

    Fatture incassate in contanti dal fallenfo

    Nell'anno antecedente la sentenza, il fallendo (in contabilità semplificata) emette svariate fatture ad una Srl per lavori fino all'ultima fattura relativa alla vendita di tutti i beni strumentali. Quale curatore ho richiesto alla società cliente di dimostrare di aver effettivamente pagato gli importi forneno copia degli assegni / bonifici o altro. Il totale delle fatture emesse è rilevate e parecchie di queste avevano importi superiori ai 12.500 Euro.
    Alla richiesta la società cliente ha inviato copia di tutte le fatture ricevute con su scrittio "PAGATO" e la firma del fallito.
    Chiedo di conoscere se le quietanze sopra descritte siano opponibili alla procedura dato il contesto.
    Grazie molte.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/08/2010 20:50

      RE: Fatture incassate in contanti dal fallenfo

      La prima obiezione che può opporre al terzo debitore è la mancanza di data certa anteriore al fallimento della quietanza, rovesciando su di lui l'onere della prova della anteriorità della sottoscrizione alla dichiarazione di fallimento.
      Se si supera questo ostacolo, deve tenersi conto che la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 c.c., a norma del quale la confessione, è suscettibile di produrre effetti vincolanti solo fra le parti originarie della stessa e, dunque, fra l'autore ed il destinatario, se, invece, è fatta ad un terzo "è liberamente apprezzata dal giudice".
      Orbene, secondo la costante giurisprudenza, poiché nel giudizio instaurato dal curatore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, quest'ultimo, pur ponendosi nella medesima posizione sostanziale del fallito, è di fatto una parte processuale diversa, nei suoi confronti, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione vincolante del pagamento. "Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l'indicata quietanza è priva d'effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo" (Cass. 09 luglio 2005, n. 14481; Cass. 1 marzo 2005 n. 4288; Cass. 16 settembre 2002 n. 13513; Cass. 23 gennaio 1997 n. 689; Cass. 2 aprile 1996 n. 3055; Cass. 10 marzo 1994 n. 2339; Cass. 31 marzo 1988 n. 2716; Cass. 28 gennaio 1986 n. 544).
      Zucchetti Sg Srl
      • Matteo Eccher

        Mori (TN)
        08/12/2011 08:56

        Pagamenti in contanti oltre soglia e segnalazioni antiriciclaggio

        Buongiorno,
        mi allaccio a questa discussione per un quesito in tema di antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette.

        Ho un caso nel quale la contabilità della società fallita evidenzia un significativo incasso in contanti a poche settimane dal fallimento (abbondantemente oltre la soglia permessa per la circolazione dei contanti); ovviamente nessuna cassa contanti è stata riscontrata. Oltre a quanto sopra detto in tema di data certa ed opponibilità al fallimento dell'eventuale quietanza di pagamento, ad un certo punto si giungerà ad una conclusione sul fatto che il pagamento sia stato fatto, oppure no.

        Nel caso il pagamento fosse opponibile al fallimento, mi chiedo se io sia tenuto alla segnalazione dell'operazione come sospetta pur non essendo tenuto, come Curatore, ad identificare il "cliente" fallimento ai fini antiriciclaggio, con ripercussioni sia sul fallito che sul cliente. In tal caso la controparte potrebbe avere poca convenienza nel sostenere di aver fatto un tale pagamento in violazione delle norme antiriciclaggio.

        Vi ringrazio per i preziosi confronti.
        Matteo Eccher
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/12/2011 19:43

          RE: Pagamenti in contanti oltre soglia e segnalazioni antiriciclaggio

          Sicuramente lei è tenuto a denunciare il fatto reato riscontrato sia perché lei è pubblico ufficiale 8art.30), sia perché espressamente lo impone il primo comma dell'art. 33. Peraltro nella fattispecie da lei descritta, al di là del riciclaggio, è ravvisabile una bancarotta perché il contante incassato non è stato rinvenuto in cassa.
          Zucchetti SG Srl


          • Matteo Eccher

            Mori (TN)
            10/12/2011 09:56

            RE: RE: Pagamenti in contanti oltre soglia e segnalazioni antiriciclaggio

            Vi ringrazio, ma il mio quesito non era rivolto tanto alla gestione della posizione del fallito (relazione al GD e al PM ed analisi delle responsabilità penali), bensì se dovesse essere necessaria una specifica segnalazione "ordinaria" per quanto attiene il comportamento del terzo debitore o se fosse sufficiente la segnalazione nella relazione art. 33 LF.

            Chiaramente il terzo debitore avrebbe poca convenienza a sostenere di aver eseguito un pagamento in contanti oltre-soglia, tanto più se - in tal caso - fossi tenuto a segnalare l'operazione.

            Grazie nuovamente.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              12/12/2011 17:03

              RE: RE: RE: Pagamenti in contanti oltre soglia e segnalazioni antiriciclaggio

              Anche se la sua domanda riguarda un terzo, il contenuto della risposta già data è egualmente valido lì dove si diceva che comunque lei, quale curatore, è pubblico ufficiale, per cui, ove rileva un fatto che può raffigurare una ipotesi di reato, ne deve dare notizia agli organi competenti.
              Come poi provvedere a dare tale notizia è questione abbastanza irrilevante potendo farlo o con una espressa segnalazione al P.M. o inserendo la notizia nella relazione iniziale al g.d. o in uno dei rapporti semestrali. Dipende dal momento in cui avviene la scoperta, nel senso che sta per preparare la relazione ex art. 33 nulla impedisce che in essa indichi la fattispecie/reato che, coinvolgendo anche il fallito, può trovare idonea sistemazione in detta relazione; se al contrario lei scopre l'avvenuto riciclaggio dopo la prima relazione può fare una apposita segnalazione o attendere, se manca poco, il termine per il rapporto semestrale.
              Zucchetti SG Srl