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ALTRO - Revocatorie
Revocatoria ex art. 67, c. 1, n. 2) L.F.
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Nicola Xella
Lugo (RA)11/05/2010 08:53Revocatoria ex art. 67, c. 1, n. 2) L.F.
Vi chiedo cortesemente un parere in merito alla percorribilità dell'azione revocatoria ex art. 67, L.F. nei confronti di Equitalia S.p.A.
L'Agente della riscossione può chiedere al debitore del contribuente, individuato tramite una preventiva attività investigativa, il pagamento dei tributi arretrati fino alla concorrenza del credito vantato.
E', infatti, previsto che l'atto di pignoramento, da redigere nella forma prescritta dall'art. 543 c.p.c., contenga l'ordine al terzo di pagare il debito direttamente al concessionario, fino alla concorrenza del credito per il quale si procede, in luogo della citazione del terzo a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 del codice di procedura civile.
Nel caso specifico Equitalia nei sei mesi antecedenti la sentenza dichiarativa di fallimento ha effettuato numerosi pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/73, incassando numerosi crediti v/clienti della fallita società.
Tali pagamenti potrebbero rientrare tra gli atti revocabili ex art. 67 L.F. in quanto:
1) pagamenti preferenziali in violazione della par condicio;
2) mezzi anormali di pagamento.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/05/2010 18:44RE: Revocatoria ex art. 67, c. 1, n. 2) L.F.
L'ultima frase dell'ult. comma dell'art. 67 l.f. fa salve le disposizioni delle leggi speciali che esentano determinate operazioni dalla revocatoria; fra le norme fatte salve vi è l'art. 89 del DPR n. 602/73 che, nella versione dovuta all'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce quanto segue: "I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
Alcuni ritengono (Trib. Genova e Torino) che detta disposizione riguardi soltanto le imposte sui redditi e non ad esempio l'IVA, i cui pagamenti sono assoggettabili a revocatoria. In tal caso- ove si trattasse di pagamenti di crediti IVA- gli stessi sarebbero revocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l.f..
Zucchetti Sg Srl
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Nicola Xella
Lugo (RA)11/05/2010 19:02RE: RE: Revocatoria ex art. 67, c. 1, n. 2) L.F.
Se il pagamento fosse stato eseguito dall'imprenditore sicuramente si potrebbe applicare l'esenzione prevista dall'art. 89 del D.P.R. 602/73 e comunque qualche mese prima della sentenza dichiarativa di fallimento a mio modesto avviso è comunque un pagamento preferenziale che viola la par condicio.
Nel caso specifico (pignoramento presso terzi) non ci troviamo davanti ad un pagamento anormale?
Scusate se insisto.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/05/2010 18:49RE: Revocatoria ex art. 67, c. 1, n. 2) L.F.
L'ultima frase dell'ult. comma dell'art. 67 l.f. fa salve le disposizioni delle leggi speciali che esentano determinate operazioni dalla revocatoria; fra le norme fatte salve vi è l'art. 89 del DPR n. 602/73 che, nella versione dovuta all'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce quanto segue: "I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
Alcuni ritengono (Trib. Genova e Torino) che detta disposizione riguardi soltanto le imposte sui redditi e non ad esempio l'IVA, i cui pagamenti sono assoggettabili a revocatoria. In tal caso- ove si trattasse di pagamenti di crediti IVA- gli stessi sarebbero revocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l.f..
Zucchetti Sg Srl
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Nicola Xella
Lugo (RA)11/05/2010 19:09RE: RE: Revocatoria ex art. 67, c. 1, n. 2) L.F.
L'art. 89 del DPR 602/73 stabilisce che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria ex art. 67 L.F., il pignoramento presso terzi eseguito da Equitalia al fine di incassare i crediti della fallita può essere considerato un pagamento di imposte scadute o è da considerarsi un mezzo anormale di pagamento.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/05/2010 18:04RE: RE: RE: Revocatoria ex art. 67, c. 1, n. 2) L.F.
Riteniamo di no perchè l'esecuzione presso terzi è comunque una esecuzione in danno del debitore, solo che il creditore A, invece di pignorare un bene che si trova presso il debitore B, va a pignorare un bene di B che si trova presso un terzo C o un credito di B verso un terzo C. In sostanza il creditore A riceve pur sempre un pagamento dal suo debitore B in quanto, con tale tipo di espropriazione, si consnete a C, debitore di B, di pagare invece che il suo creditore B ill creditore del suo creditore.
Zucchetti SG Srl-
Veronica Balletto
CAGLIARI04/03/2011 10:54RE: RE: RE: RE: Revocatoria ex art. 67, c. 1, n. 2) L.F.
anche io vorrei un parere in merito alla percorribilità o meno dell'azione revocatoria nei confronti di equitalia spa.
equitalia ha pignorato presso terzi (ente pubblico) un credito derivante dall'emissione di una fattura per un appalto, fattura in sospensione d'imposta per la fallita. il pignoramento è stato fatto per l'intera cifra, imponibile+iva al 20%, per cui la società fallita è diventata debitrice nei confronti dell'erario per l'iva non versata ma che, in realtà, non ha neanche incassato. Posso esercitare azione revocatoria per l'iva relativa a quella fattura? non si tratta di imposte ancora iscritte a ruolo poichè relative all'anno 2010.
grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/03/2011 17:28RE: Revocatoria ex art. 67, c. 1, n. 2) L.F.
Lei vorrebbe revocare la quota di IVA che Equitalia ha incassato nell'esecuzione presso terzi. Crediamo che la risposta sia negativa perché i pagamento di imposte sono esenti da revocatoria.
L'art. 89 del DPR n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che "i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
Tale norma- in precedenza contenuta nell'art. 51- aveva dato immediatamente luogo a contestazioni circa la sua estensione di applicabilità e la prevalente giurisprudenza riteneva che essa operasse esclusivamente per le imposte sul reddito. Basta ricordare Cass. sez. un., 30/03/1994, n. 3131, per la quale "Il pagamento di un credito di imposta indiretta (nella specie Iva) ottenuto a seguito di esecuzione iniziata con ingiunzione, è soggetto alla revocatoria dell'art. 67 della legge fall.; la norma dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non è estensibile al pagamento di imposte non riscuotibili mediante ruolo".
Nella motivazione della stessa sentenza, tuttavia, si dà atto che con il DPR 28 gennaio 1988 n. 43 è stato istituito e disciplinato il servizio di riscossione dei tributi, ivi compresa l'IVA. I concessionari della riscossione- aggiunge la Corte- sono soggetti al d.P.R. n. 602 del 1973 (artt. 32, 63, 67 e 129), per cui è evidente che anche in materia di I.V.A. - da quando è entrato in funzione il nuovo sistema - si applicherà la deroga rispetto alla revocatoria dei pagamenti ex art. 67 legge fallimentare.
Zucchetti SG Srl
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