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REVOCATORIA FALLIMENTARE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIE A QUO

  • Massimo Burgazzi

    PIACENZA
    23/09/2015 11:21

    REVOCATORIA FALLIMENTARE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIE A QUO

    Buongiorno, ricorro alla vostra attenzione prima di intraprendere azione revocatoria.
    La fattispecie è la seguente: una società fallita figurava in veste di debitore in un'esecuzione presso terzi promossa dalla società Alfa nei confronti della Banca Beta. Con quest'ultima la medesima società fallita intratteneva un rapporto di conto corrente e vi era capienza (caso più unico che raro!) per la soddisfazione della società Alfa.
    Mi è venuto il dubbio se il termine di sei mesi dalla data di fallimento previsto dall'art. 67 L.F. debba essere riferito (quando al dies a quo) al giorno dell'apprensione delle somme da parte della società Alfa, ovvero alla precedente udienza in cui il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato il credito ex art. 533 cpc.
    Questo poiché con l'assegnazione del GE si realizza, secondo giurisprudenza consolidata, una cessione di credito pro solvendo ed il provvedimento concretizza l'antecedente logico-giuridico del successivo pagamento; stando così le cose, mi chiedo se il pagamento successivo diventi irrevocabile se non si può revocare anche la cessione ope legis.
    Non ho reperito precedenti in merito.
    Grazie e cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2015 19:31

      RE: REVOCATORIA FALLIMENTARE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIE A QUO

      E' un dubbio il suo che la Cassazione ha risolto da tempo. Ancora di recente, infatti, la S. Corte (Cass. 18/06/2014, n. 13908) ha ribadito che "In caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali (nella specie, mediante espropriazione presso terzi), gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), in quanto compiuti entro l'anno (ora sei mesi) anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del cosiddetto "periodo sospetto", occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione, dovendosi, conseguentemente, ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, legge fall. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. atteso che, tanto nel pagamento volontario, quanto nel pagamento coattivo, ciò che rileva, ai fini della lesione della "par condicio", è l'atto solutorio".
      Zucchetti SG Srl