ALTRO - Revocatorie

preliminare risolto per mutuo dissenso 9 mesi prima del fallimento, è revocabile ex art 67 I comma? LF

  • Antonella Berretta

    Perugia
    02/03/2012 10:45

    preliminare risolto per mutuo dissenso 9 mesi prima del fallimento, è revocabile ex art 67 I comma? LF

    il fallito prima della dichiarazione e per l'esatezza 9 mesi prima della declaratoria di fallimento ha risolto per mutuo dissnso il preliminare di un terreno che non aveva pagato. E' recocabile ex art. 67 LF I° comma?
    • Antonella Berretta

      Perugia
      02/03/2012 11:37

      RE: preliminare risolto per mutuo dissenso 9 mesi prima del fallimento, è revocabile ex art 67 I comma? LF

      Può essere considerato revocabile ex art 67 n. 2 LF in quanto ti restituisco il bene immobile - terreno- perchè non ho soldi e come tale individuarlòo come una datio insolutum che in quanto tale è revocabile? Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        02/03/2012 19:44

        RE: RE: preliminare risolto per mutuo dissenso 9 mesi prima del fallimento, è revocabile ex art 67 I comma? LF

        Teoricamente la risoluzione consensuale potrebbe essere oggetto di revocatoria, in quanto negozio giuridico sicuramente rientrante nella previsione del secondo comma dell'art. 67, che però nella fattispecie è reso inoperante dal fatto che la risoluzione è intervenuta nove mesi prima della dichiarazione di fallimento.
        Esclusa per ragioni cronologiche l'applicazione del secondo comma dell'art. 67, bisogna vedere se l'operazione è rapportabile ad una delle fattispecie di cui al primo comma dell'art. 67; l'unica raffigurabile (a meno che attraverso la risoluzione non si sia creata una sproporzione tra le prestazioni) è l'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 67 di un pagamento anormale quale datio in solutum consistente nel pagamento del debito del prezzo con la restituzione dell'immobile. Le obiezioni atale costruzione però sono agevoli: in primo luogo il bene restituito non era di proprietà del fallito ma di proprietà dell'altra parte, in quanto, non essendo intervenuto un contratto con effetti reali ma solo un preliminare, il fallito aveva soltanto il possesso del bene promessogli in vendita; ma a parte questo vi è da dire che, anche nel caso di merce compravenduta e non pagata, la restituzione della stessa può dar luogo ad una ipotesi di datio in solutum quando la restituzione sia configurata come forma di pagamento del credito; quando, invece, come nel caso, la restituzione si inserisce in una accordo risolutorio transattivo, si può parlare di revocatoria soltanto di questo atto, che nel caso non è aggredibile per le ragioni cronologiche dette. Nel suo caso, infatti, il presenza del mancato pagamento del prezzo del preliminare, il promittente venditore avrebbe potuto chiedere la risoluzione e il risarcimento del danno, per cui l'accordo di risolvere il contratto con la sola restituzione del bene si è sostanzialmente concretata in una transazione.
        Insomma, può anche fare un tentativo, ma, secondo noi, sarà difficile raggiungere un risultato utile, col rischio di pagare le spese.
        Zucchetti Sg Srl

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/03/2012 19:45

      RE: preliminare risolto per mutuo dissenso 9 mesi prima del fallimento, è revocabile ex art 67 I comma? LF

      vedi risposta sotto.
      Zucchetti Sg Srl