ALTRO - Revocatorie

fornitore pagato con giroconto da un terzo

  • Antonio Saccardo

    THIENE (VI)
    30/01/2012 14:37

    fornitore pagato con giroconto da un terzo

    Nel conto corrente bancario della società fallita entra un bonifico da una società terza (che non è neppure cliente) per 300.000 euro. Contemporaneamente, nello stesso giorno, vengono emessi con la stessa banca 6 assegni circolari da 50.000 cad. per pagare un fornitore, proprio per 300.000 euro.
    Il collegamento appare evidente: è entrato un "prestito" da un terzo che è stato utilizzato per pagare un fornitore. Anche nel libro giornale il "giroconto" è rilevato proprio così.
    Il pagamento è stato fatto nei 12 mesi antecedenti il fallimento. Si può considerare un pagamento fatto con mezzi anomali, e quindi revocabile?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/01/2012 19:10

      RE: fornitore pagato con giroconto da un terzo

      Non ci dice se si tratta di fallimento vecchio o nuovo rito.
      In questo secondo caso, l'operazione crediamo che sia fuori dal periodo sospetto, che è di sei mesi (art. 67, comma terzo, l.f.) per cui,a parte ogni altra valutazione, la rimessa non è revocabile dato che il c.d. giroconto è stato effettuato nei dodici mesi antecedenti.
      Nel caso sia ancora applicabile la vecchia normativa, più che parlare di giro conto- che è l'operazione con cui la banca gira una somma da un conto all'altro, per lo più attivo il primo e scoperto il secondo-si può definire quella descritta una operazione bilanciata. La giurisprudenza (da ult. Cass. 11/04/2011, n. 8223; Cass. 26/01/2011, n. 1834; Cass. 15782/2010; Cass. 6190/2008, ecc.) ha escluso la revocabilità di rimesse affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, qualora risulti il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, in modo tale da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego.
      Ci sembra quello che è accaduto nel suo caso, ove la rimessa di euro 300.000,00 da parte di un soggetto che non vi era obbligato, costituisse la provvista per consentire al beneficiario, poi fallito, i contestuali bonifici ad altri terzi.
      Zucchetti SG Srl