ALTRO - Revocatorie

Rimessa conto corrente effettuata dal terzo fideiussore

  • Sabrina Postini

    San Sisto (PG)
    06/03/2012 10:39

    Rimessa conto corrente effettuata dal terzo fideiussore

    La rimessa sul conto corrente della società fallita, effettuata nei 6 mese antecedenti la dichiarazione di fallimento da parte del terzo fideiussore coincidente con la figura dello stesso Amministratore Unico della socetà può essere assoggettata a revocatoria?
    Le recenti sentenze di cassazione che ho analizzato (v. Sent. Cassaz.12/08/2005 n. 16874 , Sent. Cassaz.14/02/2011 n. 3583) parlano di un tezo soggetto generico, che interviene in qualità di garante; nessun riferimento alla coincidenza con la figura dell'Amministratore Unico.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/03/2012 20:22

      RE: Rimessa conto corrente effettuata dal terzo fideiussore

      Va precisato, anche se implicito nel discorso, che la revocatoria non riguarda tanto la rimessa in sé sul conto corrente del fallito, ma il fatto che essa sia andata a deconto di un debito del fallito verso la banca, per cui revocabile è sempre il pagamento fatto alla banca attraverso detta rimessa.
      Tanto chiarito, va detto che per consolidato orientamento della cassazione (tra cui le sentenze da lei citate) le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., quando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice; ciò in quanto, in tale ipotesi il pagamento è effettuato dal garante allo scopo di adempiere l'obbligazione di garanzia, autonoma ancorchè accessoria e di contenuto identico rispetto all'obbligazione principale, per evitare le conseguenze cui resterebbe esposto per effetto dell'inadempimento. Il fideiussore avrebbe potuto pagare direttamente la banca, fare un bonifico ecc. ma la modalità utilizzata del versamento sul conto corrente dell'obbligato principale non determina, di per sè, l'acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente, perchè essa è soltanto contabile ed è priva di autonomia rispetto all'estinzione del debito da parte del terzo, non incide sulla provenienza della somma dal terzo e sulla causa del pagamento (estinzione dell'obbligazione fideiussoria, in difetto di una diversa imputazione) e, perciò, non viola la par condicio creditorum (cfr., tra le tante, oltre quelle da lei richiamate, Cass. S.U. n. 16874 del 2005; Cass. n. 13092 del 2008; Cass. n. 18234 del 2009).
      Zucchetti SG Srl
      • Giovanni Bertani

        Parma
        30/03/2012 10:59

        RE: RE: Rimessa conto corrente effettuata dal terzo fideiussore

        SALVE,
        MI CHIEDEVO SE SIA REVOCABILE IL PAGAMENTO FATTO DAL FIDEJUSSORE (BANCA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE) DIRETTAMENTE AL PROPRIETARIO IMMOBILIARE.
        NELLA FATTISPECIE IL PROPRIETARIO HA ESCUSSO CIRCA UN MESE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.
        HA NOTIFICATO SFRATTO (A FALLIMENTO DICHIARATO E COME TALE è ARRIVATO AL CURATORE) DOVE OLTRE CHE PER LA MOROSITA' CHIEDE LO SFRATTO IN QUANTO IL CONDUTTORE è IN STATO DI INSOLVENZA...
        GRAZIE
        DOTT. BERTANI PARMA
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/03/2012 19:02

          RE: RE: RE: Rimessa conto corrente effettuata dal terzo fideiussore

          Come già detto nella risposta di cui sopra, per consolidato orientamento della cassazione, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., quando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice; ciò in quanto, in tale ipotesi il pagamento è effettuato dal garante allo scopo di adempiere l'obbligazione di garanzia, autonoma ancorchè accessoria e di contenuto identico rispetto all'obbligazione principale, per evitare le conseguenze cui resterebbe esposto per effetto dell'inadempimento.
          Questa conclusione è stata affermata anche per il caso che il fideiussore, invece di pagare direttamente il creditore, abbia fatto un bonifico sul conto corrente del fallito per procedere al pagamento, perché anche questa modalità del versamento sul conto corrente dell'obbligato principale non determina, di per sè, l'acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente; a maggior ragione nel caso da lei prospettato- in cui il fideiussore ha pagato direttamente il creditore non può parlarsi di revocatoria.
          Zucchetti SG Srl
          • Michele Cattaneo

            BRESCIA
            09/01/2013 20:33

            RE: RE: RE: RE: Rimessa conto corrente effettuata dal terzo fideiussore

            Il socio unico e liquidatore di una srl fallita, in qualità di fideiussore ha contratto - al 50% con la moglie (non socia né amministratrice della srl)- un mutuo personale ipotecario con il quale ha estinto il mutuo precedentemente contratto dalla srl fallita con il medesimo istituto bancario. Tale operazione è avvenuta nei 6 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.
            Si consideri che a fronte di tale operazione, che è stata contabilizzata come finanziamento soci per circa 42.000 Euro, il socio nonché liquidatore (e prima ancora amministratore) della società ha negli anni precedenti al fallimento prelevato delle somme in seguito solo parzialmente restituite alla società e che al momento del fallimento sono contabilizzate come prelievi soci per Euro 15.000 circa.
            E' possibile a Vostro giudizio revocare nei confronti della banca tale rimessa che è stata effettuata si da un terzo ma, perlomeno per il 50%, da un terzo che era anche contestualmente debitore della società? Nell'atto di mutuo è espressamente indicato che la somma è stata messa a disposizione dei mutuanti (amministratore e consorte) su un conto corrente a loro intestato e presumibilmente tale somma è stata immediatamente versata sul conto corrente della società per estinguerlo.
            In tale modo, il socio risulta complessivamente a credito nei confronti della società perché ha finanziato la srl in misura maggiore rispetto a ciò che ha prelevato; ècomunque possibile considerare il residuo debito del socio nei confronti della società come rivalsa dello stesso nei confronti della società anche se temporalmente il socio prima ha prelevato le somme e poi ha finanziato la società? In tal caso il pagamento del terzo sarebbe a mio avviso sicuramente revocabile perlomeno fino a concorrenza del debito del socio nei confronti della società.
            Considerato che si prospetta una possibile azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e liquidatore posso altresì sostenere, a favore della revocatoria che l'azione della banca, che per sua natura è un creditore che gode di informazioni privilegiate, rischia di compromettere la possibilità di fruttuoso esperimento dell'azione stessa in quanto ha privato la massa dei creditori di un bene immobile potenzialmente aggredibile?
            L'operazione della banca ha infatti sostituito un debito nei confronti di una società ormai decotta con un debito nei confronti di una persona fisica, soggetto non fallibile e con patrimonio personale quindi solvibile, in spregio alla par condicio creditorum.

            Se non concordaste con quanto sopra esposto, è possibile a Vostro giudizio richiedere al socio nonché amministratore/liquidatore della società di restituire il denaro corrispondente ai prelievi effettuati senza che lo stesso possa opporre l'estinzione del debito mediante la compensazione con il proprio credito derivante dall'accollo personale del mutuo della società?
            Ringraziando per l'attenzione porgo cordiali saluti.