Menu
ALTRO - Revocatorie
revocatoria fallimentare
-
Ilaria Berra
Mantova17/10/2014 08:30revocatoria fallimentare
Chiedo aiuto per risolvere la seguente questione:
Alfa vende a Beta un immobile. Poco dopo la vendita, Alfa fallisce. Il curatore di Alfa agisce per revocare la vendita a Beta. La domanda del fallimento viene accolta, e il Tribunale revoca la vendita immobiliare (letteralmente "dichiara inefficace la vendita nei confronti del Fallimento di Alfa"). La sentenza di revocatoia è divenuta definitiva. Nel frattempo Beta presenta domanda di concordato. DOMANDA 1: Il fallimento di Alfa può mettere in vedita i beni revocati? E' corretto sostenere che i beni revocati sono rientrati nel patrimonio di Alfa (fallimento)?
Beta, pur sollecitato, non consegna le chiavi dei beni revocati al fallimento di Alfa. Il fallimento di Alfa ha necessità delle chiavi di accesso in quanto deve far stimare i beni per la successiva vendita. DOMANDA 2: per ottenere la consegna delle chiavi ai fini della stima dei beni, agisco con un 700 c.p.c., ovvero con un decreto ingiuntivo per consegna di cose?
Grazie
Ilaria Berra-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/10/2014 19:39RE: revocatoria fallimentare
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / DIVIETO AZIONI E SECUTIVEIl vittorioso esperimento dell'azione revocatoria (sia ordinaria che fallimentare) non è idoneo a determinare alcun effetto direttamente traslativo in favore del fallito o dei creditori, comportando soltanto la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto rispetto ai creditori e rendendo, conseguentemente, il bene, validamente ed efficacemente trasferito, o comunque oggetto di atto dispositivo, assoggettabile all'azione esecutiva collettiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione (giur. pacifica). Ossia, va escluso che il fondamento della revocatoria risieda in un vizio dell'atto revocando e di conseguenza, la validità dell'atto tra le parti resta impregiudicata dalla revoca, che elimina solo l'effetto secondario dell'atto dispositivo, consistente nel sottrarre il bene all'azione esecutiva dei creditori del disponente; per questo si parla di inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, in quanto il bene trasferito viene assoggettato all'esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente.
Nel caso la sentenza revocatoria è passata in giudicato prima che Beta- soccombente- fosse ammesso alla procedura di concordato, per cui Beta non può mettere questo stesso bene a disposizione dei suoi creditori in un concordato con cessione dei beni, ma deve consegnarlo al vincitore fallimento Alfa, non perché questi ne sia divenuto proprietario, ma per consentire al fallimento l'esecuzione sul bene, che si realizza prima di tutto con la liquidazione dello stesso, il cui completamento richiede che il fallimento abbia la disponibilità del bene che poi dovrà consegnare all'aggiudicatario.
In mancanza nel concordato di un giudizio di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, il fallimento Alfa per sottrarre il bene in questione dalle finalità del concordato e assoggettarlo alle proprie finalità fallimentari, dovrà ricorrere alle vie ordinarie dell'esecuzione per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e segg. c.p.sc o al più di esecuzione di obbligo di fare o non fare di cui agli artt. 612 e segg. c-p-c-; azione possibile nonostante il divieto di cui all'art. 168 l.f. perché Alfa non cerca di soddisfare un suo credito su un bene del concordato, ma cerca di ottenere la disponibilità di un bene su cui possono soddisfarsi i creditori del fallimento o nel quelli del concordato.
Allo scopo non è necessario il ricorso alla procedura di urgenza ex art. 700 c.p.c. né al decreto ingiuntivo perché (al di là di altre considerazione che potrebbero farsi sul ricorso d'urgenza) il fine sarebbe la formazione di un titolo esecutivo per ottenere la consegna, che lei ha già ed è costituito dalla sentenza revocatoria. Invero, la domanda di declaratoria di inefficacia di un atto formulata esercitando l'azione revocatoria fallimentare mira ad ottenere, mediante la pronuncia d'inefficacia di quell'atto, la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito che intanto si realizza in quanto il bene oggetto dell'atto revocato sia consegnato al fallimento vincitore per poter su esso rivalersi; e tale effetto non necessita di esplicita domanda perchè il suo perseguimento è compreso necessariamente nel petitum originario (Cass. 16/09/2009, n. 19989; con riferimento ai pagamenti e richiami in essa la ipotesi, più semplice in cui, come nel caso, oggetto del trasferimento revocato sia un bene individuato).
Probabilmente non è necessario arrivare a tanto in quanto rappresentando al giudice delegato al concordato le ragioni del fallimento con la prova della intervenuta sentenza, si potrà probabilmente, trovare una soluzione soddisfacente.
Zucchetti SG srl
-