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ALTRO - Revocatorie
Revocatoria fallimentare e trascrizione domanda ex art. 2901 c.c.
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Marco Parpinel
Treviso24/06/2016 10:43Revocatoria fallimentare e trascrizione domanda ex art. 2901 c.c.
Buongiorno,
gentilmente chiedo la vostra opinione in merito al seguente quesito.
Un fallimento aveva agito per ottenere la revoca di una vendita immobiliare eseguita dalla fallenda a terzi ed ottenuto una sentenza che accertava la revoca dell'operazione ex art. 64 l.f. e condannava controparte alla restituzione del bene.
La sentenza veniva impugnata in appello da controparte.
Nelle more dell'appello controparte veniva dichiarata fallita ed il curatore della stessa deve ancore decidere se riassumere l'appello o meno (probabilmente non lo farà).
Chiedo in che modo il primo fallimento possa tutelare le sue ragioni, ossia ottenere l'esecuzione della sentenza (una volta divenuta definitiva) di restituzione del bene o eventualmente ottenere, con una sorta di privilegio, i denari ricavati dalla vendita dell'immobile (sia che essa debba essere eseguita dal nuovo fallimento, che dal primo eventualmente).
La sentenza Cass. 25850/2011 afferma in merito il seguente principio 'In caso di fallimento dell'acquirente di un bene immobile, il creditore dell'alienante, che, per ottenere pronuncia di inefficacia relativa della compravendita, abbia trascritto domanda ex art. 2901 c.c. anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente, ove l'azione sia accolta, viene a trovarsi, rispetto all'immobile ormai acquisito all'attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento e già costituito in garanzia per credito verso debitore diverso dal fallito, rappresentando il diritto tutelato in revocatoria, analogamente al detto diritto di prelazione, una passività dalla quale il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione dell'attivo fra i creditori concorsuali; pertanto, l'attore vittorioso in revocatoria, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dell'immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali' ma non si comprende come detto effetto possa essere in concreto essere ottenuto.
O vi è il rischio che il primo fallimento, intervenuto il fallimento del terzo convenuto revocato, perda il diritto alla restituzione del bene (o al pagamento preferenziale in caso di vendita)?
Ringrazio e porgo distinti saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/06/2016 12:51RE: Revocatoria fallimentare e trascrizione domanda ex art. 2901 c.c.
Nel caso di azione revocatoria fallimentare esercitata contro un soggetto che viene dichiarato fallito in pendenza di causa, il conflitto ravvisabile tra l'art. 24 l. fall. (secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e l'art. 52 della stessa legge (per il quale, aperto il fallimento ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per l'insinuazione e la verificazione dello stesso passivo) viene costantemente risolto dalla giurisprudenza (Cass. 1/9/2011, n. 17989; Cass. 22/8//2011, n. 17443; Cass. 12/5/ 2011, n. 10486; ecc.) nel senso che il giudizio per decidere l'inefficacia o meno dell'atto prosegue avanti allo stesso giudice individuato ai sensi dell'art. 24, e le domande restitutorie conseguenti devono essere verificate nel fallimento della parte convenuta, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi ai sensi dell'art. 52 e degli artt. 93 e segg.. A nostro avviso questa soluzione è pienamente condivisibile e ad essa non osta la sentenza da lei citata in quanto questa era relativa ad una ipotesi di revocatoria ordinaria, che non ha gli effetti recuperatori che ha quella fallimentare. Questa, infatti, mira ad ottenere non solo la dichiarazione di inefficacia dell'atto impugnato in modo da consentire al revocante di esercitare l'esecuzione, ma la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, che si realizza qualora il corrispondente importo pagato o l'oggetto dell'atto revocato sia recuperato attraverso la sua restituzione; ne consegue che, se oggetto dell'atto dichiarato inefficace è un immobile, il fallimento vittorioso dovrà chiedere la restituzione dello stesso per poterlo liquidare, facendo una normale insinuazione per restituzione immobiliare ora ammessa.
Zucchetti Sg srl
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