ALTRO - Revocatorie

pignoramento presso terzi avvenuto tra il concordato e il fallimento

  • Marco Bartolini

    Orvieto (TR)
    24/02/2015 16:21

    pignoramento presso terzi avvenuto tra il concordato e il fallimento

    CASO:
    Impresa in concordato preventivo. A settembre i creditori votano negativamente e il Tribunale dichiara improcedibile il concordato.
    Ad ottobre alcuni creditori fanno istanza di fallimento.
    Nel frattempo, la banca dove la società intrattiene il c/c, a seguito della notifica di un pignoramento presso terzi, blocca le somme giacenti sul rapporto e a fine novembre paga le somme all'unico creditore pignorante.
    Due giorni dopo il pagamento effettuato da parte della banca, il Tribunale dichiara il fallimento.

    DOMANDA:
    il curatore può revocare il pagamento al creditore pignorante avvenuto nel periodo compreso tra il concordato e il il successivo fallimento?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/02/2015 18:26

      RE: pignoramento presso terzi avvenuto tra il concordato e il fallimento

      Dato per scontato che la Banca abbia corrisposto l'importo risultante dal conto corrente al creditore assegnatario con provvedimento del giudice, tale pagamento, anche se avvenuto in via forzosa rimane tale ed è revocabile. Ancora di recente, infatti, la S. Corte ha ribadito che "In caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali (nella specie, mediante espropriazione presso terzi), gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del cosiddetto "periodo sospetto", occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione, dovendosi, conseguentemente, ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, legge fall. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. atteso che, tanto nel pagamento volontario, quanto nel pagamento coattivo, ciò che rileva, ai fini della lesione della "par condicio", è l'atto solutorio" (Cass. 18/06/2014, n. 13908).
      Se il pagamento in questione è avvenuto addirittura dopo la dichiarazione di fallimento, opererebbe l'art. 44, senza bisogno di revocatoria. Anzi, in considerazione dell'art. 69bis che fa risalire, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi sospetti per la revocatoria alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, potrebbe anche ritenersi che fosse operante il divieto di pagamentoricavabile dall'art. 168. Si tratta di una domanda da formulare in via principale cui segue, in via graduata, quella revocatoria ex art. 67.
      Zucchetti SG Srl
      • Maura Catellani

        REGGIO EMILIA (RE)
        27/02/2015 15:56

        RE: RE: pignoramento presso terzi avvenuto tra il concordato e il fallimento

        mi scuso, chiedo un approfondimento del caso poc'anzi letto.
        Mi trovo in una situazione analoga, sinteticamente:
        - azione esecutiva presso terzi (ove il terzo è un COMUNE)con ordinanza di assegnazione in data 13.11.2014;
        - la domanda di concordato del debitore è stata presentata in data 18.11.2014, ma pubblicata sul registro imprese il 25.11.2014
        - il terzo ha pagato in data 23.12.2014
        - a gennaio 2015 il debitore è fallito.
        Orbene, il curatore richiede la restituzione delle somme pagate dal terzo.
        Il mio quesito è: il pagamento effettuato dal terzo è soggetto a revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 2 LF? E'possibile che il pagamento eseguito dal terzo, proprio perchè trattandosi di denaro del terzo (terzo che, si ripete essere un COMUNE debitore di somme verso il fallito e quindi non fideiussore del fallito) e non del fallito, non abbia violato la par condicio? (questa circostanza parrebbe emergere dalla sentenza n. 570 del 22.01.1999 Cassazione)
        ringrazio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/03/2015 17:19

          RE: RE: RE: pignoramento presso terzi avvenuto tra il concordato e il fallimento

          E' bene chiarire che il pagamento eseguito dal Comune a seguito di espropriazione presso terzi di cui agli artt. 543 e segg. c.p.c., non è un normale pagamento di un terzo non legato alla procedura da alcun rapporto di rilevanza giuridica, come, tanto per capire, potrebbe essere il pagamento fatto dall'amico per aiutare un amico in difficoltà, ma si tratta del pagamento di un debito che il Comune aveva nei confronti del soggetto poi fallito e che, a seguito dell'espropriazione, viene effettuato, per ordine del giudice, al pignorante che vantando, a sua volta, un credito verso il soggetto poi fallito, aveva pignorato il credito che il suo debitore aveva verso terzi.
          Nel caso dell'amico che paga un debito altrui non vi è alcuna lesione della par condicio perché (e se, ovviamente) il terzo utilizza danaro proprio e non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento; nel caso, invece, del pagamento del terzo pignorato, la lesione c'è perché il pagamento fatto dal terzo pignorato si riversa e incide sul patrimonio del fallito, dato che viene eseguito con denaro a questi dovuto e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis. Ossia, ritornando al caso di specie, se non vi fosse stato il pignoramento presso il Comune, questo ente avrebbe pagato il suo debito al soggetto poi fallito e il creditore del fallito (quello che ha effettuato il pignoramento presso il Comune) si sarebbe insinuato al passivo, come gli altri creditori, per cui alla distribuzione della somma pagata dal Comune avrebbe partecipato tutti i creditori, nel mentre attraverso l'esecuzione un creditore si è soddisfatto in danno degli altri. Da qui la necessità della revocatoria del pagamento, il cui scopo è ripartire la perdita derivante dall'insolvenza accertata dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non solo tra i creditori esistenti al momento della sentenza, ma tra una collettività più vasta, comprensiva anche di coloro che hanno avuto causa dal fallito prima del fallimento, quale rimedio rivolto a ripristinare la parità di trattamento tra tutti i creditori.
          Che poi sia esercitabile la revocatoria o si possa far valere la inefficacia ex art. 44 l.f., è problema da vagliare, come abbuamo detto nella risposta che precede. Se si parla di revocatoria, certamente questa è quella di cui al secondo comma dell'art. 67 l.f..
          Zucchetti SG srl