ALTRO - Revocatorie

revocatoria fallimentare del credito ceduto al gestore rete elettrica

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    28/10/2010 17:28

    revocatoria fallimentare del credito ceduto al gestore rete elettrica

    Mi rivolgo ai Vostri esperti per richiedere il seguente parere.
    L' affare del momento è rappresentato dalla realizzazione di impianti fotovoltaici; tali impianti vengono solitamente realizzati con finanziamenti bancari a medio lungo termine supportati dalla cessione del credito rappresentato dalle somme riconosciute dal gestore all' uopo preposto.
    Se l' operazione è posta in essere da un soggetto fallibile mi chiedo se questo credito possa essere revocato a causa di una successiva dichiarazione di fallimento ( e quindi i flussi finanziari finiscono nella massa attiva fallimentare) o se tale credito, ceduto alla banca nei modi e termini di legge (atto pubblico) possa essere opponibile alla procedura falimentare .
    Grazie
    Alessandro Bartoli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/10/2010 19:37

      RE: revocatoria fallimentare del credito ceduto al gestore rete elettrica

      Nel caso da lei rappresentato la cessione di credito non ha funzione solutoria, ossia non è stata effettuata non a pagamento di un debito del fallito, nel qual caso sarebbe rientrata nella previsione del primo comma dell'art. 67 m. 2, ma ha funzione di garanzia in quanto serve a tutelare la banca del contestuale finanziamento effettuato. In tal caso la cessione è egualmente revocabile ma ai sensi del secondo comma dell'art. 67 in quanto considerato atto a titolo oneroso.
      Zucchetti Sg Srl
      • Paolo Casarini

        Carpi (MO)
        17/11/2013 11:42

        RE: RE: revocatoria fallimentare del credito ceduto al gestore rete elettrica

        Dalla data di fallimento in poi l'atto di cessione dei crediti (futuri), posto in essere precedentemente (alcuni anni prima dalla dichirazione di fallimento), rimane efficace ? la banca ha diritto di incassare i pagamenti del GSE, a seguito appunto dell'atto di cessione (formato con atto pubblico e notificato), post fallimento dell'impresa titolare dell'impianto fotovoltaico?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/11/2013 12:42

          RE: RE: RE: revocatoria fallimentare del credito ceduto al gestore rete elettrica

          Le riportiamo una decisione abbastanza recente della Cassazione (Cass. 17/01/2012, n. 551), che riprende altra del 2005 (Cass. 31/05/2005 n. 17590), molto chiara e precisa. "La natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione".
          nel suo caso, inoltre, la stessa notifica al debitore ceduto è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento, per cui osta alla opponibilità al fallimento anche l'art. 45 (Cass. 14/04/2010, n. 8961).
          Tutto ciò nel caso non si tratti di factoring, per il quale la legge n. 52 del 1991 detta una apposita disciplina.
          Zucchetti SG Srl
          • Piero Mussida

            Casalpusterlengo (LO)
            19/10/2015 12:23

            RE: RE: RE: RE: revocatoria fallimentare del credito ceduto al gestore rete elettrica

            Scrivo sempre con riferimento ad una cessione pro-solvendo dei crediti futuri vantati verso il GSE a garanzia di un finanziamento bancario concesso per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico (effettuata con atto notarile antecedente di oltre un biennio la dichiarazione di fallimento). In tale caso i crediti maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento sono di spettanza dell'istituto di credito (in virtù dell'atto di cessione) o della procedura? Prendendo atto della citata sentenza (Cass.551/2012) rilevo tuttavia come siano successivamente intervenute altre pronunce (Tribunale di Bergamo, decreto dell'11/03/2015 – Tribunale di Ferrara, provvedimento del 23/07/2015) che, sebbene formulate in materia di concordato preventivo, paiono confermare la validità dell'atto di cessione del credito e quindi la sua spettanza all'istituto di credito.
            Grazie.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              19/10/2015 20:21

              RE: RE: RE: RE: RE: revocatoria fallimentare del credito ceduto al gestore rete elettrica

              Non si deve meravigliare di contrasti giurisprudenziali perché è normale che i giudici possano pensarla diversamente, anche se, nel caso, non vediamo un vero contrasto perché i provvedimenti da lei citati (conosciamo per esteso quello del tribunale di ferrara, che richiama quello del Trib. Bergamo) ci sembra che non affrontino il tema in questione della opponibilità della cessione, ma quello completamente diverso dello scioglimento ex art. 169bis del contratto di cessione del credito nel concordato; essi, infatti, focalizzano l'attenzione sul fatto che la cessione non è un contratto pendente per aver una delle parti esaurito la sua prestazione. In ogni caso, a noi la decisione della Cassazione sembra molto convincente e ancora un modello da seguire, fin quando non vengano prospettate altre argomentazioni contrarie e altrettanto condivisibili, il che non è stato fatto nei provvedimenti di merito da lei richiamati.
              Zucchetti SG srl