ALTRO - Revocatorie

revocatoria pagamenti con mezzi anormali

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    21/03/2014 10:34

    revocatoria pagamenti con mezzi anormali

    buongiorno, volevo un vostro parere sulla seguente situazione:
    analizzando un estratto conto bancario ho verificato che il fallito ha riscattato circa sette polizze vita per rientrare dallo scoperto bancario (fuori fido), polizze vita che erano state proposte dalla stessa banca. volevo sapere se il pagamento dei debiti con il riscatto delle polizze vita rientra tra i casi contemplati dall'art. 67 comma 1. punto 2?
    Premesso che la banca conosceva lo stato di insolvenza, anche per il fatto che il fallito ha più di 120 protesti iscritti in cciaa è possibile intraprendere azione di revocatoria ordinaria essendo trascorsi più di due anni?
    anticipatamente ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/03/2014 11:35

      RE: revocatoria pagamenti con mezzi anormali

      Il primo problema che lei pone è se è possibile esperire una azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 nei confronti di una banca per il fatto che i pagamenti per rientrare dallo scoperto di conto sono avvenuti previo riscatto polizze vite proposte dalla stessa, e poi contestualmente chiede se per gli stessi pagamenti è possibile esercitare azione revocatoria ordinaria essendo stati tali pagamenti eseguiti dal fallito oltre due anni prima della dichiarazione di fallimento, e non aggredibili con revocatoria fallimentare.
      Se i pagamenti sono stati effettuati oltre i due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, diventa inutile indagare se e quale tipo di revocatoria fallimentare sia possibile esperire, perché tranne che nei rapporti tra coniugi, i due anni segnano il limite massimo del periodo sospetto (peraltro gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, possono essere revocati se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, art. 67, co. 1, n. 2).
      Per quello che può servire, comunque, non ci sembra che la forma di pagamento di cui parla possa essere considerata anomala ai fini della norma appena citata, in quanto il riscatto della polizza costituisce il mezzo con cui procurarsi la provvista in danaro, con cui il debito è stato estinto.
      Per quanto riguarda la possibilità di esperire azione revocatoria ordinaria per ottenere la inefficacia di detti pagamenti, va ricordato che l'azione revocatoria ordinaria che il curatore può esperire nel fallimento per il disposto dell'art. 66, è quella civilistica regolata dagli artt. 2901 e segg. c.c.; orbene, proprio tale norma, al comma 3, precisa che "non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto".
      Zucchetti SG Srl