Menu
ALTRO - Revocatorie
mutui e cessione del credito IVA
-
Marco Bartolini
Orvieto (TR)02/10/2012 14:41mutui e cessione del credito IVA
PREMESSE:
• SOCIETA' BETA: fallita il 30 GIUGNO 2012
• RAPPORTI TRA BETA E LA PROPRIA BANCA FINANZIATRICE:
o dal 2007 mutuo ipotecario per euro 7.000.000 (stesso importo a debito anche alla data del fallimento, in quanto erogato in base a s.a.l. e mai pagate quote capitali in quanto concessa proroga del preammortamento fino a tutto il 2011, inizialmente fissato a marzo 2009);
o dal 31 luglio 2011, ulteriore finanziamento (fondiario) di euro 600.000 con garanzia ipotecaria, fidejussione dei soci e, a ulteriore garanzia, cessione pro-solvendo del credito IVA chiesto a rimborso dalla società, poi, fallita per un importo proprio di euro 600.000. (P.S. tale contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 38 del 385/93 TULBC, doveva essere utilizzato esclusivamente quale anticipo del credito IVA)
o conto corrente ordinario con saldo a debito di euro 1.000.000 alla data 30 luglio 2011 (prima del finanziamento del punto precedente).
FATTI:
a) In data 1 agosto 2011, il finanziamento di 600.000 euro affluisce su c/c di BETA e pertanto il saldo a debito su c/c si riduce a 400.000 (1.000.000 – 600.000).
b) In data 30 novembre 2011 (7 mesi prima del fallimento) BETA, a garanzia del finanziamento stipulato il 31 luglio 2011, cede pro-solvendo, con atto notarile notificato all'Ag. Entrate il 6 dicembre 2011, il credito IVA di euro 600.000 alla BANCA (il rimborso del credito è ancora in fase di istruttoria da parte dell'Agenzia).
c) La BANCA fa istanza di insinuazione al passivo richiedendo euro 7.000.000 per il mutuo ipotecario, euro 600.000 per il finanziamento del 31 luglio 2011.
DOMANDE:
1) La cessione del credito IVA, nonostante legato a mutuo fondiario (come sostenuto dalla banca in sede di insinuazione) è revocabile? Secondo il curatore, si, in quanto anche se antecedente di oltre 6 mesi il fallimento, è un mezzo anormale di pagamento. Qual è il Vostro parere?
2) Il finanziamento del 31 luglio potrebbe essere considerato come un'operazione con cui la banca ha simulato un'anticipazione di somme, con contestuale prestazione di garanzie, somme in realtà che hanno ridotto il saldo passivo del conto corrente ordinario? Se si, è corretto che il Curatore, in sede di ammissione al passivo, non riconosca il grado ipotecario (ammissione al chirografo)?
3) Il comportamento della banca (proroga del piano di ammortamento del mutuo fondiario; ulteriore finanziamento con garanzie) può configurare un reato della BANCA per "concessione abusiva del credito", in quanto può aver ingannato i terzi che pensavano di avere a che fare con un'impresa solida?
Vogliate perdonarmi se posso aver peccato in chiarezza e ringrazio anticipatamente per qualsiasi precisazione o ulteriore spunto che vorrete darmi.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/10/2012 20:27RE: mutui e cessione del credito IVA
Le sue domande coinvolgono tutte problematiche molto complesse e dibattute.
Preferiamo partire dalla domanda n. 2 perché si antepone alle altre cronologicamente e logicamente.
La fattispecie della erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è stata variamente configurata dalla giurisprudenza e dalla dottrina. E' stata, infatti, rapportata alla simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) con conseguente nullità, alla novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito) qualificata come operazione anomala revocabile, al negozio in frode alla legge, ecc. La giurisprudenza della S. C. più recente ci sembra si sia orientata verso la figura del negozio indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione di un precedente debito chirografario. In tal caso, si dice, il fallimento, sussistendone i presupposti, ha la possibilità di impugnare l'intera operazione, ai sensi dell'art. 67, comma primo n. 2, l. fall., in quanto diretta a estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione. (Cass. 1,10,2007, n. 20622 ed ivi ampi richiami)
Questa sentenza prende in esame proprio l'ipotesi che allo scopo indiretto di trasformare il credito chirografario preesistente della banca in credito privilegiato sia utilizzato un mutuo fondiario e spiega perché, in tal caso l'avvenuto consolidamento breve dell'ipoteca fondiaria non sia di ostacolo alla revocatoria (Se il contratto di mutuo si è tradotto in un negozio-procedimento indirettamente solutorio- e, come tale, sanzionato da inefficacia ex L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, esso diviene inopponibile al fallimento e, conseguentemente, viene travolta, con esclusione quindi del beneficio del consolidamento, anche l'ipoteca diretta a garantire il debito preesistente).
In sede di accertamento del passivo lei può, quindi, sollevare l'eccezione revocatoria dell'intera operazione- effettuata entro l'anno prima della dichiarazione di fallimento- comprensiva del finanziamento ipotecario al fine di eliminare il corrispondente debito chirografario, per cui ammette al passivo il credito chirografario del conto corrente risultante a quella data, pari ad e 1.000.000.
Quanto alla domanda n. 1, ci sembra abbastanza sicura la funzione solutoria della cessione del credito Iva per cui essa diventa un mezzo anomalo di pagamento revocabile anch'esso ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2. Invero, la cessione "pro solvendo" di un credito verso terzi non costituisce, da parte del creditore, un mezzo anormale di pagamento quando è effettuata nell'ambito di un contratto di finanziamento perché, in tal caso, la cessione viene stipulata a scopo di garanzia; ma quando, come nel caso da lei rappresentato, viene stipulata successivamente ha la chiara funzione di estinguere un debito preesistente e scaduto con un mezzo anomalo. Il fatto che la cessione sia poi stata fatta in funzione solutoria di un credito già garantito da ipoteca nulla cambia, anzi è la prova che la banca dubitava della tenuta della ipoteca fondiaria, al punto da prendere ulteriori garanzie (fideiussioni dei soci) e altre precauzioni per arrivare al pagamento, come la cessione del credito Iva.
In questo caso però deve agire per chiedere la inefficacia della cessione, altrimenti il fisco paga alla Banca.
Non ci sembra, infine (e veniamo alla domanda n. 3), sia raffigurabile nella fattispecie una abusiva concessione di credito, che richiede che la concessione di credito sia diretta a mantenere artificiosamente in vita un'impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. in ogni caso, al curatore interessano gli aspetti civilistici del risarcimento e la S.C. ha stabilito che il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile, l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito (Cass. 23.7.2010, n. 17284).
Zucchetti Sg Srl
-
Marco Bartolini
Orvieto (TR)02/10/2012 21:04RE: RE: mutui e cessione del credito IVA
Ringraziando per la pronta e precisa risposta, chiedo una delucidazione in merito alla revoca del cessione del credito IVA: il curatore deve necessariamente attivarsi prima che l'erario paghi oppure può agire a posteriori verso la banca ?
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2012 18:37RE: RE: RE: mutui e cessione del credito IVA
La revocatoria è soggetta al limite decadenziale di cui all'art. 69bis, per cui può esercitarla fin quando è pendente, anzi sono pendenti i termini ivi indicati. Tuttavia nel caso di cessione di un credito, la revocatoria effettuata prima del pagamento tende a rendere inefficace la cessione e recuperare il diritto di credito da far valere contro il debitore che era stato ceduto (ossia per recuperare la titolarità del credito Iva), nel mentre, una volta intervenuto il pagamento da parte del debitore ceduto- che, a seguito della effettuata notifica della cessione, paga bene al cessionario- lei può revocare l'avvenuta solutio, ossia il pagamento che la banca ha ricevuto dal terzo, previa dimostrazione che la cessione era inefficace.
Il risultato finale potrebbe essere lo stesso, ma ci sembra preferibile muoversi subito, prima che intervenga il pagamento.
Zucchetti Sg Srl
-
Marco Bartolini
Orvieto (TR)04/10/2012 08:25RE: RE: RE: RE: mutui e cessione del credito IVA
Riallacciandomi alla questione del contratto di mutuo fondiario che si è tradotto in un negozio-procedimento indirettamente solutorio, in altro fallimento ho un caso pressoché simile; in quest'ultimo, però', la BANCA del c/c ordinario e la BANCA erogatrice del mutuo fondiario (utilizzato per ridurre notevolmente il debito sul c/c ordinario) sono distinte, ma facenti capo allo STESSO GRUPPO BANCARIO (una banca commerciale e creditizia e l'altra
pecializzata nei prodotti di medio e lungo termine).
In questo caso, a vostro avviso, il fallimento, ha sempre la possibilità di impugnare l'operazione, ai sensi del l'art. 67, comma primo n. 2, l. fall., in quanto diretta a estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/10/2012 18:06RE: RE: RE: RE: RE: mutui e cessione del credito IVA
Si, vale lo stesso principio, solo che la prova del collegamento negoziale tra le varie operazioni al fine di dedurne che il finanziamento fondiario è stato effettuato allo scopo di ridurre il credito chirografario preesistente diventa più difficile, anche se, trattandosi nella specie di banche dello stesso gruppo, la difficoltà probatoria è limitata.
Zucchetti SG Srl
-
Marco Bartolini
Orvieto (TR)05/10/2012 09:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: mutui e cessione del credito IVA
RITORNO ALLA DOMANDA N. 2 DEL QUESITO INIZIALE:
La banca sostiene che non vi sia stato con il finanziamento fondiario un intento solutorio di un debito chirografario pre-esistente (c/c ordinario a debito) in quanto la riduzione del debito sul c/c è stata, si, consistente (600.000), ma non duratura; infatti dopo sei mesi il c/c della fallita è tornato a debito per circa 1.000.000 di euro.
DOMANDE:
E' corretta questa interpretazione?
Cio' influisce sulla possibilità del Curatore di proporre azione revocatoria della successiva cessione del credito IVA?
Infine, visto che l'art 67 comma 4 L.F. dice che "le disposizioni di questo articolo (67) non si applicano a ...... alle operazioni di credito fondiario", è sempre e comunque possibile revocare la cessione del credito IVA prevista del contratto di finanziamento fondiario?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/10/2012 19:45RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mutui e cessione del credito IVA
Ribadiamo quanto già detto. Il discorso della banca sulla non durevolezza dell'abbattimento dell'esposizione bancaria è irrilevante in quanto non si sta discutendo della revocatoria di rimesse in conto corrente bancario e, quindi non è applicabile la lett. b) del terzo comma dell'art. 67.
Per quanto riguardala esenzione da revocatoria alle operazioni di credito fondiario, vale quanto già detto circa il consolidamento dell'ipoteca fondiaria; ossia non si revoca il credito in quanto tale ma il negozio indiretto che, attraverso la concessione di un credito fondiario ipotecario ha sotituito il vecchio credito chirografario.
Non vediamo la relazione con la revoca della cessione del credito IVA.
Zucchetti SG Srl
-
-
-
-
-
-
-