ALTRO - Revocatorie

revocatoria su accollo

  • Antonio Saccardo

    THIENE (VI)
    03/02/2012 17:14

    revocatoria su accollo

    La società (ora fallita) aveva stipulato un mutuo chirografario di 600.000 euro con una banca.
    Nella settimana prima del fallimento della società, un soggetto terzo si è accollato l'importo residuo
    delle rate del mutuo, pari a 393.000 euro.
    Il soggetto terzo in realtà era il padre dei due soci della società fallita.
    Questo "pagamento" è stato fatto sicuramente con un modo di pagamento "anomalo", con un accollo.
    Cosa dovrei dimostrare per poterlo revocare?
    Ad esempio, potrei dimostrare che il terzo ha utilizzato fondi che in realtà provenivano dalla società?
    (e che li aveva prelevati in precedenza?)
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/02/2012 19:32

      RE: revocatoria su accollo

      A nostro parare non è applicabile alla fattispecie l'ipotesi del pagamento con mezzi anomali; un terzo si è accollato il debito e poi ha adempiuto alla obbligazione assunta. Peraltro se l'accollo è privativo- tale cioè da escludere la responsabilità del debitore originario- questi non può che avvantaggiarsi di tale atto.
      Si può invece discutere del pagamento fatto dal terzo, dal momento che, ai fini della revocatoria fallimentare, i pagamenti vanno considerati come atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa e, pertanto, sono suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati.
      Si tratta quindi di stabilire se è revocabile il pagamento del terzo e su questo soccorre il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale la revocabilità del pagamento effettuato dal terzo in favore del creditore del fallito è subordinato al fatto che il terzo abbia utilizzato denaro del fallito, ovvero, avendo utilizzato denaro proprio, si sia positivamente rivalso sul fallito stesso prima del fallimento. In difetto dei menzionati presupposti di soddisfacimento del terzo sul patrimonio del fallito, non vi sarebbe quel depauperamento del patrimonio in pregiudizio della massa concorsuale che l'azione revocatoria fallimentare è tipicamente destinata a riparare, e, per tale motivo, è stata negata la revocabilità del pagamento effettuato dal terzo che si sia successivamente soddisfatto in moneta fallimentare.
      Zucchetti Sg Srl