ALTRO - Revocatorie

Revocatoria e Factoring "triangolare"

  • Cinzia Castelli

    firenze
    07/03/2017 18:19

    Revocatoria e Factoring "triangolare"

    Buonasera,
    avrei un nuovo quesito da sottoporre.

    La società fallita (A) era appaltatrice di una ditta di autotrasporti (B).
    La ditta di autotrasporti (B) detiene la maggioranza di una società di factoring (C).
    Le fatture di pagamento emesse dalla società fallita (A) nei confronti della committente (B) avevano una scadenza a 90 giorni.
    Per anticipare la liquidità, queste venivano sistematicamente cedute dalla fallita (A) alla società di factoring (C) che ne anticipava il pagamento immediato prendendo delle commissioni molto alte (es. 820,00 euro per anticipare un credito di € 35.000,00 di 90 giorni). Assente, evidentemente, il profilo del rischio per (C), dato che il debitore era (B), sua controllante.

    Si possono intravedere profili di revocabilità o altri profili di responsabilità?

    Sotto il profilo della revocabilità direi più no che sì, poiché il credito veniva ceduto ma non mi pare che si possa configurare un mezzo anomalo di pagamento trattandosi di mero factoring.
    Peraltro le commissioni pagate, seppure molto alte, non sono a pagamento di un credito ma di un servizio (l'anticipo).

    Forse la via potrebbe essere quella di un'azione restitutoria ove venissero riscontrate commissioni superiori a quelle previste per il factoring?

    Grazie mille
    Cinzia Castelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/03/2017 19:01

      RE: Revocatoria e Factoring "triangolare"

      Lei parla di factoring, per cui la prima cosa da appurare è se la società cessionaria abbia i requisiti di cui all'art. 1 della l. n. 52 del 1991 e sia iscritta nell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa ai sensi della citata legge tenuto presso la Banca d'Italia, che sono condizioni imprescindibili per applicare la normativa speciale sul factoring.
      Ricorrendo tali elementi, pensiamo che sia difficile pensare ad una revocatoria. Sicuramente non sono soggetti a revocatoria fallimentare, ex art. 67, comma 2, l. fall., i pagamenti effettuati alla società di factoring (C, nel suo caso) nel semestre anteriore al fallimento dai debitori della società fallita (B) perché il contratto di factoring, ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente (A) verso il factor, ma proprio del debitore ceduto verso quest'ultimo, per cui, seppur eseguito dopo il fallimento del cedente, non comporta alcuna sottrazione di risorse alla massa e non è sanzionato con l'inefficacia prevista dall'art. 44 l.fall.(da ult. Cass. 02/10/2015, n. 19716).
      Si potrebbe pensare alla revocatoria dell'intero accordo in base al quale i crediti vengono ceduti, divenendo poi prive di effetto le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere esecuzione, ma tale fattispecie rientra nel disposto dell'art. 67, secondo comma, legge fall. (e non dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall.), colpendo disposizioni patrimoniali a titolo oneroso compiute dall'imprenditore dichiarato fallito, (Cass. 23/06/2015, n. 12994), per cui bisogna valutare se l'operazione rientra nel periodo sospetto e se il curatore è in grado di fornire la prova della conoscenza dello stato di insolvenza. Per applicare il primo comma dell'art. 67, n. 1 bisognerebbe dimostrare lo squilibrio previsto da detta norma, il che non pare esistere per il fatto che la società abbia richiesto l'aggio indicato. Peraltro non esiste una tariffa, e questo ci sembra escluda anche una azione di ripetizione.
      Il fatto della partecipazione societaria tra B e C non ci sembra rilevante ai fini del problema, visto che si tratta di società di capitali ciascuna autonome
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Castelli

        firenze
        09/03/2017 11:46

        RE: RE: Revocatoria e Factoring "triangolare"

        Preziosi come sempre, grazie mille
        CC