ALTRO - Revocatorie

revocatoria compensi legali

  • MARIA ROSA FRATINI

    CITTA' DI CASTELLO (PG)
    08/05/2009 11:48

    revocatoria compensi legali

    Spett.le Zucchetti Giuridica,
    vorrei sapere se e' revocabile un compenso ad un legale erogato con assegno due mesi prima del fallimento a saldo fattura per 'assistenza ad una causa di risrcimento danni assicurativo nella quale la società fallita è risultata vincitrice. Trattandosi di un compenso per una causa conclusa e non di un acconto è comunque revocabile? Il legale sostiene che non era a conoscenza dello stato di insolvenza in quanto delle sette cause che seguiva una era riferita ad un recupero del credito di circa € 65.000.

    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/05/2009 19:01

      RE: revocatoria compensi legali

      Revocatoria pagamento parcella avvocato
      L'azione revocatoria per far dichiarare l'inefficacia del pagamento del compenso al legale da lei prospettata non è agevole perché incontra una serie di ostacoli:
      a-un primo ostacolo lo trova nella nuova normativa delle esenzioni dettata dal terzo comma dell'art. 67 l.f., più che sotto il profilo della lett. a) sotto il profilo della lett. f), giacchè la dizione della esenzione dei pagamenti di prestazioni effettuate da "altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito", può far rientrare nella categoria anche i soggetti che effettuano prestazioni occasionali, siano essi prestatori d'opera in generale che prestatori d'opera intellettuale, quali i professionisti, specie se questi collaboro con l'impresa.
      Non vi è ancora giurisprudenza su questo punto, ma parte della dottrina si è espressa in tal senso (cfr. Bertacchini, Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio, vol. I, pag 1006).
      b-superato questo primo ostacolo, non di poco conto, sicuramente l'interessato eccepirà la non revocabilità di pagamenti attinenti a prestazioni garantite dalla costituzione, ma questa difesa è superata dalla più recente giurisprudenza, per la quale "Il pagamento dei compensi ed i versamenti a titolo di fondo spese eseguiti dal debitore, poi fallito, in favore del proprio difensore nel procedimento per la dichiarazione del fallimento non sono sottratti alla revocatoria fallimentare, ed è manifestamente infondata la q.l.c. di tale regola, per violazione del diritto di difesa sotto il profilo della dissuasione di qualsiasi difensore dall'assumere l'incarico difensivo, atteso che …" (Cass. 10.11.2006, n. 24046; Cass. 30.9.2005, n. 19215).
      c-Il credito del professionista gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.; la circostanza che il credito soddisfatto sia assistito da privilegio non rende la revocatoria stessa inammissibile, ma rileva sotto il diverso profilo dell'interesse alla relativa azione, il quale può essere riconosciuto solo se e nei limiti in cui il curatore dimostri che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe trovato capienza, in tutto o in parte, nel fallimento.
      d-Infine rimane l'aspetto soggettivo, cui lei già accenna circa la conoscenza dello stato di insolvenza, che deve essere dimostrato dal curatore; e sul punto bisogna conoscere gli atti per dare un giudizio.
      Zucchetti SG Srl
      • Carlo Tartarini

        LA SPEZIA
        15/10/2012 16:45

        RE: RE: revocatoria compensi legali

        Un legale riceve dall'imprenditore poi fallito sia il pagamento del compenso per le prestazioni professionali (assistenza del debitore nella fase prefallimentare) e sia la "provvista" per tacitare i creditori istanti.
        E' revocabile soltanto il compenso corrisposto al legale nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o anche l'importo da lui incassato e successivamente utilizzato per tacitare i creditori ?
        Poiché il legale ad oggi non ha fornito la prova del pagamento a terzi è percorribile agire in revocatoria nei confronti del legale per l'intera somma da lui percepita nei sei mesi anteriori la dichiarazione di fallimento salvo poi estendere la revocatoria ai creditori da lui pagati ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/10/2012 19:20

          RE: RE: RE: revocatoria compensi legali

          Per quanto riguarda la revocatoria del pagamento dei compensi del professionista non possiamo che richiamare quanto detto nella risposta alla quale lei ha inserito la domanda. Si può solo aggiungere che nel frattempo la dottrina (mancano ancora interventi giurisprudenziali) si orientando prevalentemente verso l'esclusione dell'avvocato dalla categoria dei collaboratori, anche non subordinati, del fallito, di cui alla lett. f), comma terzo dell'art. 67.
          Completamente diverso è il discorso per quanto riguarda le somme date all'avvocato per pagare i creditori che avevano rinunciato alla domanda di fallimento. Tra il fallito e l'avvocato è intercorso un contratto rapportabile o alla delegazione di pagamento o ad un mandato in quanto, in entrambi i casi, l'avvocato delegato o mandatario si è obbligato verso il delegante mandante a soddisfare i creditori istanti con la provvista che il delegante mandante gli aveva fornito. A questo punto due sono gli scenari: se l'avvocato non ha soddisfatto i creditori, così come si era impegnato, si è trattenuto indebitamente una somma di danaro, che è tenuto a restituire appunto quale indebito, per cui non trova applicazione, in tal caso, la disciplina sulla revocatoria; se invece l'avvocato ha eseguito il suo mandato versando quanto dovuto a chi ne aveva diritto, il curatore del fallimento può agire in revocatoria nei confronti degli accipienti a norma del secondo comma dell'art. 67 per chiedere la inefficacia di detti pagamenti effettuati sì dall'avvocato ma su mandato e con denaro del fallito.
          Prima di agire in giudizio è quindi opportuno appurare cosa è accaduto. In mancanza di risposte chiare e documentate del legale- che ha tutto l'interesse a dimostrare di non essersi trattenuto le somme affidategli, anche per i risvolti penali e disciplinari che un tale comportamento rileverebbe – piuttosto che partire con una causa nei confronti del legale, che dovrebbe essere accusato di aver sostanzialmente commesso una appropriazione, con i correlativi rischi di commettere una calunnia, potrebbe essere preferibile convenire i terzi in revocatoria e, a seguito delle difese di questi, se eventualmente diranno di non aver i pagamenti che si intendono revocare, convenire in giudizio l'avvocato.
          Zucchetti SG Srl