ALTRO - Revocatorie

Revocatoria compravendita immobiliare e imposta di registro

  • Lorenza Danzo

    Treviso
    13/05/2011 15:20

    Revocatoria compravendita immobiliare e imposta di registro

    La curatela vince, in primo grado, un'azione revocatoria, radicata ai sensi dell'art. 67, co. 1, nel testo ante riforma, con riferimento a una compravendita immobiliare. L'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta di registro sulla sentenza, applicando le aliquote percentuali sul valore di perizia dell'immobile accertato in corso di CTU (quello che aveva comprovato la sproporzione sottostante), anziché in misura fissa e ciò sul presupposto, secondo l'Ufficio, che l'azione revocatoria ha comportato un trasferimento di ricchezza al fallimento.
    Nel sostenere tale assunto, l'Ufficio si rifà alla Cass. 25.02.2009 nr. 4537 che, tuttavia, ha ad oggetto l'imposizione della sentenza che revoca un pagamento.
    Vorrei conferma o meno del corretto operato dell'Ufficio, a mio modo di vedere censurabile sotto più profili e precisamente:
    1) la sentenza di revocatoria caduca gli effetti di una precedente compravendita, ma non comporta, di per sé, trasferimento di ricchezza, posto che il fallimento non si arricchisce per il solo fatto di aver vinto la vertenza, ma solo in conseguenza alla vendita coattiva del bene. Con l'applicazione delle imposte proporzionali si tassa quindi una capacità contributiva inesistente;
    2) una volta applicate le imposte proporzionali l'immobile, al momento della vendita coattiva, verrebbe nuovamente assoggettato a imposizione (con Iva o con registro) e di conseguenza si violerebbe il divieto della doppia imposizione.
    Grazie.

    • Giovanni Alari

      Milano
      10/06/2011 18:50

      RE: Revocatoria compravendita immobiliare e imposta di registro

      Ciao Lorenza!
      i motivi di censura del comportamento dell'A.F. che hai riportato sono assolutamante condivisibili: la revocatoria determina la mera "inopponibilità" dell'atto (la sua inefficacia relativa) alla procedura. Ne consegue che non può pretendersi di tassare un nuovo trasferimento che non c'è!
      Nei prossimi giorni ti fornirò qualche riferimento giurisprudenziale
      Saluti
      Giovanni Alari
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/01/2013 16:17

      RE: Revocatoria compravendita immobiliare e imposta di registro

      La questione prospettata riguarda l'applicazione di due diverse lettere dell'art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131, e precisamente:
      - la lettera "b", che assoggetta all'aliquota del 3% le sentenze "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura"
      - la lettera "e", che assoggetta all'imposta fissa di 168 euro le sentenze "che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto".

      La tesi di gran lunga predominante in dottrina dichiarava applicabile l'imposta fissa, e trovava conferma nelle sentenza più risalenti di Corte di Cassazione (Cass. n. 794/1989 e Cass. n. 425/1962), oltre che nella maggioranza delle sentenze di merito (C.T.P. Torino, Sent. n. 39/10/03 del 3/7/2003, C.T.R. Napoli, Sent. n. 306 del 27/9/2001, C.T.P. Verona, Sent. n. 67/10/08 del 30/4/2008)
      La tesi opposta aveva trovato invece accoglimento in C.T.R. Roma, Sent. n. 26 del 19/7/2007.

      Sono però successivamente intervenute una serie di sentenze di Cassazione, tutte su ricorso dell'Ufficio e quindi in esito a concordi e opposte sentenze di Commissione Tributarie Regionali (Campania, Emilia Romagna e Sicilia), che hanno tutte sposato la tesi opposta.

      La prima è Cass. 21160/2005, che dichiara applicabile non la lettera "d" ma la lettera "b" del citato art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

      Per tale motivo la successiva Cass. 4537/2009, nel richiamarla come precedente conforme, ricorda che "Questa decisione non affronta ... la questione centrale sollevata dal motivo in esame in ordine al rapporto tra la disposizione di cui alla lett. b) e quella di cui alla lett. e) dell'art. 8 citato".
      Prosegue quindi affermando che "non v'è dubbio, anche in ragione del loro tenore letterale, che la norma di cui alla lettera b) ha carattere di regola generale, mentre la previsione di cui alla lettera e) ha, rispetto ad essa, carattere speciale, tenuto conto che essa si occupa, sottoponendoli a diversa disciplina, di fattispecie ... che altrimenti ricadrebbero nella lettera b)".
      Con la conseguenza che "il rilevato rapporto di specialità comporta che le ipotesi previste dalla lett. e) siano di stretta interpretazione .... Nel caso di specie è ... chiaro che la sentenza che pronuncia la revocatoria fallimentare ... possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o amnnullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, dal momento che, a differenza di queste, essa non opera alcuna caducazione dell'atto impugnato".
      Aggiunge poi che "occorre ... rimarcare che la condanna alla restituzione di quanto ricevuto dal creditore cessionario in ragione dell'esazione del credito ceduto non comporta un ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, che vede incrementata la massa fallimentare".

      Meno articolate ma assolutamente conformi sono le successive Cass. 18707/2010 e 27960/2011, che richiamano le precedenti conformi.

      Al di là del fatto che tali argomentazioni possano essere o meno del tutto convincenti, non v'è dubbio che sia sia formato un filone giurisprudenziale di merito costante a favore della tassazione proporzionale, ex lettera b) dell'art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131