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REVOCATORIA ATTO DI CESSIONE QUOTE ED OPPONIBILITA'

  • Maurizio Leonardi

    Ancona
    31/05/2012 14:18

    REVOCATORIA ATTO DI CESSIONE QUOTE ED OPPONIBILITA'

    BUONGIORNO, NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE CHE SEGUO ABBIAMO POSTO IN ESSERE UN'AZIONE REVOCATORIA (ORDINARIA) CON RIFERIMENTO ALLA CESSIONE DI QUOTE DI UNA SRL INTERVENUTA TRA ALCUNE PERSONE FISICHE.

    UNA VOLTA NOTIFICATO L'ATTO DI CITAZIONE CI SIAMO POSTI IL PROBLEMA DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE MA A SEGUITO DI UNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALLA LOCALE CAMERA DI COMMERCIO CI E' STATO DETTO CHE LA DOMANDA NON ANDREBBE TRASCRITTA.

    SE COSI' FOSSE, COME POSSIAMO RENDERE OPPONIBILE L'AZIONE NEI CONFRONTI DI UN EVENTUALE TERZO CHE RILEVI LE QUOTE DAI CONVENUTI IN GIUDIZIO?

    CHIEDO IL VOSTRO AUTOREVOLE PARERE ED UN RISCONTRO AI COLLEGHI CHE EVENTUALMENTE SI SIANO GIA' CONFRONTATI CON UNA SITUAZIONE DEL GENERE.

    GRAZIE

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/05/2012 17:21

      RE: REVOCATORIA ATTO DI CESSIONE QUOTE ED OPPONIBILITA'

      A nostro parere va seguito lo stesso procedimento previsto dall'art. 2470 c.c. per il trasferimento delle quote- ossia iscrizione nel libro soci e presso l'Ufficio delle Imprese- dal momento che la domanda revocatoria è finalizzata alla dichiarazione di inefficacia del trasferimento effettuato, che ha seguito queste regole di pubblicità. Del resto anche il pignoramento di quote di srl si esegue, a norma dell'art. 2471 c.c., mediante notifica al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle Imprese.
      Il rifiuto della Camera di Commercio dell'iscrizione della domanda revocatoria rende il revocante privo di difesa nei confronti di atti di disponibilità successivi, facendo venir meno l'effetto prenotativo che la iscrizione assicurerebbe; finalità che l'art. 2652, n. 5 c.c. persegue con riferimento alla revocatoria di atti di trasferimento immobiliare consentendo appunto la trascrizione della domanda giudiziale. Da questo può trarsi il principio che lì dove l'atto che viene impugnato è soggetto a determinate forme di pubblicità, anche la domanda che tende a revocare quell'atto sia assoggettata alle stesse forme di pubblicità.
      Zucchetti SG Srl