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REVOCATORIE/ PRESCRIZIONE ATTI A TITOLO GRATUITO TRA CONIUGI
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Giulia Canturi
Bianco (RC)12/06/2015 20:33REVOCATORIE/ PRESCRIZIONE ATTI A TITOLO GRATUITO TRA CONIUGI
La scrivente avrebbe il piacere di conoscere il Vostro autorevole parere in tema di Revocatoria Fallimentare e/o Ordinaria relativamente agli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi .
Il caso nel dettaglio è il seguente:
Un Imprenditore Individuale nel mese di Luglio 2014 viene dichiarato Fallito.
Lo Stesso, nel mese di febbraio dell'anno 2009, in quanto (già) titolare/comproprietario al 50% con il coniuge di un immobile, Donava ( a titolo gratuito) con atto notarile ( al coniuge comproprietario), che accettava, la sua quota parte.
Tale Immobile, suddiviso catastalmente in più subalterni, costituiva ( e continua ad esserlo sino alla data odierna) in parte abitazione principale del fallito e della propria famiglia, mentre, il subalterno di categoria C/1 (negozio) già da epoca antecedente alla donazione e fino al 31 dicembre dell'anno 2013 (data di cessazione dell'attività con chiusura P. Iva e Cancellazione CCIAA), era destinato a sede nonché punto vendita dell'attività di commercio, quale Ditta Individuale, esercitata dal Fallito .
Pertanto, tenendo conto che:
tale atto a titolo gratuito tra coniugi (datato febbraio 2009) risale a più di due anni prima della dichiarazione di fallimento (Luglio 2014), ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale;
non sono decorsi i tre anni dalla dichiarazione di fallimento;
alla data di dichiarazione di fallimento (luglio 2014) erano già decorsi i cinque anni dalla stipula dell'atto (febbraio 2009),
è possibile esercitare la revocatoria fallimentare e/o ordinaria relativamente a tale atto di donazione o tale azione risulta in ogni caso prescritta?
Ringraziando anticipatamente per la Vs. attenzione e disponibilità, porgo
Cordiali Saluti
D.ssa Giulia Canturi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/06/2015 12:24RE: REVOCATORIE/ PRESCRIZIONE ATTI A TITOLO GRATUITO TRA CONIUGI
Classificazione: REVOCATORIE / ATTI TRA CONIUGISe la donazione fosse intervenuta tra soggetti non coniugi non vi sarebbe dubbio che l sarebbe esclusa la possibilità del ricorso all'art. 64 l.f. sia perché la donazione è intervenuta nel febbraio 2009, oltre, cioè il periodo sospetto dei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (luglio 2014), sia perché alla data di dichiarazione di fallimento erano già decorsi i cinque anni dalla stipula dell'atto, che una dele condizioni per l'esercizio della revocatoria fallimentare richiesta dal nuovo art. 69bis, per il quale, appunto, "le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto". Questo secondo dato esclude anche il ricorso alla revocatoria ordinaria, visto che per questa, a norma dell'art.2903 c.c., si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
Visto che la donazione è intervenuta tra coniugi, in suo aiuto potrebbe venire la disposizione dell'art. 69 l.f., sicuramente utilizzabile nella fattispecie essendo il donante fallito nella qualità di imprenditore individuale e non di socio di una società di persone. Tale norma dispone che "gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito"; ossia, la legge fallimentare prevede una specifica regolamentazione per la revocatoria degli atti compiuti tra coniugi improntata ad una particolare severità, che muove dal concetto che chi può aiutare un imprenditore in crisi a sottrarre beni ai creditori è proprio il coniuge, che viene visto quasi come un complice del fallito.
Orbene, questa norma sicuramente dilata i tempi del periodo sospetto perché sono revocabili (tra gli altri) anche gli atti a titolo gratuito compiuti oltre il limite massimo dei due anni previsti dall'art. 64, purchè effettuati nel periodo in cui il coniuge esercitava un'impresa commerciale, seppur non quella che ha determinato l'insolvenza che ha prodotto la dichiarazione di fallimento.
Tale norma consente quindi superare il primo degli ostacoli in precedenza indicato, ma rimane il problema della decadenza o prescrizione, su cui esiste la massima incertezza in quanto la dottrina ha detto di tutto, sia che non sono applicabili i tempi di prescrizione posti dalla legge fallimentare, sia che operi il termine quinquennale di cui all'art. 2903 c.c., che però decorrerebbe, secondo alcuni dalla data di dichiarazione di fallimento e secondo altri, dalla data dell'atto, sia infine che trova applicazione il termine quinquennale di decadenza ex art. 69bis decorrente dalla data dell'atto; quest'ultima sembra a noi la soluzione più corretta in quanto l'art. 69bis pone la regola generale per la decadenza delle azioni revocatorie fallimentari, e l'art. 69 incide soltanto sui periodi sospetti, non potendosi pensare ad una instabilità che duri illimitatamente nel tempo. In questo senso Trib. Napoli 01/04/2014 n. 5064, che dopo una diffusa disamina della natura decadenziale di entrambi i termini di cui all'art. 69bis, conclude che "in definitiva, il curatore decade dall'azione revocatoria, sia essa ordinaria ex art. 66 L.F., sia essa fallimentare ex artt. 67, 69 e 69 bis, secondo comma, L.F., se essa non sia esercitata entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento, sempre che, con riferimento alla sola azione revocatoria fallimentare, non sia già decorso il termine di cinque anni dalla data dell'atto da revocare, perché altrimenti sarà questo termine che segnerà la decadenza dall'azione".
Se si segue questa linea, l'atto da lei indicato, sebbene intercorso tra coniugi, sarebbe sottratto alla revocatoria fallimentare come a quella ordinaria per essere decorsi più di cinque anni dalla data della donazione.
Zucchetti SG srl
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