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LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RESTITUZIONE SOMME EX ART 41-TUB A SEGUITO DI ESEC. IMMOB. INTERROTTA

  • Pier Luigi Passoni

    TORINO
    20/07/2016 10:53

    LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RESTITUZIONE SOMME EX ART 41-TUB A SEGUITO DI ESEC. IMMOB. INTERROTTA

    Gent.mi,
    a gennaio 2016 sono stato nominato Commissario Liquidatore di una società cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa.
    In realtà la cooperativa si trova in L.C.A. sin dall'ottobre 2013, ma la mia nomina è giunta solo ora in quanto segue alla rinuncia di due precedenti professionisti nominati.
    A seguito dell'accettazione dell'incarico rilevavo la pendenza contro la procedura di una esecuzione immobiliare – mai interrotta dai precedenti liquidatori - e provvedevo immediatamente a chiederne la interruzione, che veniva in seguito pronunciata dal Tribunale.
    Nel corso della esecuzione erano peraltro stati già venduti 10 lotti per i quali il creditore fondiario aveva già incassato il saldo prezzo (circa 800.000 euro).
    Peraltro tutti i decreti di trasferimento sono stati emessi successivamente al decreto di messa il Lca dell'ottobre 2013.
    Ho provveduto immediatamente a richiedere al fondiario le somme incassate in via provvisoria e la richiesta è stata respinta, richiamando giurisprudenza relativa alla proseguibilità delle esecuzioni da parte del fondiario…
    Ritengo tale rigetto infondato atteso che trattasi di Lca e visto l'art. 3 della L. 400/75.
    E' corretta tale impostazione?
    Come dovrebbero essere invece considerati i decreti di trasferimento?
    Tutti sono successivi alla L.C.A. e l'improcedibilità – benché dichiarata solo nel 2016 – dovrebbe automaticamente seguire l'apertura della procedura.
    Cosa dovrebbe fare il C.l?
    perseguire solo la restituzione di quanto incassato dal fondiario oppure far dichiarare inefficaci i DT e rientrare nel possesso degli immobili per rivenderli?
    Ho trovato giurisprudenza che fa riferimento alla improcedibilità solo parziale quando si tratti di esecuzioni immobiliari ma non comprendo cosa significhi.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/07/2016 20:21

      RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RESTITUZIONE SOMME EX ART 41-TUB A SEGUITO DI ESEC. IMMOB. INTERROTTA

      A nostro avviso lei ha ragione nel ritenere che nella liquidazione coatta delle cooperative non opera la deroga al divieto delle azioni esecutive prevista per il credito fondiario. Per la precisione, l'art. 201 richiama anche l'art. 51 e come, diffusamente motivato da Cass. 07/06/1988 n. 3847, il richiamo comprende sia la regola del divieto, sia la salvezza di diversa disposizione di legge, per cui la Corte afferma che "l'art. 51 della legge fallimentare, il quale, nell'escludere l'esperibilità dell'esecuzione individuale, fa salva diversa disposizione di legge, inclusa quella dettata dall'art. 42, comma 2, del r.d. n. 646 del 1905 sul credito fondiario, trova integrale applicazione nella liquidazione coatta amministrativa, anche con riguardo a tale eccezione, in forza del richiamo di cui al successivo art. 201 della medesima legge, e, pertanto, pure sugli immobili acquisiti a detta liquidazione, deve ritenersi consentito agli istituti di credito fondiario di promuovere e proseguire l'espropriazione individuale, in base all'ipoteca iscritta a garanzia di mutuo". Tuttavia la stessa Corte, per dare forza al suo articolato ragionamento, precisa quanto segue: " Infine, un conforto alla soluzione accolta si ricava dall'art. 3 della legge 17 luglio 1975 n. 400, il quale, stabilendo, per i beni compresi nella liquidazione amministrativa degli enti cooperativi, che non può esser iniziata o proseguita alcuna esecuzione individuale, "anche se ammessa da leggi speciali in deroga all'art. 51 del R.D. n. 267 del 1942", adotta una formulazione di tipo innovativo (cfr. Cass. N. 1945 del 28 aprile 1976), specificamente riferita alle sole cooperative, così sottintendendo una norma di segno opposto per la liquidazione di enti diversi (oltre che per gli stessi enti cooperativi, prima della sua entrata in vigore)". In sostanza, come sostenuto recentemente da Trib. Lucca 13/08/2015 "In caso di enti cooperativi sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 3 l. n. 400 del 1975, con la conseguenza che, è inibito, agli istituti bancari che vantano un credito relativo ad operazioni di credito fondiario assistito da ipoteca, l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali nei confronti degli enti stessi, aventi ad oggetto gli immobili acquisiti alla procedura concorsuale".
      tanto premesso, non crediamo che le vendite effettuate inb pendenza della procedura di liquidazione coatta dal creditore fondiario possano essere toccate in quanto l'acquirente ha acquistato nel corso di una esecuzione in buona fede a domino, sicchè, a nostro avviso rimane l'obbligo del creditore fondiario di restituire quanto riscosso, senza poter neanche detrarre le spese dell'esecuzione che non poteva proseguire.
      Zucchetti SG Srl
      • Lorenzo Serretti

        Pesaro (PU)
        12/09/2016 12:32

        RE: RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RESTITUZIONE SOMME EX ART 41-TUB A SEGUITO DI ESEC. IMMOB. INTERROTTA

        Buongiorno,
        intervengo nella discussione per esprimere piena condivisione della tesi espressa nella risposta fornita al quesito posto dal Dr. Passoni.
        Da ultimo, infatti, anche il Tribunale di Pesaro - all'esito di giudizio da me introdotto quale legale della procedura - ha statuito la condanna di un Istituto di credito, creditore procedente nell'esecuzione individuale pendente all'atto dell'apertura del procedimento di LCA, alla restituzione delle somme in tale sede percepite (Trib. Pesaro - ord 702 ter - 17.08.2016).
        Cordialmente.
        Lorenzo Serretti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/09/2016 19:57

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RESTITUZIONE SOMME EX ART 41-TUB A SEGUITO DI ESEC. IMMOB. INTERROTTA

          Grazie della segnalazione. Ci fa piacere constatare che le soluzioni che offriamo all'attenzione dei lettori vengano condivise dalla giurisprudenza.
          Zucchetti SG srl