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REVOCATORIA DEI PAGAMENTI ALL' EMITTENTE LA CARTA DI CREDITO

  • Andrea Ortolani

    Pesaro (PU)
    01/07/2014 09:13

    REVOCATORIA DEI PAGAMENTI ALL' EMITTENTE LA CARTA DI CREDITO

    La cassazione con sentenza n.10269 del 4 agosto 2000 ha affermato che è assoggettabile a revocatoria fallimentare il pagamento nei confronti della società emittente la carta di credito eseguito dal titolare della carta, poi fallito, ai sensi dell' art.67, comma 2 L.F..
    A parere dello scrivente, l'azione appare difficile da realizzare considerato che la norma citata pone a carico del Curatore l'onere della prova, ovvero il Curatore dovrà accertare che la società emittente conoscesse lo stato di insolvenza del titolare della carta.
    Si tratta forse di un caso di probatio diabolica?
    L'azione revocatoria potrebbe essere esercitata anche nei confronti dell'originario creditore soddisfatto dal terzo?
    Vorrei un vostro parere in merito.
    Ringrazio anticipatamente per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/07/2014 17:04

      RE: REVOCATORIA DEI PAGAMENTI ALL' EMITTENTE LA CARTA DI CREDITO

      Va premesso che con la sentenza da lei citata (n. 10269 del 2000), la Corte ha stabilito che la società emittente la carta di credito, una volta eseguiti i pagamenti in favore dei terzi per conto del titolare della carta, diviene a sua volta creditrice di costui, con la conseguenza che è assoggettabile a revocatoria fallimentare il pagamento di tale debito eseguito dal titolare della carta poi fallito.
      Sicuramente in tal caso è difficile la prova della scientia decotionis, ma porprio il caso esaminato dalla sentenza ciata evidenzai che sia possibile dal momento che nell'occasione il tribunale aveva appunto accolto la revocatoria del pagamento effettuato alla American Express, la Corte d'Appello aveva confermato la sentenza e la Cassazione rigettato il ricorso avverso quest'ultima.
      In realtà la Corte si è limitata ad affermare un principio indiscusso e cioè che la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito effettuato da un terzo è ammissibile soltanto nei casi in cui il terzo, dopo aver pagato, si sia rivalso verso il fallito prima della dichiarazione del fallimento. la società emittente la carta di credito, infatti, una volta eseguito il pagamento, diviene a suo volta creditore dell'originario debitore, tanto che, se non ha già ottenuto la rivalsa prima del fallimento, deve far valere le sue ragioni come ogni altro creditore, mediante l'insinuazione nel passivo fallimentare, così come, qualora abbia esercitato la rivalsa prima del fallimento, deve ritenersi revocabile anche il pagamento eseguito nei suoi confronti nell'imminenza del fallimento, ove ricorrano i presupposti indicati nell'art. 67 legge fall.
      L'azione revocatoria potrebbe essere esercitata anche nei confronti dell'originario creditore soddisfatto dal terzo, applicando la giurisprudenza sul subacquirente, per la quale "il terzo subacquirente in mala fede di un bene trasferito con atto soggetto a revocatoria fallimentare è nella stessa posizione del suo dante causa ed è con lui obbligato in solido alla restituzione o, se questa è impossibile, al pagamento del valore del bene" (Cass., sez.
      I, 20 marzo 1976, n. 1016, m. 379665). Ed infatti, sempre nella sentenza da lei citata si precisa che "è pertanto del tutto ragionevole che, nel caso di pagamento di un debito del fallito effettuato da un terzo che se ne sia rivalso, il curatore fallimentare possa scegliere il soggetto nei cui confronti esercitare l'azione revocatoria, posto che i tempi e le condizioni, anche psicologiche, dei due pagamenti possono essere significativamente diversi"
      Zucchetti SG srl