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ALTRO - Revocatorie
TITOLO: CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO E REVOCATORIA EX ART. 67 PRIMO COMMA L.F.
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Lucio D'Anteo
Montesilvano (PE)16/02/2016 13:12TITOLO: CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO E REVOCATORIA EX ART. 67 PRIMO COMMA L.F.
Una società cede, pro soluto e non pro solvendo, ad una banca sua creditrice il credito da questa vantata nei confronti di una sua cliente. Entro l'anno successivo la società fallisce. La curatela promuove azione revocatoria ex art. 67 primo comma n.2 per vedersi restituire l'intero importo oggetto dell'atto di cessione del credito. Il debitore ceduto paga solo in parte alla banca l'importo dovuto. La curatela ha diritto ad ottenere dalla banca l'intero importo oggetto della cessione del credito o ha diritto a vedersi retrocedere solo la somma che quest'ultima ha ricevuto dall'imprenditore ceduto? La cessione è pro soluto e non pro solvendo ed in quanto tale il trasferimento del credito ceduto produce la immediata liberazione del cedente, indipendentemente dalla riscossione da parte del cessionario.
Vorrei un vostro parere, anche supportato da riferimenti giurisprudenziali. Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/02/2016 17:41RE: TITOLO: CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO E REVOCATORIA EX ART. 67 PRIMO COMMA L.F.
L'ultimo inciso della domanda ci offre l'occasione di ricordare, ancora una volta, che questo è un Forum in cui si dibattono questioni prevalentemente di diritto fallimentare e non un servizio legale che noi rendiamo. Noi come Zucchetti cerchiamo di intervenire su ogni quesito fornendo la nostra opinione che, a volte, può essere supportata da riferimenti giurisprudenziali e, altre volte, esprime semplicemente il nostro punto di vista, eventualmente anche in contrasto con precedenti giurisprudenziali.
Ciò detto, nella fattispecie da lei prospettata, ammesso che venga accolta la revocatoria (su cui non interveniamo), va chiarito che la dichiarazione di inefficacia colpisce nel caso, non il pagamento, bensì l'atto di cessione del credito posto che questo è stato impugnato. Dichiarata inefficace la cessione, il credito ceduto ritorna nella disponibilità del cedente, ossia del fallimento, che potrà pretendere dal cessionario quanto da questi incassato in forza della cessione inefficace tra le parti (cedente- cessionario) e dal debitore ceduto il residuo, dato che questi ha pagato bene la parte già corrisposta al cessionario in forza di una regolare cessione di credito, alla cui inefficacia egli non ha partecipato né deve risentirne.
Zucchetti Sg srl
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Lucio D'Anteo
Montesilvano (PE)18/02/2016 20:13RE: RE: TITOLO: CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO E REVOCATORIA EX ART. 67 PRIMO COMMA L.F.
Ringrazio per la risposta. Non comprendo comunque come ai fini della restituzione del credito ceduto, non vi sia alcuna differenza tra cessione pro-solvendo e cessione pro-soluto. Dalla risposta ricevuta si evince che in entrambi i casi la banca dovrebbe restituire solamente l'importo incassato. Aggiungo inoltre che, nel caso di specie, la banca ha agito, in forza della cessione e prima del fallimento, ottenendo sentenza esecutiva contro il debitore ceduto, procedura tuttora in atto. Gradirei, se possibile, un approfondimento sulla differenza tra cessione pro soluto e cessione pro solvendo. Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/02/2016 19:29RE: RE: RE: TITOLO: CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO E REVOCATORIA EX ART. 67 PRIMO COMMA L.F.
La differenza tra cessione pro solvendo e cessione pro soluto riguarda la previsione o meno dell'immediata e totale liberazione del cedente, nel senso che con la cessione pro soluto il cedente non risponde dell'eventuale inadempimento del debitore ceduto, per cui viene trasferito al cessionario il rischio dell'inadempimento o anche dell'insolvenza del debitore ceduto, nel mentre con quella pro solvendo il cedente rimane obbligato in caso di inadempimento del debitore ceduto e, quindi, ilo cessionario, può far valere il suo credito anche contro il cedente previa escussione dell'obbligato principale.
Questa differenza, che attiene ai rapporti tra cedente e cessionario, è poco rilevante nella fattispecie in cui venga esercitata la revocatoria. Lei non specifica con esattezza quale sia l'oggetto della revocatoria, per cui noi abbiamo inteso che questo fosse costituito dall'atto traslativo di cessione, e per questo avevamo precisato che "la dichiarazione di inefficacia colpisce nel caso, non il pagamento, bensì l'atto di cessione del credito posto che questo è stato impugnato". Se è così, ribadiamo che l'effetto della eventuale sentenza revocatoria è la inefficacia dell'atto di cessione, per cui (seppur tecnicamente non è esatto, si può dire che) tra le parti è come se questa cessione non fosse mai stata fatta, con la conseguenza di dover rimettere la situazione nella posizione in cui si trovava prima della cessione, per cui il cessionario non può che restituire quanto incassato.
Se, poi, l'oggetto della revocatoria è diverso, dovrebbe dircelo e, in relazione ad esso si modula la risposta.
Zucchetti Sg srl
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