ALTRO - Revocatorie

compensazione e revocatoria

  • Giuliana Pallucca

    MATELICA (MC)
    03/02/2014 19:34

    compensazione e revocatoria

    Gradirei conoscere la vostra opinione in relazione al seguente caso.
    Nel secondo semestre 2012 una società cooperativa anticipa con la Banca due fatture emesse nei confronti di una SRL..
    Detta anticipazione avviene sulla scorta di due regolari cessioni di credito da parte della società cooperativa (cedente) alla Banca (cessionaria) del credito vantato nei confronti della SRL..
    La s.r.l. accetta con fax le dette cessioni di credito.
    La società cooperativa non adempie a nessun pagamento e la s.r.l. non rientra nello scoperto di conto e la Banca invia diffide ad entrambe le società.
    Il 12 Giugno 2013 la Banca revoca i rapporti intrattenuti con la società cooperativa.
    La SRL in data 14/02/2013 accende rapporto di conto corrente con la Banca senza affidamenti.
    In data 19/06/2013 sempre la SRL deposita proposta di concordato (si segnala la pendenza di due istanze di fallimento – procedura prefallimentare sospesa in data 09/07/2013).
    In data 05/07/2013 la Banca prosciuga il conto corrente della SRL (attivo di circa 24.000,00 euro) giustificando l'operazione sulla scorta della compensazione con il precedente suo credito derivante dalla cessione inizialmente descritta.
    La SRL tenta ricorso ex art. 700 per riottenere la somma necessaria per il concordato ma il giudice rigetta il ricorso considerando che:
    -"stando all'art. 5 del contratto di conto corrente (la cui validità o efficacia non è mai stata espressamente contestata dalla interessata, almeno sino al deposito del ricorso), la banca si riservava, espressamente, il diritto alla "compensazione", " a garanzia di qualunque suo credito" e, quindi, anche inerente a quello preesistente, derivante dalla serie di rapporti intrattenuti con il ricorrente;
    -inoltre, non sembra sufficientemente persuasivo il richiamo della ricorrente debitrice alla tutela della par condicio creditorum.
    -Dalla scarna documentazione, non risulta essere presente il pregiudizio necessario per il procedimento ex art. 700".
    La SRL fallisce a novembre del 2013.
    Alla richiesta del curatore fallimentare di restituzione delle somme incamerate dalla Banca questa risponde, forte del provvedimento di cui sopra, che non intende restituire alcunché.
    Questioni:
    1-potrebbe essere affetta da nullità tale clausola di compensazione in quanto clausola meramente potestativa? (la banca già creditrice poteva far valere la clausola a suo piacimento, cosa che ha fatto appena il conto era arrivato sostanzialmente al suo massimo di attivo e prima che il tutto venisse usato per il concordato);
    2-la clausola peraltro è stata contratta prima che venissero effettivamente versate somme sul conto. Validità anche per somme future e incerte?
    3-il conto corrente della SRL non è mai stato revocato e non era connesso ad alcun affidamento, poteva, quindi, la Banca procedere alla compensazione senza revocare il rapporto?
    4-le rimesse in un conto corrente che non era scoperto, ma che era stato acceso con un istituto bancario già creditore per cessione di precedente credito della società SRL (ceduta e fallita) sono revocabili stante la verosimile funzione solutoria?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/02/2014 20:34

      RE: compensazione e revocatoria

      Una Cooperativa ottiene una anticipazione da una Banca e cede alla stessa un credito da essa vantato per prestazioni varie nei confronti di una Srl e portato da due fatture; la cessione del credito viene accettata dalla debitrice Srl, che non provvede a pagare le fatture alle scadenze, né alla Banca né alla Cooperativa. Successivamente, in data 14.2.2013, la Srl instaura un rapporto di conto corrente bancario con la stessa Banca, che presenta, alla data del 5.7.2013, un saldo attivo di € 24.000, che la Banca compensa con il suo precedente maggior credito per la cessione di cui sopra; nel frattempo, in data 19.6.2013, la Srl aveva depositato una domanda di concordato preventivo, cui segue la dichiarazione di fallimento nel novembre 2013.
      Se questi sono i fatti, riteniamo che sia del tutto irrilevante il discorso sulla clausola di compensazione per più motivi.
      Invero, la famosa sentenza della S.C. (Cass. 01/09/2011, n. 17999, cui probabilmente i protagonisti di questa vicenda si sono ispirati), per la quale, in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, la banca ha diritto a compensare le somme incassate con il proprio credito, "se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca", sarebbe stata applicabile ove fosse stato in discussione il primo dei due rapporti indicati (quello tra Cooperativa- Banca) e qualora il cliente della banca che otteneva l'anticipazione, avesse dato mandato all'incasso alla Banca per la riscossione di un credito da fatture, ma non nel caso in cui il predetto cliente ha ceduto il credito portato dalle fatture e la compensazione interviene tra Banca e la Srl debitore ceduto. Nel caso di mandato all'incasso, infatti, la banca avrebbe avuto l'obbligo di restituire al mandante le somme incassate, e la Cassazione ha precisato, appunto, che, in forza della clausola di compensazione, la banca creditrice dell'anticipazione fatta può compensare il suo credito con il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse in base al mandato; "a nulla rilevando- spiega la Corte- che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti, con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata (o il concordato), né il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse, anziché porle in compensazione con il proprio credito".
      Nella fattispecie da lei rappresentata, invece, la Cooperativa ha ceduto il credito alla banca e la cessione ha portato al trasferimento- immediato o al momento della scadenza- dei crediti ceduti in capo alla banca cessionaria, che pertanto può riscuotere il credito senza dover rimettere, come nel caso del mandato all'incasso, al cliente quanto incassato. Ed infatti, nel caso che interessa, la compensazione non è avvenuta nel rapporto tra Cooperativa e Banca, ossia non è avvenuta tra il credito per anticipazione della Banca e un suo debito verso la Coopertaiva, ma tra la Banca e la Srl, terzo debitore ceduto, proprio perché, a seguito della intervenuta cessione- sia essa pro soluto che pro solvendo- la Banca è diventata creditrice nei confronti della Srl (che ha anche accettato la cessione del credito) ma era anche debitrice verso la stessa Srl del saldo attivo del conto corrente. E questa compensazione prescinde dalla clausola espressa di compensazione perché la Banca ha operato una compensazione legale tra crediti e debiti contrapposti sorti tra gli stessi soggetti anteriormente alla data del fallimento o, nel caso, della presentazione della domanda in applicazione dell'art. 56, richiamato dall'art. 169 nel concordato. Il richiamo dell'art. 56 è però esteso all'intero articolo, e, quindi anche al secondo comma per il quale, per i crediti non scaduti (e pensiamo che tali fossero quelli acquistati dalla Banca visto che erano portati da fatture), la compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore, come è avvenuto nella specie.
      In sostanza, a nostro avviso, ai sensi del secondo comma dell'art. 56, se, come pare, ne ricorrono i requisiti.
      Irrilevante, invece, ci sembra, il fatto che non sia avvenuta la revoca del conto corrente perché la revoca può interessare le poste attive e passive del conto, che si compensano tra di loro alla scadenza, ma nella specie la compensazione è avvenuta tra il credito della Srl derivante dal saldo attivo del conto corrente ed un suo pregresso debito, originario verso la Cooperativa, ma poi diventato della Banca a seguito della cessione di cui si è detto.
      Per quanto riguarda, infine, la ventilata revocatoria delle rimesse, va ricordato come la fattispecie sia stata fortemente ridimensionata dalla riforma, sia con la generalizzata riduzione del periodo sospetto sia, più specificamente, dalla esenzione di cui alla lett. b) del comma terzo dell'art. 67 e dalla limitazione restitutoria posta dal terzo comma dell'art. 70. In ogni caso, producendo la compensazione (ove fosse efficace) effetto ex tunc, ossia dal momento della coesistenza dei debiti e crediti, ci riesce difficile pensare alla revocatoria di rimesse, da cui nasce un debito della banca compensato con un suo credito.
      Zucchetti SG Srl