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ALTRO - Revocatorie
pagherò cambiari
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Studio Pavanello e Del Bianco
Milano23/11/2012 11:55pagherò cambiari
Il fallito ha girato ante fallimento, nel periodo anteriore ai sei mesi, una serie di pagherò cambiari, emessi a suo favore, ad un terzo a pagamento di un debito precedente alla girata.
Parte dei pagherò cambiari sono scaduti ante fallimento, altri scadranno dopo il fallimento. Chi ha diritto di riscuotere le cambiali in scadenza durante il fallimento? La procedura o il giratario? grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/11/2012 12:50RE: pagherò cambiari
Trattandosi di pagherò cambiari (e non di cambiali tratte) girate in pagamento di un debito preesistente è da ritenere che sia intervenuta una girata piena che ha determinato anche la cessione del credito, per cui il pagamento va fatto nelle mani del giratario; salvo ovviamente diversa pattuizione sottostante che, ad esempio, induca a ritenere- specie se il giratario è una banca- che la girata abbia avuto funzione di garanzia, assumendo carattere di negozio fiduciario, che implichi un mandato a riscuotere anche nell'interesse del giratario.
Zucchetti SG Srl
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Claudia Cipolletti
Fermo24/11/2016 11:02RE: RE: pagherò cambiari
Leggo oggi il quesito posto dallo Studio Pavanello e deduco quindi che il pagamento, come bene sopra descritto, NON è revocabile nè inefficace ex art. 44 LF.. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/11/2016 18:36RE: RE: RE: pagherò cambiari
La risposta precedente era riferita alla domanda fatta con cui si voleva sapere chi fosse legittimato a riscuotere il pagamento di un pagherò cambiario girato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento. Ora lei pone il diverso problema della revocabilità del pagamento fatto in favore del giratario e, sotto questo profilo, si tratta di vedere in primo luogo l'oggetto della revoca.
Se si condivide l'impostazione da noi data della girata piena come forma di cessione del credito sottostante che legittima il giratario cessionario a riscuotere la cambiale, diventa revocabile l'atto della girata/cessione, con la conseguente applicazione del secondo comma dell'art. 67 l.f.
La girata dà comunque la legittimazione al giratario alla riscossione, ma se non si unisce a questa la cessione sostanziale del credito, si può prendere in considerazione, ai fini della revoca, il pagamento, nel qual caso si tratta di vedere (i) se il pagamento a mezzo girata sia un pagamento con mezzo anomalo, (ii) come considerare il periodo sospetto. Il primo punto viene superato dalla impostazione data, nel senso che se si esclude la cessione del credito sottostante l'utilizzo della girata può essere considerato come una forma di pagamento con mezzi ritenuti nella pratica commerciale equivalenti al danaro. Tuttavia rimane il fatto che in tema di revocatoria fallimentare del pagamento eseguito con cambiale (o altro titolo di credito), il momento rilevante ai fini dell'inclusione dell'atto nel periodo sospetto non è quello dell'emissione del titolo ma quello dell'effettivo pagamento, che coincide con l'uscita della somma dal conto corrente del solvens. Di modo che il pagamento è revocabile solo ove la cambiale girata sia stata pagata negli ultimi sei mesi antecedenti il fallimento, ai sensi del secondo comma dell'art. 67, così come è inefficace ai sensi dell'art. 44 se intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento.
Zucchetti SG srl
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