ALTRO - Revocatorie

estinzione anticipata parziale di mutuo ipotecario

  • Antonella Berretta

    Perugia
    12/02/2014 17:32

    estinzione anticipata parziale di mutuo ipotecario

    Il pagamento di €. 100.000.00 versato in conto corrente dal debitore con bonifico e pagata alla banca mutuataria con dicitura " pagamento rata mutuo affranco" nei 2 anni antecedenti il fallimento; si tratta di rate non scadute e di alcune scdute prima del fallimento.
    Si app,lica l'art. 65 LF.
    Grazie
    Avv. A. Berretta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/02/2014 19:18

      RE: estinzione anticipata parziale di mutuo ipotecario

      Forse si, ma solo per la parte di pagamento che è andata a coprire rate che sarebbero scadute nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, giusta la disposizione dell'art. 65. In questo caso, essendo stato il pagamento eseguito dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, la norma richiede, per la sua applicabilità, soltanto "il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale o legale, senza che, in tema di mutuo, possa darsi rilievo all'eventuale clausola che, in deroga al disposto dell'art. 1816 c.c. (in base al quale il termine per la restituzione della somma mutuata si presume stipulato a favore di entrambe le parti), attribuisca al mutuatario la facoltà di anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine originariamente pattuito" (Cass. 29/07/2009, n. 17552; Cass. 05/04/2002, n. 4842)
      In deliberato contrasto con questo indirizzo, già affermato nel 2002, Cass.18/07/2008, n. 19978 ha ritenuto che "con riguardo ad un mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria, ove il debitore si avvalga della facoltà di estinzione anticipata attribuita al mutuatario ai sensi degli art. 12 e 13 del testo unico n. 646 del 1905 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabili ratione temporis), siffatto pagamento costituisce esercizio di un diritto potestativo di cui il mutuante non può che subire gli effetti, per cui, al momento in cui la clausola diviene operativa, il debito originariamente dilazionato diventa scaduto e la garanzia ipotecaria è cancellata, con la conseguenza che, in caso di fallimento del debitore, il predetto pagamento non è colpito dall'inefficacia statuita dall'art. 65 legge fall., tenuto conto dei connotati di spiccata specialità assegnati alla disciplina del credito fondiario, in ragione della rilevanza degli interessi perseguiti dalla legislazione di settore".
      Zucchetti SG Srl