Menu
ALTRO - Revocatorie
Fallimento - azione revocatoria - immobile ipotecato a garanzia mutuo fodniario - vendita a terzi - esecuzione individua...
-
Antonio Fesce
Foggia23/04/2014 16:31Fallimento - azione revocatoria - immobile ipotecato a garanzia mutuo fodniario - vendita a terzi - esecuzione individuale del credito fondiario
Fallimento nuovo rito.
La curatela ha iniziato azione revocatoria per la vendita a terzi di un immobile effettuata in data antecedente il fallimento dalla società fallita.
Il bene oggetto della alienazione è stato asseggettato ad esecuzione immobiliare da parte di una banca di un forza di una ipoteca consolidata iscritta a garanzia di un mutuo concesso alla fallita.
In siffatta situazione, la Corte di Cassazione ha affermato che l'azione esecutiva rende improponibile l'esperibilità dell'azione revocatoria, fatta salva la facoltà del curatore di intervenire nella esecuzione per chiedere l'attribuzione della somma che eventualmente residuerà dopo il pagamento del credito della banca ipotecaria.
Nel fattispecie, il bene è stato stimato per un importo notevolmente superiore al credito della banca.
Orbene, dopo l' intervento nell'epropriazione del curatore, cosa succede se il creditore ipotecario procedente non da impulso alla procedura o chiede addirittura l'estinzione perchè soddisfatto dall'acquirente del bene?
Il Curatore può continuare la procedura e chiedere la vendita del bene, pur non avendo un titolo contro la societa acquirente del cespite oggetto di pignoramento?
Ringrazio per l'attenzione.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/04/2014 20:07RE: Fallimento - azione revocatoria - immobile ipotecato a garanzia mutuo fodniario - vendita a terzi - esecuzione individuale del credito fondiario
Classificazione: REVOCATORIE / REVOCATORIE FALLIMENTARI / ALTROIn primo luogo va precisato che la tesi della Cassazione da lei richiamata riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui il creditore ipotecario sia un creditore fondiario (cfr. in particolare Cass. 28/05/2008, n. 13996), dato il potere a questi riconosciuto dall'art. 41 del d.lg. n. 385 del 1993 di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti. Questa ipotesi esclude, infatti, l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori, venendo in tal caso meno uno dei presupposti dell'azione, costituito dall'impossibilità di assoggettare direttamente il bene all'esecuzione concorsuale, in quanto, ponendosi la vendita del bene nell'ambito dell'esecuzione individuale come alternativa a quella nell'ambito della procedura fallimentare, il bene viene comunque liquidato e il curatore può far valere i propri diritti intervenendo nell'esecuzione individuale, sia per il pagamento dei creditori anteposti all'ipoteca fondiaria, sia per ricevere il residuo di quanto supera dopo la soddisfazione del creditore ipotecario.
Cosa succede se il creditore ipotecario procedente non da impulso alla procedura o chiede addirittura l'estinzione perchè soddisfatto dall'acquirente del bene?
Alla luce di quanto detto, ne deriva che in caso di inerzia del credotre fondiario il curatore intervenuto nell'esecuzione fondiaria può chiedere al giudice dell'esecuzione la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione e poi iniziare o riassumere l'azione revocatoria, così come nel caso di rinuncia del creditore fondiario; la dichiarazione di inefficacia attraverso la revocatoria è l'unico mezzo per consentire l'esecuzione della curatela sul bene, dal momento che questa non gode del diritto di seguito come, invece, il creditore ipotecario.
Zucchetti SG srl
-