ALTRO - Revocatorie

Revocatoria rimesse bancarie

  • Stefano Scarpetti

    Pesaro (PU)
    22/08/2016 10:14

    Revocatoria rimesse bancarie

    Buongiorno,
    avrei piacere di un vostro parere in merito alla possibile revocatoria di rimesse bancarie. Si propone a titolo esemplificativo la seguente ricostruzione temporale:
    - luglio 2016: data di fallimento
    - Maggio-giugno 2016: vengono rilevate rimesse potenzialmente revocabili che derivano dall'accredito di effetti presentati al sbf nei mesi precedenti.
    Tuttavia, è stata rinvenuta una dichiarazione avente data certa e datata settembre 2015 con la quale la società dichiara che, a fronte delle anticipazioni che verranno accordate dalla banca sulle presentazioni al sbf, intende cedere pro-solvendo alla stessa banca i crediti sottostanti.
    Per completezza si rileva che gli effetti accreditati a maggio-giugno sono stati oggetto di presentazione a febbraio-marzo.
    Si chiede quindi un vostro parere/conferma sui seguenti punti:
    A. Oggetto dell'azione revocatoria potrebbe essere la cessione che trasferisce la titolarità del credito e non i successivi pagamenti, che sono un effetto obbligatorio della cessione. I pagamenti non sarebbero quindi revocabili.
    B. La dichiarazione di cessione, quale atto normale, redatta a settembre 2015 sarebbe quindi fuori dal c.d periodo sospetto di sei mesi.
    C. In caso di conferma della possibilità di revocare la cessione e non i pagamenti, ritenete che la cessione stessa vada comunque fatta risalire alla dichiarazione di settembre 2015 o vada datata alle varie date (febbraio-marzo 2016) in cui si è proceduto alla presentazione delle varie distinte di effetti al sbf a fronte dei quali sono state concesse le anticipazioni?
    Spero che la ricostruzione sia chiara.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/08/2016 12:46

      RE: Revocatoria rimesse bancarie

      Con riferimento alla revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti da una banca a fronte dell'anticipazione in favore del fallito dell'importo di crediti da quest'ultimo vantati nei confronti di terzi si deve distinguere l'ipotesi in cui all'anticipazione si accompagni il conferimento di un mandato irrevocabile all'incasso del credito da quella in cui essa abbia luogo quale corrispettivo della cessione del credito, individuando l'elemento caratteristico di quest'ultima fattispecie nel trasferimento immediato della titolarità del credito, in virtù del quale il cessionario diviene l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore ceduto; nel mandato all'incasso invece viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, del quale resta titolare il mandante.
      Questa conclusione raggiunta dalla Cassazione (cfr, in termini, Cass. 27 aprile 2011 n. 9387 ) fa capire come sia esatta la sua considerazione sub A, per cui nel caso non si può parlare di revocatoria di pagamenti, ma eventualmente dell'atto di cessione.
      La cessione del credito, nel caso da lei rappresentato, non ha avuto funzione solutoria, ossia è stata effettuata non a pagamento di un debito del fallito, nel qual caso sarebbe rientrata nella previsione del primo comma dell'art. 67 m. 2, ma ha avuto funzione di garanzia in quanto è servita a tutelare la banca del contestuale finanziamento effettuato. In tal caso la cessione è egualmente revocabile ma ai sensi del secondo comma dell'art. 67 in quanto considerato atto a titolo oneroso.
      A questo punto diventa rilevante la sua considerazione sul momento da prendere in considerazione al fine di stabilire se la cessione rientri nel periodo sospetto, se la data certa della avvenuta cessione o le varie date in cui si è proceduto alla presentazione delle varie distinte di effetti al sbf. La questione non agevole da risolvere perché l'atto di cessione faceva riferimento a crediti futuri, per i quali il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto di cessione, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria. Ciò nonostante, a nostro avviso, poiché oggetto della revocatoria è il contratto di cessione, è a questo che bisogna fare riferimento; rispetto ad esso la successiva insorgenza del credito, comunque anteriore alla dichiarazione di fallimento, rileva come prova che la cessione ha realizzato il suo scopo permettendo il trasferimento del diritto di credito al cessionario.
      Zucchetti Sg Srl;
      • Stefano Scarpetti

        Pesaro (PU)
        10/09/2016 16:33

        RE: RE: Revocatoria rimesse bancarie

        Con riferimento al rapporto intrattenuto con un altro istituto di credito, si ripropone la medesima ricostruzione temporale:
        - luglio 2016: data di fallimento.
        - maggio-giugno 2016: vengono rilevate rimesse potenzialmente revocabili che derivano dall'accredito di effetti presentati al sbf nei mesi precedenti (distinte di presentazione gennaio-febbraio).
        In riferimento al c/c è stato rilevata:
        - la presenza di un fido ordinario di € 20.000.
        - la presenza di un fido relativo alla presentazione di effetti sbf di €250.000.
        Gli effetti vengono quindi accreditati sul c/c ordinario al momento della relativa scadenza.
        Nel caso di specie, ad inizio maggio il c/c aveva saldo negativo di circa € 210.000. Nel periodo maggio-giugno vengono rilevate rimesse dovute in larga misura all'accredito di effetti sbf e che determinano una riduzione del saldo negativo del c/c di circa € 90.000. Si ritengono presenti le condizioni di conoscenza dello stato di insolvenza, riduzione durevole e consistente, ecc.
        Viste le considerazioni espresse nella precedente risposta in merito a differenze tra mandato irrevocabile all'incasso e cessione del credito, è corretto ritenere che nel caso di specie, indipendentemente dalla revocabilità del contratto di mandato, si possa chiedere la revocatoria delle rimesse? Gli accrediti derivanti dal buon esito dei pagamenti effettuati dai terzi hanno infatti ridotto l'esposizione debitoria della società.
        La banca potrebbe porre un'eventuale eccezione di compensazione? Ed in quali termini?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/09/2016 20:07

          RE: RE: RE: Revocatoria rimesse bancarie

          Come dicevamo nella precedente risposta non si può parlare di revocatoria di pagamenti indipendentemente dal negozio che a monte li legittima, per cui rimane fondamentale stabilire se all'anticipazione si sia accompagnato il conferimento di un mandato irrevocabile all'incasso del credito o questo abbia avuto luogo quale corrispettivo della cessione del credito; in quest'ultimo caso, infatti il cessionario banca diviene titolare del credito e quindi il soggetto, anzi l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore ceduto, nel mentre nel mandato all'incasso viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, del quale resta titolare il mandante.
          Pur se entrambe le figure vengono utilizzate in funzione di garanzia, diverse sono le conseguenze ai fini revocatori. Nel mandato irrevocabile all'incasso, infatti, il mandatario, al momento in cui riscuote il credito, dovrebbe riversare il relativo importo al mandante, sicchè la funzione di garanzia si realizza in forma meramente empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilita' del credito verso il terzo e della prevista possibilita' che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo cosi' il suo credito; nel mentre nella cessione la funzione di garanzia si realizza con il trasferimento del credito al cessionario che lo legittima all'incasso e a trattenere la somma riscossa a deconto del suo credito verso il cedente.
          Nel caso del mandato, quindi, gli atti solutori sono autonomamente revocabili indipendentemente dalla revocabilita' del mandato (cfr. Cass., 5 aprile 2005. n. 7074; 30 gennaio 2003, n. 1391), sicchè per accertare l'avvenuta effettuazione nel periodo sospetto, si deve tener conto non gia' della data in cui, attraverso la consegna alla banca dei titoli o fatture da riscuotere, aveva avuto luogo il conferimento del mandato all'incasso, ma di quella posteriore in cui i titoli o le fatture vengono saldate dai debitori, con conseguente accredito del relativo importo sul conto corrente intestato al mandante fallito. Nel caso della cessione, invece, si verifica la situazione inversa in quanto, ai fini della revocatoria, non rileva la data del pagamento, perché questo è regolarmente effettuato al cessionario, ma la data della cessione perché è questo l'atto impugnabile.
          Zucchetti SG srl