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ALTRO - Revocatorie
revocatoria somme pagate da terzi per prestazioni professionali (legali)
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Vincenza Paese
ROMA29/01/2016 16:21revocatoria somme pagate da terzi per prestazioni professionali (legali)
Buongiorno, questa la fattispecie:
la Società x è stata posta in amministrazione straordinaria nell'anno 2013, ma nel medesimo anno aveva presentato proposta di concordato preventivo.
Un legale della società X si è insinuato nel passivo della AS per le prestazioni professionali (giudiziali) rese sino alla data di AS, decurtando dalla sua istanza le somme già precedentemente ricevute e fatturate.
Lo stesso è stato, quindi, ammesso.
Da verifiche contabili successive è emerso che detto legale, nell'anno antecedente alla presentazione della proposta di concordato presentata dalla società X(tramite altro legale), ha ricevuto il pagamento di alcune prestazioni professionali da parte di una Società terza in luogo della Società debitrice X
Detto pagamento del terzo è stato regolarmente fatturato dal legale alla Società X e non richiesto con l'istanza di insinuazione nel passivo dell'AS della Società X.
Domanda:
Può il Commissario revocare per inefficacia il pagamento ricevuto dal legale nell'anno antecedente alla presentazione del Concordato? oppure trattandosi di prestazioni professionali rese non rientrano nella revocatoria?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/02/2016 11:29RE: revocatoria somme pagate da terzi per prestazioni professionali (legali)
Crediamo proprio di no, per una serie di motivi.
In primo luogo va ricordato che, ai sensi dell'art. 49 d.lgs n. 270 del 1999, l'azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria è proponibile solo ove sia stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali; inoltre la stessa norma richiama l'intera disciplina della revocatoria fallimentare, che le giova solo nella parte in cui il secondo comma dell'art. 69bis fa decorrere, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, il periodo sospetto della revocatoria "dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".
Per il resto, la normativa richiamata non l'aiuta. In primo luogo, infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 67 consente la revoca dei pagamenti di debiti effettuati negli ultimi sei mesi, e non più nell'ultimo anno, ma, principalmente, il terzo comma della stessa norma, alla lett. g) esenta da revocatoria "i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo".
Tutto ciò, peraltro ove i pagamenti siano stati effettuati dal debitore, nel mentre, nel suo caso sembra di capire che l'avvocato sia stato pagato da una società terza, e, per costante giurisprudenza, il pagamento effettuato del terzo non è revocabile ove questi vi fosse obbligato (ad esempio perché fideiussore) nel mentre se il pagamento è eseguito da un terzo in bonis che non aveva un alcun obbligo di adempiere in favore del creditore del fallito, la revocabilità del pagamento è subordinato al fatto che il terzo abbia utilizzato denaro del fallito, ovvero, avendo utilizzato denaro proprio, si sia positivamente rivalso sul fallito stesso prima del fallimento. Ci sembra che neanche queste condizioni si siano nella specie verificate.
Zucchetti SG srl
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Vincenza Paese
ROMA01/02/2016 12:23RE: RE: revocatoria somme pagate da terzi per prestazioni professionali (legali)
Chiarissimo, grazie infinite
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