ALTRO - Revocatorie

Revocatoria atto a titolo gratuito ex art 64 per pagamento di debito altrui

  • Stefano Chiodino

    Olbia (OT)
    29/05/2015 08:23

    Revocatoria atto a titolo gratuito ex art 64 per pagamento di debito altrui

    Sposto quesito nell'area piu appropriata:
    Buongiorno,
    sono stato nominato curatore di un fallimento nel 2014. Dopo una serie di verifiche effettuate sui conti correnti della società fallita è emerso che il socio accomandatario, dal 2010 sino al 2013 ha effettuato numerosi bonifici dai conti della società a pagamento di mutui e/o finanziamenti intestati ai genitori del socio accomandante (i bonifici talvolta confluivano nei conti personali dei parenti dell'accomandante, talvolta a pagamento di rate dei muti/finanziamenti intestati agli stessi).
    In particolare un pagamento di una rata di mutuo è stato effettuato entro i due anni dalla dichiarazione di fallimento per circa 10.000 euro e da una piccola ricerca mi pare possa pienamente configurarsi quale atto a titolo gratuito soggetto a revocatoria ex art 64 per pagamento di debito altrui (in poche parole la società fallita ha disposto dei pagamenti di debiti altrui a diminuzione del credito che la banca vantava nei confronti dei parenti dell'accomandante). In particolare la Sentenza della Cassazione a Sezione unite 6538 del 18.03.2010 (si veda commento su la nuova giurisprudenza civile commentata), in un caso analogo, ha riconosciuto la revocabilità della disposizione nei confronti della banca beneficiaria quale pagamento di debito altrui. Vorrei avere un vostro parere in merito.
    Se concordate con quanto sopra pongo un ulteriore quesito: per i pagamenti di debiti altrui effettuati oltre i due anni dalla data di fallimento e dunque non revocabili ex art 64, di quali strumenti può disporre il curatore per recuperarli? si potrebbe esperire un'azione di ripetizione dei pagamenti effettuati per indebito oggettivo ex art 2033 c.c. con azione sussidiaria (ex art 2042 c.c) di arrichimento (art 2041).?
    Ringrazio anticipatamente
    • Stefano Chiodino

      Olbia (OT)
      05/06/2015 09:06

      RE: Revocatoria atto a titolo gratuito ex art 64 per pagamento di debito altrui

      Buongiorno, è possibile avere una vostra opinione a riguardo?
      grazie per la disponibilità
      saluti
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        05/06/2015 18:23

        RE: RE: Revocatoria atto a titolo gratuito ex art 64 per pagamento di debito altrui

        Sulla natura gratuita od onerosa del pagamento effettuato da un terzo di un debito altrui, senza ovviamente esservi tenuto (nel qual caso il problema non sorge perché il terzo paga un debito proprio, come ad esempio il fideiussore) si sono versati fiumi di inchiostro, e sono stati necessari anche più interventi delle sezioni unite della Cassazione, non tanto per risolvere il problema in astratto, quanto per individuare il concetto di gratuità nei rapporti trilaterali. Un primo orientamento ha sostenuto, infatti, che il pagamento del debito altrui costituisce per chi paga un atto a titolo gratuito perchè il beneficio è destinato all'originario debitore rimasto estraneo all'atto, con la conseguenza che tale liberalità, in caso di fallimento del "solvens" è da considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 64 l.fall. (Cass. 6918/2005; 11093/2004; 5264/1998; 6909/1997; 5616/1992; 6929/1983). Secondo altro orientamento, invece, la gratuità dell'atto ai fini della revoca ex art. 64, può essere affermata unicamente in relazione al debitore in quanto l'adempimento ex art. 1180 c.c., da parte del soggetto poi sottoposto a procedura fallimentare configura un atto a titolo gratuito solo nei rapporti fra questi ed il debitore ove manchi una causa onerosa che ne giustifichi la liberazione, mentre nei rapporti fra il fallito ed il creditore che ha ricevuto il pagamento ha carattere indubbiamente oneroso (Cass. 889/2006; 15515/2001; 9560/1991; 3265/1989; 5548/1983).
        Finalmente le Sezioni Unite, con la sentenza 18/03/2010 n. 6538, che condividiamo, ha precisato che "le due contrapposte tesi, così in dottrina come in giurisprudenza, limitando entrambe l'esame nella ricerca della prestazione e/o della controprestazione al rapporto bilaterale terzo - creditore (la prima), ovvero debitore - creditore (la seconda), peraltro nella sua connotazione astratta, finiscono per risultare egualmente apodittiche e prive di collegamento con il complessivo regolamento contrattuale predisposto dalle parti ed ancor più con l'effettivo rapporto economico da esse inteso perseguire. Al riguardo non può disconoscersi che la L. Fall., art. 64, disponendo l'inefficacia verso i creditori degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori al fallimento si rivolge,come indica inequivocabilmente il suo stesso tenore letterale non già ad atti riguardati in funzione della posizione del creditore, per il fatto che costui ne subisce comunque l'inefficacia, bensì "agli atti a titolo gratuito" provenienti dal soggetto che disponga del proprio patrimonio e successivamente venga dichiarato fallito: tali qualificandoli in virtù della natura obbiettiva dell'atto, rapportato unicamente ad un elemento oggettivo temporale anteriore alla dichiarazione di fallimento; e con le sole eccezioni previste nella seconda parte della norma (regali di uso ed atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità),la cui previsione non avrebbe senso se la gratuità dell'atto fosse stata considerata soltanto (o anche) nella prospettiva del creditore".
        In sostanza, come ha confermato anche Cass. 28/10/2011, n. 22518, "nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall'operazione il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege".
        Zucchetti SG srl
        • Stefano Chiodino

          Olbia (OT)
          31/05/2016 11:28

          RE: RE: RE: Revocatoria atto a titolo gratuito ex art 64 per pagamento di debito altrui

          Buongiorno, ritorno sulla questione affrontata per avere un ulteriore chiarimento: posto che vi siano tutti i requisiti per inquadrare il pagamento del debito altrui quale atto a titolo gratuito revocabile ex art 64 l.f., qualora il pagamento sia avvenuto, come di fatto è avvenuto, a mezzo bonifico bancario, l'azione revocatoria non sarebbe piu esperibile nei confronti della banca, ex art 70 l.f. 1 comma, bensi nei confronti del terzo beneficiario, è corretto? La disciplina applicabile al caso affrontato dalle Sezioni unite della Cassazione era quella prima dell'irtenvento normativo sull'art 70 l.f. e pertanto il soggetto tenuto alla restituzione era la banca e non il terzo beneficiario.
          Ritenete corretto il ragionamento di cui sopra?
          grazie mille
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            31/05/2016 19:56

            RE: RE: RE: RE: Revocatoria atto a titolo gratuito ex art 64 per pagamento di debito altrui

            Nella sentenza delle Sezioni Unite da lei richiamata- e di cui sono stati riportati ampi stralci nella precedente risposta- la revocatoria coinvolge la banca perché questa era la destinataria del pagamento, ossia la società fallita aveva estinto il debito che i soci della società avevano verso la banca a mezzo assegni bancari, e le sezioni unite si sono soffermate sulla qualificazione della gratuità del pagamento del debito altrui e su conseguenze quanto ad interessi. Nel caso che lei prospetta, invece, la banca ha solo dato esecuzione all'ordine di bonifico dato dall'ordinante (la società poi fallita) di trasferire un parte della somma depositata sul proprio conto corrente in favore di un terzo, che è l'effettivo beneficiario e destinatario del pagamento, per cui alla banca nulla può essere imputato né può essere esercitata una revocatoria nei suoi confronti visto che ha dato esecuzione ad un ordine del cliente in data anteriore alla dichiarazione di fallimento dello stesso; è chiaro, pertanto, che in questo caso, la revocatoria va esercitata nei confronto del destinatario del pagamento, ossia del terzo beneficiato.
            Zucchetti SG srl