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ALTRO - Revocatorie
Revocatoria
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Francesco Maria Pecora
Cosenza05/10/2015 17:22Revocatoria
Buona sera, la società dichiarata fallita in data 03/12/2014 qualche giorno prima della sentenza di fallimento (27/11/2014) effettua bonifico nei confronti di una srl (centro elaborazione dati) che si occupava della tenuta della contabilità a saldo di fatture relative al 2011-2012. Sono stato autorizzato dal GD nel programma di liquidazione ad esperire azione revocatoria ma mi è sorto qualche dubbio. Le fatture saldate con oggetto tenuta contabilità e consulenza rientrano tra i pagamenti individuati alla lettre a) art. 67 non soggetti a revocatoria? Considerato che il GD mi ha autorizzato le azioni revocatorie, per il pagamento del contributo unificato devo comunque richiedere autorizzazione al prelievo delle somme dal conto corrente intestato alla procedura? E' necessario sempre dimostrare che la società che ha ricevuto i pagamenti era a conoscenza dello stato di insolvenza? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/10/2015 20:22RE: Revocatoria
Ci sembra difficile che il pagamento eseguito con unica soluzione a fine 2014 di servizi effettuati nel 2011 e 2012 possano considerarsi come effettuati nei termini d'uso, che è la condizione dell'esenzione di cui alla lett. a) del terzo comma dell'art. 67. Pur non escludendo la norma i pagamenti ritardati, nel caso è molto improbabile che i tempi in concreto utilizzati dalle parti fossero quelli di saldare le fatture dopo due o tre anni dalla emissione; visto il tempo decorso, potrebbe trovare quale lettera o e-mail di sollecito al pagamento, che eliminerebbe ogni eventuale dubbio in proposito.
Una cosa è l'autorizzazione all'esercizio dell'azione giudiziaria, altro quella al prelievo delle somme dal conto, che va richiesta per qualunque prelievo venga effettuato.
La revoca del pagamento rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 67 l.f., per il quale, sono "revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili…".
Zucchetti SG srl
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Francesco Maria Pecora
Cosenza14/10/2015 18:14RE: RE: Revocatoria
Ad integrazione di mia precedente preciso che la società di cui trattasi si occupava della tenuta della contabilità della società fallita. Le fatture pagate, infatti, recano nella descrizione dell'attività svolta "Elaborazione dati contabili, eleborazione cedolini paga, elaborazione e trasmissione bilancio CEE registro imprese, elaborazione e trasmissione Unico, Elaborazione e trasmissione modello 770".
Dal contenutodelle stesse, pertanto, sembrerebbe che tra le due società ci fosse un vero e proprio rapporto di collaborazione (e non occasionale in quanto tali attività sono state svolte sino al 2013): è possibile, pertanto, che non sia esperibile l'azione di revocatoria fallimentare sia ai sensi dell'art. 67 l.f.lett. a ( in quanto tale tipo di attività penso possa essere considerata necessaria al finedi proseguire le normali ed ordinarie attività di impresa) sia ai sensidell'art. 67 l.f.lett. f, in quanto tale rapporto potrebbe essere definito di collaborazione con la società fallita?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/10/2015 20:34RE: RE: RE: Revocatoria
L'ipotesi della lett. a) del terzo comma dell'art. 67 l'abbiamo già esclusa nella precedente risposta per la mancanza del requisito del pagamento nei termini d'uso e lei non adduce nulla di nuovo sotto questo profilo.
Quanto alla lett. f), pur riconoscendo un grado di ambiguità alla norma quando parla di collaboratori, è comunque pacifico che il legislatore abbia inteso far riferimento a quelle categorie di lavoratori, che pur non legati da un vincolo di dipendenza col l'imprenditore, lavorano non occasionalmente per lui sotto varie forme, ma non certo le società commerciali che esercitano la loro attività in favore di tutti coloro che lo richiedono, anche se operano con una certa continuità in favore di un soggetto. Queste non possono definirsi collaboratori.
Zucchetti SG srl
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