ALTRO - Revocatorie

Azione revocatoria in caso di separazione consensuale

  • Marcello Favia

    MANDURIA (TA)
    29/04/2011 17:39

    Azione revocatoria in caso di separazione consensuale

    Nel caso di fallimento di ditta individuale, se due anni prima del fallimento, in un periodo il cui fallito esercitava l'impresa commerciale, i beni immobili del fallito sono stati trasferiti al coniuge con il verbale di assegnazione consensuale, è possibile effettuare azione revocatoria ai sensi dell'art. 69 l.f.?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/04/2011 21:03

      RE: Azione revocatoria in caso di separazione consensuale

      L'unico precedente in termini che abbiamo trovato è la Corte appello Venezia, 28/04/1999 8di cui disponiamo solo la massima), per la quale "è soggetta a revocatoria fallimentare l'assegnazione della casa familiare disposta dai coniugi nel verbale di separazione consensuale omologato".
      In linea di massima siamo d'accordo, ma sono necessarie alcune distinzioni. Se non è stata effettuata la trascrizione dell'assegnazione prima della dichiarazione di fallimento, la stessa non è opponibile alla massa a norma dell'art. 45 l.f.; se è intervenuta la trascrizione l'atto è opponibile ed allora si pone il problema della revocabilità.
      In realtà l'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio riconosce al coniuge che ne beneficia un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, ma anche i diritti di godimento possono essere pregiudizievoli per i creditori, per cui il verbale di comparizione dei coniugi avanti al presidente poi omologato, con cui è stata effettuata l'assegnazione della casa coniugale al coniuge che non ne era proprietario, può essere soggetto a revocatoria. Il dubbio che rimane è legato alla presenza di figli, in quanto in tal caso l'assegnazione è orientata principalmente ad assicurare la stabile permanenza dei minori nell'ambiente in cui sono vissuti, per cui c'è da chiedersi se in questi casi sia prevalente l'interesse dei minori o quello dei creditori. Opteremmo per i secondi data la severità della disposizione dell'art. 69, al punto che la norma pone a carico del coniuge convenuto l'onere di dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza e non mette alcuna limitazione temporale, né per gli atti a titolo oneroso né per quelli a titolo gratuito, rilevando soltanto che l'atto sia stato compiuto nel periodo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale.
      Zucchetti Sg Srl