Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Inosservanza convocazione fallito

  • Carlo D'Abbrunzo

    Parete (CE)
    04/03/2010 17:20

    Inosservanza convocazione fallito

    Sono curatore fallimentare di una sas per cui vi è anche il fallimento per estenzione del socio accomandatario.
    Nel sopralluogo effettuato per l'apposizione dei sigilli non è stata rinvenuta la sede della società. Vi è quindi l'irreperibilità della società fallita.
    Per quanto riguarda il socio accomandatario persona fisica ho provveduto a convocarlo a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo risultante all'anagrafe del comune di residenza. La convocazione ad oggi ha avuto esito negatvo.
    Vorrei sapere:
    1) Se è possibile inviare allo stesso una nuova convocazione a mezzo telegramma questa volta, nel quale specifico, anche, che lo stesso è soggetto alle sanzioni penali stabilite dall'art. 220 L.F. nel caso di mancata comparizione.
    2) Nel caso in cui il socio fallito non risponde nemmeno alla convocazione con telegramma è possibile recarsi a casa dello stesso insieme al cancelliere per la redazione dell'inventario senza quindi aver concordato con il fallito la data?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/03/2010 17:15

      RE: Inosservanza convocazione fallito

      Certamente è possibile convocare non solo una seconda, ma quante volte lo ritiene necessario, il fallito, a maggior ragione quando non ha dato risposta ad una prima chiamata, giusto il disposto dell'art. 49 l. fall.
      Il secondo comma dell'art. 84 l.fall, prevede che il curatore possa chiedere l'assistenza della forza pubblica per l'apposizione dei sigilli, cui segue l'inventario.
      Zucchetti Sg Srl
      • Daniele Zavagnin

        Somma Lombardo (VA)
        30/05/2012 18:22

        RE: RE: Inosservanza convocazione fallito

        sempre in relazione agli obblighi di presentazione del fallito, ma con particolare riferimento ad una srl fallita, mi chiedo se sia legittima la convocazione, oltre che degli amministratori in carica alla data di fallimento, anche di quelli precedentemente in carica (2/3 anni prima del fallimento). Non ho rinvenuto giurisprudenza sul punto, ma la questione è rilevante in quanto, in assenza di un obbligo di presentazione per questi ultimi, non vi sarebbe il presupposto del reato di cui all'art 220 LF. Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/05/2012 19:37

          RE: RE: RE: Inosservanza convocazione fallito

          Non esiste un limite di convocazione agli ultimi amministratori; questi sicuramente sono quelli normalmente sentiti per ricostruire le vicende della società in quanto legali rappresentanti al momento del fallimento, ma potrebbe essere utile sentire anche i pregressi amministratori ove si dovessero ricostruire vicende in cui essi erano coinvolti.
          Problema diverso è se questi siano tenuti a presentarsi, e la risposta è dubbia vista la formulazione dell'art. 49 che, nel secondo comma parla dei soggetti di cui al primo comma, ove tratta degli amministratori della società fallita, terminologia questa che può comprendere anche i precedenti amministratori non più in carica, anche se per la verità pensiamo che sia più logico circoscrivere il riferimento agli amministratori attuali.
          Zucchetti SG Srl
          • Fabrizio Tagliabracci

            Mestre (VE)
            21/01/2016 14:24

            RE: RE: RE: RE: Inosservanza convocazione fallito

            Per la procedura che sto gestendo adesso l'interpretazione di questa norma è fondamentale, visto che l'amministrazione è stata posta a carico di un prestanome e i precedenti si trincerano dietro il classico "non so, mi sono dimesso e non so più niente". Nessuno mi consegna la contabilità o mi dice che fine abbia fatto l'azienda che è letteralmente sparita nel nulla. Ovvio che denuncerò tutti anche ex art.220 L.F. Ma non essendo più in carica, questa denuncia, potrà avere efficacia?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              21/01/2016 20:43

              RE: RE: RE: RE: RE: Inosservanza convocazione fallito

              Come abbiamo detto nella precedente risposta esistono dubbi sull'interpretazione dell'art. 49 nella parte de qua, peraltro modificata dalla Riforma del 2006. Abbiamo trovato una sola decisione in materia che è del Trib. Milano 11.3.2013 pubblicata in Il Fallimento 2014, 214, con una nota molto critica, in particolare sul punto riguardante i soggetti incisi dal precetto normativo, di G. La Croce, che consigliamo di leggere.
              Zucchetti SG srl