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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
estensione fallimento a socio unico straniero
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Franco Gliatta
Cortona (AR)27/02/2015 23:13estensione fallimento a socio unico straniero
Buonasera,
sono stato nominato curatore fallimentare di una srl, costituita il 01.07.2007 e in liquidazione dal gennaio 2014, posseduta per il 90,5% da una società straniera (Albanese)con sede secondaria in Italia (iscritta al REA in Italia il 04.04.2007 e cessata nell'ottobre 2014 senza previa messa in liquidazione) e per il 9,5% da una persona fisica straniera (sempre Albanese).
Approfondendo la questione, dalla Visura Camerale in Italia della società straniera si evince che l'unico socio ed amministratore della società straniera è la stessa persona fisica di cui sopra.
Da tale circostanza mi sembrerebbe di poter evincere che la fallita, nei fatti, è una società con unico socio che non ha osservato le regole di cui all'art. 2462 codice civile (quantomeno quelle relative alla pubblicità) e che pertanto ha assunto responsabilità illimitata e per il quale è possibile dunque chiedere l'estensione del fallimento.
In pratica chiedo se è possibile porre in essere una istanza di estensione del fallimento alla società straniera ed alla persona fisica parimenti straniera.
Aggiungo che sia la fallita che la sede secondaria della società straniera non risultano adempienti (almeno negli ultimi 4/5 anni)agli obblighi fiscali ed alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali.
Chiedo inoltre, nel caso di fattibilità dell'estensione, se i beni esistenti all'estero della società straniera vengano appresi nell'attivo fallimentare.
Ringrazio ed invio i migliori saluti,
Franco Gliatta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/03/2015 17:24RE: estensione fallimento a socio unico straniero
Classificazione: DICHIARAZIONE FALLIMENTO / SOCIETA' SOCISe abbiamo ben capito è fallita una società a responsabilità limitata registrata in Italia, chiamiamola A, che ha come sci una società albanese (B) e una persona fisica (C). Lei, nella qualità di curatore del fallimento di A, ha scoperto che la società B è unipersonale e costituita dall'unico socio C, e poiché la società B non ha rispettato le regole di cui all'art. 2462 c.c., vorrebbe estendere il fallimento a C ritenendo che C risponda illimitatamente in forza della citata norma civilistica.
Se è così, pensiamo che il suo intento non possa trovare attuazione. la società B, infatti, è una società di diritto albanese e bisogna vedere se nel diritto albanese esosta una norma similare a quella di cui all'art. 2462 c.c. che, in presenza di alcune circostanze , fa venir meno la limitazione di responsabilità dedl socio unico, ma anche ammesso che sia applicabile a B questa regola, il socio C diventerebbe illimitatamente responsabile dei debito di B, ma, a sua volta B non è responsabile illimitatamente dei debiti della società A, che la fallita, essendo questa una società a responsabilità limitata. Ossia non deve partire dalla coda, ma dalla testa, che è costituita dal fatto che è fallita una srl pluripersonale di diritto italiana, dei cui debiti rispondono i soci- siano essi italiani o stranieri, soggetti fisici o società- nei limiti del capitale iinvestito nella stessa e non illimitatamente, per cui il discorso estensione di fallimento si chiude qui. Potrà valutare se esistono responsabilità degli amministratori- sempre della società A- per agire contro gli stessi per risarcimento danni; potrà chiedere il versamento delle quote di capitale sottoscritto ed eventualmente non versate, ecc. , ma non può estendere il fallimento ad un socio di una srl pluripersonale.
Zucchetti SG Srl
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Franco Gliatta
Cortona (AR)02/03/2015 11:04RE: RE: estensione fallimento a socio unico straniero
Buongiorno,
in realtà ciò che volevo sostenere non è tanto la unipersonalità della società B (d'altronde ciò è dichiarato dalla società stessa) quanto la unipersonalità della fallita A per derivazione: in pratica se A è partecipata da B e dalla persona fisica C che però è proprietaria unico di B, di fatto A è posseduta dall'unico socio C.
In tale contesto mi chiedevo se fosse possibile chiedere l'estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147 4 comma. Ho visto che la giurisprudenza ritiene ciò non possibile in quanto (se non ho compreso male) il 1 comma dello stesso articolo si riferisce unicamente alle società di persone, tuttavia (ovviamente nella mia modestissima interpretazione)non riesco a condividere ciò in quanto il primo comma mi sembra che si riferisca all'"automaticità" della estensione mentre il 4 comma si riferisce alla estensione su apposita istanza.
Avendo inoltre verificato che C risulta anche amministratore unico sia della fallita A che di B, che operavano inoltre nella stessa sede e con la medesima attività desidererei sapere se, a Vs. avviso, è possibile proporre una istanza di estensione di fallimento alla società di fatto tra A e B.
Gradirei inoltre conoscere, in generale, se una volta posta in essere la eventuale estensione la possibilità di aggredire i beni di B in Albania.
Grazie,
Franco Gliatta
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2015 19:59RE: RE: RE: estensione fallimento a socio unico straniero
L'art. 147, nella sua versione originaria, disponeva che "la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili", in tal modo imponendo la declaratoria di fallimento di coloro che, secondo le norme civilistiche, risultavano essere "soci illimitatamente responsabili" di una "società con soci a responsabilità illimitata" dichiarata fallita.
Questa formula non teneva sufficientemente conto della varietà dei casi di responsabilità illimitata; non specificava, infatti, se si dovesse far riferimento alla responsabilità illimitata c.d. strutturale, connaturata, cioè, alla struttura tipica della società (quella del socio accomandatario e del socio della collettiva) od a quella c.d. anomala, che discende da una alterazione della normale struttura societaria in presenza di particolari ed occasionali circostanze (quella dell'accomandante che si ingerisce nell'amministrazione o fa inserire il suo nome nella ragione sociale, quella dell'unico azionista o unico quotista).
Su queste problematiche si era affannata la giurisprudenza, giungendo anche ad alcuni approdi consolidati, quale quello secondo cui l'art. 147 primo comma, si riferiva solo a quelle società che, in base al tipo legale, sono strutturalmente conformate in modo tale da comportare, nonostante l'autonomia patrimoniale, o, addirittura, la personalità giuridica, la responsabilità illimitata e solidale dei soci, o di una categoria di essi, per tutte le obbligazioni contratte (Cass. 14/04/2010 n. 8964; Cass. 04/02/2009, n. 2711; Cass. 12/11/2008, n. 27013, ecc.), e questa strada ha seguito il legislatore della riforma che ha espressamente individuato i tipi di società i cui soci illimitatamente responsabili sono assoggettati al fallimento automatico.
Oggi infatti, possono essere dichiarati falliti per ripercussione soltanto i soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice e di una società in accomandita per azioni, ossia i soci accomandatari di queste (queste infatti sono i tipi di società regolati nei Capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto, richiamati dal nuovo art. 147). Il riferimento a queste tre tipologie di società individua in positivo le società nelle quali l'insolvenza può estendersi ai soci illimitatamente responsabili, ma, in negativo, segna una netta demarcazione con tutte le altre società di capitali per le quali viene definitivamente esclusa il fenomeno dell'estensione del fallimento ai soci che, per qualsiasi motivo abbiano assunto, anche per periodi limitati, la responsabilità illimitata. ossia, l'art. 147 non può essere più invocato per giustificare l'estensione del fallimento della società agli azionisti o ai quotisti unici, sia nell'ipotesi di costituzione della società per azioni o della società a responsabilità limitata per atto unilaterale, sia nel caso in cui la concentrazione delle azioni o delle quote in unica mano sia sopravvenuta nel corso della vita della società.
Per questo avevamo escluso ed escludiamo che possa essere dichiarato il fallimento per estensione di B o di C, dal momento che la società fallita A è una Srl, per cui anche se C è il socio unico della stessa, non può essere dichiarato fallito per la previsione espressa del primo comma dell'art. 147.
Quanto alla interpretazione dell'art. 147 che lei fornisce ci sembra poco convincente. Il primo comma dell'art. 147 pone una deroga ai principi generali dettati dagli artt. 1 e 5 l.f. in quanto comporta il fallimento dei soci illimitatamente responsabili dele citate società per ripercussione, ossia indipendentemente dalla loro qualifica di imprenditori e dalla sussistenza di un loro stato personale di insolvenza e indipendentemente anche da una esplicita richiesta e trova il suo fondamento nella necessità di all'attuazione della par condicio creditorum. Posto, infatti, che i soci illimitatamente responsabili rispondono delle obbligazioni sociali, il fallimento della società non può non coinvolgere anche il patrimonio dei soci, nelle sue diverse parti: quella conferita in società e quella non conferita, perchè, lì dove opera la responsabilità illimitata dei soci, l'intero patrimonio di questi continua a garantire sia i creditori sociali che i creditori particolari, con le differenze collegate alla specifiche funzioni delle due parti in cui il patrimonio è suddiviso e che si riproducono, ovviamente, anche in sede fallimentare.
Il quarto comma della stessa norma non fa che estendere lo stesso principio ai soci occulti, nel senso che vanno dichiarati falliti per ripercussione, indipendentemente dall'accertamento della loro qualifica di imprenditori e dal loro stato di insolvenza, anche i soci illimitatamente responsabili non conosciuti al momento della dichiarazione di fallimento della società e degli altri soci. Mentre per la prima dichiarazione di fallimento il legislatore non aveva bisogno di specificare chi potesse prendere l'iniziativa perché sono già indicati negli artt. 6 e 7 (il debitore, un creditore il P.M.) e dal fallimento della società segue quello dei soci illimitatamente responsabili, nel caso del socio occulto, intervenendo in corso di procedura già pendente, il legislatore ha inteso individuare soltanto nel curatore il soggetto legittimato alla richiesta, posto che in genere è il curatore che porta alla luce l'esistenza del socio occulto.
Zucchetti SG srl
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Franco Gliatta
Cortona (AR)02/03/2015 21:58RE: RE: RE: RE: estensione fallimento a socio unico straniero
Ringrazio della articolata risposta, confesso che tuttavia non riesco a comprendere perché l'interpretazione del 4 comma dell'art. 147 che usa la locuzione "altri soci illimitatamente responsabili" debba limitarsi alla fattispecie dei soci occulti e non possa attagliarsi anche ai soci palesi che, dagli accertamenti del curatore, siano risultati illimitatamente responsabili successivamente alla emanazione della sentenza: atteso che gli stessi non potevano essere dichiarati falliti con l'automatismo di cui al 1 comma dell'art. 147 in quanto non strutturalmente, "per natura", connotati dalla responsabilità illimitata.
Capisco che si argomenti che il 1 comma voglia essere una deroga specifica e speciale al sistema di cui agli artt. 1 e 5 l. f., ma non afferro il senso del perché il comma 4 non possa essere inteso come una ulteriore deroga dovuta ad un accertamento specifico del caso concreto rispetto alla previsione astratta ed aprioristica di cui al detto comma 1.
saluti,
franco gliatta
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/03/2015 20:10RE: RE: RE: RE: RE: estensione fallimento a socio unico straniero
Il quarto comma dell'art. 147 dispone testualmente: "Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi"; il che vuol dire, secondo unanime interpretazione dalla quale lei ovviamente è libero di dissentire, se dopo la dichiarazione di fallimento di una delle società indicate nel primo comma dell'art. 147 e dei soci conosciuti all'epoca come illimitatamente responsabili, si scopre "l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili", va dichiarato il fallimento anche di costoro; i soci la cui responsabilità illimitata non era nota al momento della dichiarazione di fallimento della società vengono chiamati soci occulti, per cui in questa categoria, ai fini in esame, rientrano sia i soci ignoti, sia quelli palesi per errore non dichiarati falliti contestualmente alla società, sia i soci palesi accomandanti di una sas che si scopra abbiano assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 c.c. (per chi ammette l'applicazione dell'art. 147 a questa fattispecie).
Con la riforma, poi è stato introdotto anche il quinto comma, che fa da pendant con il quarto in quanto riguarda la società occulta, ossia il caso che dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale si scopra che "l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile".
Questo vuol dire, ma lei può benissimo non esserne convinto, che il quadro è dato dal primo comma dell'art. 147- che detta quali soci di quali società vanno dichiarati falliti a seguito del fallimento della società, senza che si accerti se siano imprenditori o se versino in stato di insolvenza- e il quarto e quinto comma regolano le ipotesi in cui, dopo il fallimento di una delle predette società risultino altri soci illimitatamente responsabili o, dopo il fallimento di un imprenditore individuale, risulti che questi operava in società di fatto con altri.
Zucchetti SG Srl
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Franco Gliatta
Cortona (AR)05/03/2015 10:18RE: RE: RE: RE: RE: RE: estensione fallimento a socio unico straniero
Ringrazio per la disponibilità e gli approfondimenti.
I migliori saluti,
Franco Gliatta
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