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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
INVENTARIO
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Maria Cristina Bongiorno
Milano01/02/2012 14:53INVENTARIO
Devo procedere all'inventario di beni immobili in provincia di Alessandria e di Milano.
Trattasi di un terreno e fabbricati in costruzione e un capannone industriale.
Per terreno e fabbricati ho già chiesto l'autorizzazione al GD per la nomina di un perito al fine della valutazione e messa all'asta, devo comunque recarmi io ad inventariarli (con il fallito) o posso delegare al perito? Il cancelliere è necessario o posso evitare? Credo che per il cancelliere dovrei chiedere al Tribunale di Alessandria. Anche per il capannone è necessario/consigliabile che ci sia il cancelliere (e di certo il fallito)? Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/02/2012 18:28RE: INVENTARIO
Non possiamo che ripeterle la risposta già data per gli autoveicoli, ricordando che il secondo comma dell'art. 88 l.f. stabilisce che "se il fallito possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. Fatta la notifica, il Conservatore del PRA esegue la trascrizione e con ciò il bene è stato inventariato senza bisogno di verbale e di cancelliere".
Aggiungevamo in quella sede che lei doveva anche prendere possesso materiale del bene e assicurarne la custodia, la manutenzione e poi la vendita e la consegna all'acquirente, per cui deve comunque interessarsi materialmente dei due autoveicoli. Lo stesso principio vale anche per gli immobili, anche se, evidentemente, la custodia e la manutenzione si esplica con modalità diverse, che potrebbero anche non richiedere la sua presenza in loco. Se, cioè, per le auto esisteva l'esigenza di evitare che le stesse circolassero, con tutti i possibili rischi collegati, è chiaro che per gli immobili questa esigenza non ricorre, ma potrebbe esserci quella di evitare che i beni vengano utilizzati da terzi o diventino rifugio di senza tetto, potrebbero esserci problemi di condominio, con i vicini, e così via; esigenze cui può sopperire, a seconda del caso, o recandosi personalmente sul posto o incaricando un delegato a norma dell'art. 32, previa autorizzazione del com. cred.
Il perito- che può nominare lei senza alcuna autorizzazione del g.d.- ha il solo compito di stimare il bene e fare gli altri accertamenti edilizi e urbanistici per la vendita. Indubbiamente potrà fornirle anche altre notizie, ma il suo compito come perito è quello indicato.
Si ricordi anche che è consigliabile notificare l'intera sentenza di fallimento e non solo l'estratto, perché ormai si è sviluppata una prassi in tal senso.
Zucchetti Sg Srl
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Valentina Virga
PALERMO11/02/2013 18:48RE: RE: INVENTARIO
Buonasera,
sono curatore di un fallimento in cui la società ha una sede legale in cui è stato impossibile apporre i sigilli in quanto appartamento non identificato catastalmente( non risulta essere intestato alla società nè risulta un contratto di locazione vigente) e sito in una palazzina priva di portiere.
Ho dunque convocato il rappresentante legale maoltre alla mancata convocazione non ha depositato le scritture contabili come da prassi. Facendo una visura al PRA ho riscontrato un automezzo di proprietà della stessa,come posso prenderne possesso e di conseguenza assicurarne la custodia?
Ho già relazionato la situazione al GD, ma prima di depositarla vorrei sapere se c'è qualcos'altro che posso/devo fare.
Grazie in anticipo per la risposta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/02/2013 16:34RE: RE: RE: INVENTARIO
Si trascrivere la sentenza al PRA e aggiungere nella relazione che il P.M. disponga che le Forze dell'Ordine blocchino l'auto che circola senza la volontà del curatore del fallimento, che dovrebbe averne la disponibilità materiale. Questo quanto all'auto, per il resto bisognerebbe cercare di capire chi c'è nell'appartamento in cui risultava la sede legale; vedere se dal registro delle imprese si ricava qualche altro elemento; scrivere ai c.d. creditori istituzionali (Equitalia, Inps, banche, per vedere se ha qualche risposta) e comunque relazionare sul comportamento dell'amministratore.
Zucchetti Sg Srl
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Maddalena Cottica
sondrio16/10/2013 10:49RE: RE: RE: RE: INVENTARIO
Buongiorno, sono curatore di un fallimento che presenta dei cantieri che sono dislocati in due comuni vicini, ma di competenza di due diversi tribunali, vorrei sapere innanzitutto se è necessaria la presenza del Cancelliere per la redazione dell'inventario e se nel caso posso utilizzare quello del tribunale presso il quale è stato nominato il fallimento o se devo usare i cancellieri dei tribunali di competenza die comuni dove vi sono i cantieri.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/10/2013 09:51RE: RE: RE: RE: RE: INVENTARIO
A norma del primo comma dell'art. 87, il curatore deve redigere l'inventario, nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. La presenza del cancelliere è pertanto indispensabile. Come il curatore può chiedere che l'operazione di sigillazione, a lui attribuita, sia delegata ad uno o più coadiutori designati dal giudice, qualora le cose e i beni del fallito si trovino in più luoghi e non sia agevole l'immediato completamento delle operazioni medesime (art. 86), così, nel silenzio della legge sia fallimentare che processuale sul questa materia, il cancelliere del tribunale che ha dichiarato il fallimento, che dovrebbe partecipare all'inventario, può, nelle stesse condizioni, chiedere su eventuale sollecitazione del curatore, che sia designato a tale compito un cancelliere del posto ove si trovano i beni da inventariare.
Zucchetti Sg Srl
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Francesco Costa Angeli
milano05/12/2013 14:19RE: RE: RE: RE: RE: RE: INVENTARIO
DUNQUE NON SI DEVE INVENTARIARE CON IL CANCELLIERE L' AUTOVEICOLO ?
IL MIO DUBBIO E' CHE PER GLI AUTOVEICOLI LA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA SIA UNA PUBBLICITÀ' - NOTIZIA , FORMALITA' AGGIUNTIVA RISPETTO ALLA INVENTARIAZIONE CLASSICA CON IL CANCELLIERE E COEVA PRESA IN CONSEGNA E VALUTAZIONE, CON NOMINA DI CUSTODE.
POSSO PROCEDERE AL LIMITE COMUNQUE A TUTTE E DUE LE FORMALITÀ' ?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/12/2013 19:22RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: INVENTARIO
L'inventariazione degli autoveicoli avviene, come quella degli immobili, mediante trascrizione nei pubblici registri della sentenza di fallimento, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 88 che, a questo scopo prevede che il curatore notifichi ai competenti uffici un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento.
Ovviamente, come per tutti i beni del fallito, il vincolo di indisponibilità dei suoi beni avviene con la dichiarazione di fallimento, poi i beni vanno acquisiti all'attivo fallimentare, e ciò avviene, per i beni mobili, mediante la consegna, che richiede la redazione di un verbale alla presenza del cancelliere, e per i beni immobili e mobili registrati mediante le trascrizioni nei registri immobiliari, che si effettua, come detto, mediante la notifica dell'estratto della sentenza di fallimento.
Nulla esclude che il curatore, oltre questa formalità, rediga un verbale di materiale consegna dell'auto alla presenza del cancelliere, se questi è disponibile.
Zucchetti SG Srl
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Laura Larghetti
PESARO (PU)26/02/2015 11:20RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: INVENTARIO
Io ho un problema relativo ad un automezzo: risulta venduto con regolare fattura di vendita ad un'altra azienda ma la stessa non ha concluso il passaggio di proprietà e quindi al Pra risulta intestata all'azienda di cui sono curatore.
Come mi devo comportare?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/03/2015 17:15RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: INVENTARIO
L'art. 45 l.f. dispone che "le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori", per cui, posto che il contratti di vendita dell'automezzo non risulta trascritta al PRA prima della dichiarazione di fallimento del venditore, il Curatore potrà considerare detto automezzo come ancora facente parte del patrimonio fallimentare. Seguendo questa via, il curatore dovrà in primo luogo chiedere la trascrizione al Pra della sentenza di fallimento e poi richiedere la restituzione dell'auto e il creditore si insinuerà per il prezzo già pagato, ove ne darà dimostrazione.
In alternativa, la stessa curatela, in sostituzione del fallito venditore, può chiedere al PRA la registrazione dell'originaria dichiarazione di vendita, oppure di un nuovo atto di vendita in cui rinnova la dichiarazione di vendita già precedentemente effettuata,; il che ha un costo. Poiché questa strada è preferibile quando l'acquisizione dell'auto, in applicazione del citato art. 45 l.f., non è conveniente, potrebbe ricorrersi alla c.d. deretictio di cui al all'art. 104ter l.f., seguendo la procedura di cuin al settimo comma di detta norma.
Zucchetti SG Srl
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