Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Costituzione di parte civile ante fallimento in processo penale e art. 43 L.F.

  • Alberto Rinaldi

    Verona
    10/06/2012 19:03

    Costituzione di parte civile ante fallimento in processo penale e art. 43 L.F.

    La società si è costituità parte civile in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento nei confronti di due soggetti imputati per truffa in danno della società. Avviato il procedimento penale in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento e tenutesi diverse udienze, successivamente alla dichiarazione di fallimento compare in udienza il legale rappresentante della fallita (senza l'assistenza del difensore, rinunciatario), il quale rimette la querela e il Tribunale dichiara non luogo a procedere. La sentenza viene appellata dalla Procura, in quanto si tratterebbe di reato perseguibile d'ufficio e non a querela. L'art. 43 L.F. parla dell'interruzione del processo in senso generico, senza distinzione tra processo penale e civile, con la conseguenza che, a mio giudizio, la norma si deve ritenere operante anche nel processo penale. Sul punto ho reperito solo riferimenti a Cass. penale 495/2006 e 693/2008, che, sotto la vigenza dell'art. 43 L.F., anteriore alla riforma con D. Lgs. 5/2006 che ha inserito l'ultimo comma della norma sancendo l'automaticità della interruzione, stabiliscono che in difetto di dichiarazione del difensore il processo penale prosegue tra le parti originarie. Posto che successivamente alla riforma non è più necessaria la dichiarazione del difensore in udienza per determinare l'interruzione del processo, come si regola l'interruzione, ammesso che si possa configurare, del procedimento penale che veda coinvolto la parte civile fallita nel corso del procedimento? E se il procedimento penale, come nella fattispecie, viene definito con sentenza emessa successivamente alla dichiarazione del fallimento della parte civile, la sentenza è impugnabile? E se lo è, in quali forme (revoca ex art. 434 c.p.p. nella fattispecie, essendo stata emessa, sulla remissione della querela, sentenza di non luogo a procedere?).
    Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/06/2012 21:12

      RE: Costituzione di parte civile ante fallimento in processo penale e art. 43 L.F.

      L'art. 43 non riguarda direttamente il processo penale, ma lo interseca per la parte che attiene alle questioni civili. Con il fallimento il fallito perde la disponibilità dei beni che passa al curatore il quale, di conseguenza, ha anche la legittimazione processuale per le controversie attinenti detti beni, di modo che il fallimento della parte civile costituita nel processo penale può determinare l'interruzione del processo in quanto è il curatore legittimato a proseguire l'attività risarcitoria.
      Per quanto riguarda l'eventuale impugnazione crediamo che la parte civile nulla possa più fare e che procedreà l'appello proposto dal P.M., ma precisiamo che nel nostro team di esperti non vi sono penalisti, per cui sarebbe opportuno che su punto consultasse un avvocato che tratti la materia penale.
      Zucchetti SG Srl