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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
amministratore "di paglia" e amministratori precedenti
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Giulio Benedetti
milano29/01/2015 10:22amministratore "di paglia" e amministratori precedenti
In fase di adempimenti iniziali e convocazione del fallito, nel caso di Srl con amministratore unico chiaramente testa di paglia, è nei poteri del curatore convocare gli amministratori precedenti?
Nella fattispecie: l'amministratore è stato nominato per la carica 5 mesi prima della sentenza di fallimento della società, mentre il precedente (il "vero" amministratore) è stato in carica per 14 anni.
Ovviamente risponde penalmente l'attuale amministratore, ma il curatore ha titolo nel convocare il precedente amministratore, anche solo ai fini di "raccolta di informazioni"?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2015 18:25RE: amministratore "di paglia" e amministratori precedenti
Certamente si, salvo a vedere che succede se, come è pensabile, non si presenta. Penalmente e civilmente risponde comunque anche il precedente amministratore per i reati e fatti commessi nel corso della sua gestione e, se si appura che l'odierno amministratore è soltanto una testa di paglia, risponde anche per quelli attuali.
Zucchetti Sg srl
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Giulio Benedetti
milano17/02/2015 15:34RE: RE: amministratore "di paglia" e amministratori precedenti
La ringrazio per la risposta. Sicuramente il precedente amministratore risponde per i reati commessi nel corso della sua gestione, ma mi chiedo se (essendo abbastanza evidente che il successore è un prestanome e quindi non ha mai di fatto amministrato la società) è possibile pretendere dal precedente amministratore la consegna della documentazione contabile e societaria, quantomeno relativa al periodo di suo mandato (lui ovviamente afferma di aver consegnato tutto al "nuovo" amministratore).
Inoltre nel caso si venisse a conoscenza di procedimenti penali in corso, a carico dell'ex-amministratore proprio per l'attività svolta per la società fallita, mi chiedo se c'è una prassi da seguire per richiedere informazioni sulle procedure in corso ed eventuali informazioni correlate (ad esempio: rapporti con soggetti terzi che hanno svolto il ruolo di amministratori di fatto della società firmando corrispondenza ed assegni per conto della società pur non avendo potere di firma)
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/02/2015 20:34RE: RE: RE: amministratore "di paglia" e amministratori precedenti
Certo che è possibile chiedere al precedente amministratore la documentazione, ma, come lei anticipa, è chiaro che questi risponderà di averla consegnata al nuovo amministratore, altrimenti ammetterebbe di essere rimasto lui il gestore della società.
Per quanto riguarda le informazioni sull'ex amministratore non vi sono protocolli da seguire, dipendendo dalle indagini che riesce a svolgere nella situazione concreta (interrogatorio dell'attuale amministratore, audizione di dipendenti, rapporti con banche, con enti vari, ecc.); può chiedere alla Procura della repubblica di sapere, nella sua veste di curatore, se l'ex amministratore è indagato per qualche reato, ma è difficile che le diano risposta, prima che gli atti penali siano resi pubblici.
Zucchetti SG srl
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Giovanni Donnanno
FOGGIA23/09/2016 16:05RE: RE: RE: RE: amministratore "di paglia" e amministratori precedenti
Scusate ma la mia domanda è la seguente. Appurato dalle risposte che l'attuale è un amministratore di paglia nominato per un breve periodo prima della sentenza di fallimento ( 5 mesi) per il diritto fallimentare è previsto la convocazione in audizione anche dell'ex amministratore che ha causato con la sua malagestio il fallimento? se la risposta è positiva quale è la modalità di convocazione la stessa prevista dall'art.49?
grazie per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/09/2016 18:36RE: RE: RE: RE: RE: amministratore "di paglia" e amministratori precedenti
Per amministratore di paglia, o, più correttamente prestanome, si intende il soggetto che, pur figurando ufficialmente come amministratore, di fatto non svolge alcuna attività di gestione della società in quanto questa è tenuta dall'amministratore di fatto, che è, appunto, colui che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di amministratore, esercita o ha esercitato, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici della qualifica o della funzione di amministratore di diritto, tra cui il controllo della gestione della società e la sua organizzazione interna ed esterna.
E' chiaro quindi che quando il curatore della società appura una situazione del genere attraverso l'esame della documentazione e le informazioni che riesce a raccogliere, ha bisogno di interloquire don il vero amministratore; anzi è nell'interesse di questi – a meno che non intenda negare il suo ruolo- colloquiare con il curatore perché è sull'amministratore effettivo che ricadono le conseguenza civili (risarcitorie per azioni di responsabilità) e penali (bancarotta) della eventuale cattiva gestione.
Per convocare l'amministratore di fatto il curatore non deve seguire una particolare procedura o particolari modalità, potendolo chiamarlo per sentirlo in ordine alla gestione della società, così come fa con l'amministratore di diritto; ovviamente il soggetto convocato può non presentarsi o presentarsi e negare il ruolo che gli si attribuisce, nel qual caso per affermare che egli è tenuto a presentarsi e al rispetto degli altri obblighi di cui all'art. 49 l.f., è necessario che si sostenga con argomenti solidi che questo soggetto è effettivamente l'amministratore vero ed effettivo e che quello di diritto era appunto una testa di paglia, perché nel caso questa contestazione continui queste circostanze dovranno essere dimostrate giudiziariamente.
Zucchetti SG srl
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Simone Obertini
Moniga del Garda (BS)04/10/2016 08:30RE: RE: RE: RE: RE: RE: amministratore "di paglia" e amministratori precedenti
Buongiorno, mi trovo in un caso caratterizzato proprio da quest'ultima fattispecie. Ho prove e dichiarazioni dell'attuale amministratore che la gestione della società era affidata all'amministratore precedente.
Come procedo per fa dichiarare amministratore di fatto il precedente ed estendere gli effetti del fallimento a quest'ultimo?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/10/2016 19:43RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: amministratore "di paglia" e amministratori precedenti
Non c'è bisogno di un autonomo accertamento della qualifica di amministratore di fatto di un soggetto che non ha cariche nella società fallita, nel senso che, come abbiamo detto nelle precedenti risposte, la qualifica di amministratore porta delle conseguenze, civili e penali, per cui l'accertamento di tale ruolo è funzionale alle conseguenze che se ne vogliono far derivare. Così ad esempio, se il curatore intende esperire l'azione di responsabilità nei confronti del soggetto ritenuto amministratore di fatto, lo cita in giudizio come tale e in quella sede dimostra, ove il convenuto contesti la sua qualifica, che è stato il vero amministratore e che quello che figurava come tale era un prestanome. Se invece la qualifica serve a contattare tale soggetto, non vi è bisogno di alcun preventivo accertamento in quanto per la convocazione del fallito o degli amministratori non sono richieste particolari formule, ma basta una lettera raccomandata; se il destinatario non si presenta non vi sono particolari rimedi perché la legge non prevede più l'accompagnamento con la forza pubblica. Ovviamente il curatore farà presente la situazione sulla reale figura dell'amministratore nella sua relazione ai fini penali, nel qual caso sarà il P.M. a provare che eventuali comportamenti delittuosi di bancarotta o altro siano stati compiuti dal soggetto che non figurava come amministratore, e così via.
In questo senso gli effetti del fallimento possono essere estesi a questo soggetto e riteniamo che questo lei intendesse nel suo ultimo periodo, e non la dichiarazione di fallimento dell'amministratore di fatto perché presumiamo che si stia parlando del fallimento di una srl.
Zucchetti SG srl
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