Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Consegna cose e documenti del fallimento

  • Vincenzo Cucco

    Parma (RA)
    21/05/2015 18:33

    Consegna cose e documenti del fallimento

    La condotta dell'amministratore che non ha consegnato le scritture contabili, ma si è limitato ad indicare il luogo ove aveva "stoccato" le scritture e la documentazione sociale, insieme alle merci ed ai mobili aziendali, è censurabile ? oppure l'onere di "recupero" e ricostruzione ricade sul curatore ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/05/2015 18:06

      RE: Consegna cose e documenti del fallimento

      L'art. 216 l.f. punisce come reato di bancarotta fraudolenta il fallito che "ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", e dello stesso reato rispondono, a norma dell'art. 223 l.f. gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite. E questi sono, in linea di massima, anche i parametri per valutare la responsabilità civile degli amministratori per quanto attiene alla mancanza di diligenza nella tenuta dei libri contabili.
      Di conseguenza, nel suo caso, il fatto che l'amministratore abbia "stoccato" scritture e documenti presso un deposito è di per sé irrilevante, tanto più che presumibilmente la società aveva cessato l'attività, altrimenti le scritture servivano; nel merito, deve lei rivedere le stesse e se riscontra una "falsificazione", esporrà il fatto nella relazione ex art. 33 anche per le conseguenze penali e valuterà se promuovere una azione di responsabilità nei confronti dello stesso, previa verivica che il destinatario sia nelle condizioni di risarcire il presumibile danno.
      Zucchetti SG srl