Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Sanzioni curatore ritardo nel deposito di ComUnica

  • Maura Simonazzi

    POVIGLIO (RE)
    14/05/2015 09:41

    Sanzioni curatore ritardo nel deposito di ComUnica

    Vorrei sapere se qualche collega ha notizie della sanzione per ritardata comunicazione alla CCIAA dei dati della procedura concorsuale (15gg. dalla nomina)
    vorrei sapere se vi sono casi di applicazione della sanzione da parte della CCIAA in relazione all'art. 29
    co.6 della L.122/2010, cioè in concreto quale articolo del codice civile e quale importo importo venga
    utilizzato per la determinazione in concreto della sanzione (a Reggio Emilia l'art.2630 c.c. sanzione doppia tra € 206 ed €2056).
    Nel mio caso il fallimento è di Società di capitali ed ho visto che alcune CCIAA distinguono tra sanzione per
    procedura su ditte individuali e procedure su società (art. 2630 o art.2194 c.c.)
    Ringrazio per la collaborazione
    • Cosimo Pagliara

      Gattatico (RE)
      04/06/2015 13:18

      RE: Sanzioni curatore ritardo nel deposito di ComUnica

      Per quanto so io l'art. 2630 è stato sostituito dal comma 5 art. 9 legge 180/11
      Per effetto di detta modifica:
      1.si riduce l'importo delle sanzioni che, da un minimo di € 206 fino ad un massimo di € 2.065 (art. 2360 c.c. in vigore fino al 14 novembre 2011), passano: da un minimo di € 103 fino a un massimo € 1.032 (art. 2360 in vigore dal 15 novembre 2011);
      2. è introdotta una novità per le sanzioni Registro imprese, con la previsione che se l'adempimento è effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo;
      3.viene mantenuta la maggiorazione di un terzo in caso di omesso deposito dei bilanci;
      4.resta ferma l'applicazione dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale in fase di accertamento, l'importo della sanzione dovrà essere pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo del relativo importo;
      5.i nuovi importi saranno applicati esclusivamente agli adempimenti in sanzione dalla data di entrata in vigore della nuova legge (cioè il 15 novembre 2011), mentre gli inadempimenti che si sono realizzati in una data precedente resteranno soggetti alla vecchia disposizione ed ai relativi importi.

      La determinazione spetta all'Agenzia delle entrate tenuto conto del ritardo e della gravità dell'omissione

      Non so se dopo è stata nuovamente modificata
      • Maura Simonazzi

        POVIGLIO (RE)
        04/06/2015 13:25

        RE: RE: Sanzioni curatore ritardo nel deposito di ComUnica

        Grazie Collega, purtroppo la mia sanzione riguarda un adempimento del marzo 2011, quindi nel regime ante L.180/11, quindi, ex art.29 comma 6 D.L. 78/2010 con raddoppio della sanzione da € 206 ad € 2065. Le chiedo da dove ha evinto la competenza alla determinazione della sanzione in capo all'Ag. Entrate, atteso che nel mio caso la sanzione è stata determinata ed irrogata dall' Ufficio Sanzioni della CCIAA di RE. grazie
        • Cosimo Pagliara

          Gattatico (RE)
          04/06/2015 15:53

          RE: RE: RE: Sanzioni curatore ritardo nel deposito di ComUnica

          Per l'ultimo inciso mi era stato soltanto riferito che l'avviso arriva da parte dell'Agenzia delle entrate, ma probabilmente, visto il caso concreto, l'informazione non era corretta
          • Maura Simonazzi

            POVIGLIO (RE)
            04/06/2015 17:21

            RE: RE: RE: RE: Sanzioni curatore ritardo nel deposito di ComUnica

            La ringrazio del chiarimento; probabilmente l'informazione non era sbagliata, infatti il sito CamCom di Bologna dice esattamente la stessa cosa cioè che è competente ad emettere la sanzione l'Agenzia Entrate. Ma questa normativa è applicata in modo variegato, in quanto poco chiara stante il dettato dell'art.29 co.6 L.122/10 che, come tutte le Finanziarie non brilla per chiarezza, che stabilisce che per il curatore sono raddoppiate le sanzoni applicabili, senza dire quale sia l'art. del codice civile applicabile. Alcune, non certo piccole, CCIAA applicano la sanzione dell'art.2194 anche se si tratta di curatore di società, cioè€20x2.
            Purtroppo Reggio Emilia mi ha sanzionato in modo ben più pesante, ma l'ingiunzione è al vaglio del GDP di reggio Emilia.
            Cordialità