Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

TRASCRIZIONE PRESSO IL PRA

  • Riccardo Mengozzi

    Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
    08/04/2014 20:24

    TRASCRIZIONE PRESSO IL PRA

    Il fallimento di cui sono curatore ha diversi autoveicoli intestati come risulta da visura eseguita presso il PRA.
    Parte dei suddetti autoveicoli sono di proprietà parte invece sono detenuti giusto contratto di leasing.
    Ho provveduto a notificare la PRA la richiesta di trascrizione della sentenza di fallimento elencando tutti gli autoveicoli che "risultano" in possesso alla fallita (ex art. 88 2° c. L.F.).
    Successivamente provvederò, sulla scorta dei documenti contabili e della visura presso il PRA, all'inventariazione dei singoli autoveicoli.
    Nel caso in cui gli autoveicoli non vengano rinvenuti, procederò a sporgere denuncia presso le competenti autorità, sia per gli autoveicoli di proprietà sia per gli autoveicoli detenuti in leasing, unicamente per prevenire eventuali responsabilità derivanti dalla circolazione dei suddetti.

    Se, per motivazioni sue interne, il PRA non procedesse alla trascrizione della sentenza, quale curatore potrò unicamente procedere a denunciare l'ammanco dei mezzi se non verranno acquisiti al fallimento in sede di inventariazione.

    E' corretto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/04/2014 20:23

      RE: TRASCRIZIONE PRESSO IL PRA

      Si il procedimento è corretto, ma non vediamo ragione per cui il responsabile del Pra non dovrebbe trascrivere la sentenza di fallimento.
      Zucchetti SG Srl
      • Riccardo Mengozzi

        Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
        14/04/2014 08:46

        RE: RE: TRASCRIZIONE PRESSO IL PRA

        Il PRA mi ha contattato via mail specificando che la sentenza di fallimento non può essere annotata sui beni concessi in leasing in quanto la proprietà non è della società fallita (anche se l'art. 88 L.F. parla di "beni che risultato in possesso del fallito").
        Ho quindi chiesto notizie di detti beni alla società concedente (in caso di eventuale restituzione), la quale non ha ancora risposto, ho deciso quindi che provvederò a trascrivere la perdita di possesso giusta autorizzazione del G.D.
        • Riccardo Mengozzi

          Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
          14/04/2014 09:31

          RE: RE: RE: TRASCRIZIONE PRESSO IL PRA

          Ho un ulteriore quesito:
          in data 18/03/2014 la società fallita ha ceduto con regolare fattura un automezzo, il 25/03/2014 la cessione è stata annotata sul CDP con autentica delle firme presso lo Sportello Telematico dell'Automobilista.
          Il fallimento è stato dichiarato in data 03/04/2014 e la Curatela ha provveduto a notificare la sentenza di fallimento al competente PRA.
          Nelle more della notifica della sentenza, l'Agenzia Pratiche Auto che ha provveduto a formalizzare la cessione dell'automezzo ha depositato formale richiesta di aggiornamento del CDP al PRA.
          L'Ufficio PRA competente mi ha contattato richiedendomi se doveva procedere alla trascrizione della sentenza di fallimento anche sull'autoveicolo ceduto, dichiarando che le formalità della cessione sono state eseguite correttamente.
          Come curatore ritengo di non potermi opporre alla trascrizione del passaggio di proprietà, in quanto avvenuto e formalizzato antecedente; infatti la trascrizione al PRA della cessione di autoveicoli ha solo natura amministrativa e non di traslazione della proprietà e può avvenire entro 60 gg dalla cessione.
          E' corretto?
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            14/04/2014 20:04

            RE: RE: RE: RE: TRASCRIZIONE PRESSO IL PRA

            Non crediamo. Una cosa è, infatti, la vendita dell'autoveicolo, che può farsi anche con atto unilaterale del venditore con firma autenticata e che produce effetti tra le parti, altro è la registrazione del passaggio di proprietà al PRA, che ha una funzione di trascrizione idonea a rendere opponibile la vendita ai terzi. orbene, a norma dell'art. 45 l.f., "Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori"; ossia la trascrizione della vendita al PRA effettuata dopo la dichiarazione di fallimento del venditore non è opponibile alla massa dei creditori per cui il curatore può acquisire all'attivo fallimentare quell'auto, anche se era stata regolarmente venduta prima del fallimento.
            Di conseguenza se è esatta la premessa che la registrazione al PRA della vednita non è stata eseguita prima della dichiarazione di fallimento del venditore, la sentenza di fallimento va trascritta sull'ato per acquisirla all'attivo. Ovviamente all'acquirente va restituito il prezzo da lui pagato per l'acquisto inefficace, ma costui dovrà insinuarsi al passivo per far valere la sua pretesa.
            Zucchetti SG Srl
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/04/2014 20:02

          RE: RE: RE: TRASCRIZIONE PRESSO IL PRA

          Questa può essere una soluzione.
          Zucchetti Sg Srl