Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Inventario beni immobili e mobili registrati

  • Riccardo Fossati

    Chiavari (GE)
    21/07/2014 16:58

    Inventario beni immobili e mobili registrati

    Una s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova. Dalla verifica delle scritture contabili e dalle dichiarazioni del rappresentante legale della s.r.l. fallita risulta esserci un complesso immobiliare ad uso sportivo dove vi sono solo immobili / terreni e un trattore in Lombardia concessi parzialmente in affitto ad una società. Chiedo se ci sia l'obbligo di inventariare tutti i beni sopra indicati con la presenza del Cancelliere. La Cancelleria fallimentare di Genova ha riferito che non vi è la necessità della presenza del Cancelliere per la redazione del verbale. Se fosse così chiedo se posso procedere all'inventario di tali beni con il perito stimatore che nominerò per la valutazione dei beni con la presenza del rappresentante legale della società fallita? A parere dello scrivente i beni immobili/terreni non necessitano dell'inventario in quanto varrà come data la trascrizione della sentenza di fallimento all'Agenzia del Territorio. Per quanto riguarda il trattore il cui valore contabile residuo risulta essere di € 3.200 (attualmente usato dal conduttore dell'impianto sportivo) ho il dubbio se valga anche per esso la trascrizione della sentenza al P.R.A. o se debba essere inventariato con o senza il Cancelliere.
    Grazie
    Cordiali saluti
    Riccardo Fossati
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/07/2014 17:12

      RE: Inventario beni immobili e mobili registrati

      Se i beni da inventariare sono soltanto quelli indicati non vi è bisogno della presenza fisica in loco del curatore né del cancelliere perché a norma del secondo comma dell'art. 88 l.f. l'inventariazione dei beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione avviene mediante notifica da parte del curatore di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri. E' necessario, comunque che fissi una occasione in cui il fallito, in presenza del cancelliere inviti il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione (art. 87, co. 3 l.f.).
      In ogni caso, per l'inventariazione dei beni fuori sede si può chiedere che venga delegato un cancelliere del posto.
      Zucchetti Sg Srl