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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
FALLIMENTO SRL ED ESTENSIONE AD ALTRA SRL
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Gianluca Del Vecchio
Benevento27/03/2015 17:28FALLIMENTO SRL ED ESTENSIONE AD ALTRA SRL
Salve, gradirei avere alcune informazioni di carattere operativo e procedurale sul seguente caso:
Fallisce una SRL in liquidazione, il cui amministratore e liquidatore risulta essere - a sua volta - amministratore unico di un'altra SRL che svolge la medesima attività, presumibilmente presso la stessa sede della SRL fallita.
E' configurabile, allo stato - non essendo ancora stato convocato il liquidatore della società fallita per l'audizione e la consegna delle scritture - la possibilità di chiedere il fallimento in estensione o, comunque, di approfondire il tema d'indagine?
Da un punto di vista strettamente operativo è consigliabile tentare un sopralluogo senza preavviso presso la sede della società attualmente operativa, oppure è opportuno procedere dapprima con l'audizione del liquidatore e la consegna delle scritture?
Grazie del supporto e buon lavoro
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/03/2015 18:47RE: FALLIMENTO SRL ED ESTENSIONE AD ALTRA SRL
Classificazione: DICHIARAZIONE FALLIMENTO / SOCIETA' SOCIL'eventuale coinvolgimento della Srl non fallita può passare soltanto attraverso la dimostrazione dell'esistenza di una società di fatto tra la srl fallita (A) e l'altra non fallita (B), nel senso che bisognerebbe dimostrare che l'attività di impresa apparentemente esercitata da A, era in realtà svolta da A e da B in società di fatto tra loro, per cui va dichiarato il fallimento di detta società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili della stessa, cioè A (che però è già fallito) e B.
Pervenire a questo risultato, tuttavia, non è agevole, non solo per questioni di prova in fatto, ma anche per questioni di diritto perché con la modifica degli artt. 2361 c.c. e 147 l.f., oggi si ammette la partecipazione di una società di capitali (spa o srl) ad una società di persone regolare, ma è ancora discusso se sia configurabile una società di fatto tra società di capitali tra loro o con la partecipazione di persone fisiche che, una volta ammessa e accertata, comporta, in caso di insolvenza, il fallimento di detta società e, per ripercussione quello dei soci. Vi è infatti chi ritiene che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2361 c.c., richiedendo che la partecipazione ad una società di persone debba essere deliberata dall'assemblea ed evidenziata poi in nota integrativa, non consentano la configurazione di un rapporto partecipativo di fatto od occulto, e comunque attuato sulla base di facta concludentia e non di una delibera espressa (App. Torino 30.7. 2007; App. Bologna, 11.6.2008 n. 965), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 147 comma 1, l. fall., ad una società irregolare, o di mero fatto, fra società di capitali. Vi è chi, invece, sostiene che la mancanza della deliberazione assembleare non è comunque di ostacolo alla configurazione di una società di fatto della quale facciano parte società di capitali, dal momento che il rapporto sociale scaturisce sic et simpliciter dal comportamento concludente degli amministratori, rispetto al quale è del tutto irrilevante l'inosservanza delle prescrizioni di legge in ordine all'acquisto della partecipazione in quanto l'art. 2384 c.c., introducendo il principio della rappresentanza generale degli amministratori, elimina, nell'interesse preminente dei terzi, ogni limite all'efficacia esterna di atti ultra vires (App. Catanzaro 30.7.2012, n. 846; Trib. Forlì, 9.2. 2008; Trib. S. Maria Capua Vetere 8.7.2008). Questo secondo indirizzo a noi sembra più convincente giacchè la concreta configurazione di una società di fatto fra società di capitali consegue necessariamente a comportamenti concludenti dell'organo amministrativo, rispetto ai quali gli adempimenti di cui all'art. 2361 c.c. costituiscono uno di quei limiti alla rappresentanza generale attribuita agli amministratori non opponibili ai terzi a norma del secondo comma dell'art. 2384 c.c., per il quale gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società (primo comma) e le limitazioni ai loro poteri «non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate.
In ogni caso è sempre meglio sentire prima l'amministratore liquidatore.
Non è affatto consigliabile tentare un sopralluogo senza preavviso presso la sede della società attualmente operativa; questa, infatti, è una società autonoma con una sua soggettività giuridica, anche se amministrata dallo stesso amministratore della società fallita, per cui, rispetto al fallimento della società A è un terzo; è lei non può fare sopraluoghi presso terzi.
Zucchetti SG srl
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