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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
socio di srl unipersonale
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Antonio Saccardo
THIENE (VI)03/02/2012 13:28socio di srl unipersonale
E'stato dichiarato il fallimento di una srl con unico socio.
Il capitale sociale di 10.000 € è stato versato solo per 5.000 €.
Il socio unico che non ha effettuato i conferimenti dovrebbe quindi
essere considerato illimitatamente responsabile.
Con una sentenza del 2010, la Cassazione ha sostenuto che il fallimento
non può essere esteso al socio unico neanche se è illimitatamente responsabile.
Ma allora si pone il problema di come la sua "responsabilità illimitata" come possa essere colpita.
Lui risponde col suo patrimonio personale dei debiti della srl?
Il curatore può inventariare anche il patrimonio personale del socio unico?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2012 19:35RE: socio di srl unipersonale
La sentenza da lei richiamata, sulla scia di un orientamento costante degli ultimi anni, attiene a situazioni antecedenti alla riforma della legge fallimentare. Tale giurisprudenza ha affermato che "l'applicabilità della L. Fall., art. 147, che consente l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, e' subordinata alla duplice condizione che il socio sia illimitatamente responsabile e che l'ente sia costituito nelle forme e con i caratteri della società con soci a responsabilità illimitata; esso si riferisce esclusivamente alle società di persone, nelle quali la responsabilità illimitata del socio e' conseguenza della natura del modello societario, e non e' pertanto applicabile alle società di capitali, in cui la responsabilità illimitata rappresenta un'eventualità collegata all'assunzione da parte del socio, nel corso della vita sociale e con riferimento ad uno specifico periodo, di una responsabilità personale e solidale, in conseguenza della concentrazione nelle sue mani della totalità delle azioni o delle quote (artt. 2362 e 2497 c.c.), e quale riflesso del suo potere di determinare in via assoluta la volontà dell'ente" (Cass. 14/04/2010 n. 8964; Cass. 04/02/2009, n. 2711; Cass. 12/11/2008, n. 27013, ecc.).
Tale giurisprudenza lasciava ancora qualche spazio per ritenere che l'art. 147, se non era estensibile ai soci occasionalmente responsabili delle obbligazioni contratte per accadimenti specifici e storicamente delimitabili, come nel caso di socio unico di società per azioni o di società a responsabilità limitata, costituite originariamente con pluralità di soci, potesse invece essere applicato alle srl nate fin dall'inizio con un socio unico, ove la esclusione della responsabilità illimitata dell'unico socio era condizionata a determinati requisiti, la cui mancanza- come nel caso del capitale sociale non interamente versato- fin dalla costituzione comportava, per espressa previsione, la illimitata responsabilità del socio unico.
Questa possibilità è stata chiusa dalla riforma dell'art. 147; questo, in passato, estendeva il fallimento a tutti i soci illimitatamente responsabili di società con soci a responsabilità illimitata, lasciando all'interprete la individuazioni dei soci fallibili per ripercussione, ora è il legislatore che ha elencato le società e i soci ai quali la norma è applicabile in qaunto il nuovo primo comma dell'art. 147 stabilisce che "la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro V del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili". Di conseguenza oggi è superata la discussione sulla fallibilità del socio unico, in quanto possono fallire soltanto i soci illimitatamente responsabili (siano essi uno o più) di una società in nome collettivo (capo III), di una società in accomandita semplice (capo IV) e di una società in accomandita per azioni (capo VI) e non anche il socio- fin dall'inizio o divenuto- illimitatamente responsabile di una società a responsabilità limitata unipersonale, regolata dal capo VII.
Ne consegue che il curatore del fallimento della società non può acquisire all'attivo il patrimonio dl socio non fallito né ha la legittimazione ad escutere il socio unico in quanto, secondo costante giurisprudenza,tale legittimazione compete ai soli creditori perché l'azione volta afar valere la responsabilità illimitata del socio unico non rientra non rientra tra le azioni esperibili dalla società né tra quelle di cui è titolare la massa.
Zucchetti SG Srl
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