Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Armi di proprietà del fallito

  • Giulio Eusebi

    Grottazzolina (FM)
    22/06/2017 10:16

    Armi di proprietà del fallito

    Nel caso in cui il fallito persona fisica dichiara di essere in possesso di armi non detenute per ragioni di pubblico servizio (ad esempio caccia) regolarmente detenute, le stesse debbono essere acquisite dal fallimento?
    Inoltre, nel momento in cui vengono acquisite, vi chiedo qual'è la procedura materiale che deve seguire il curatore e se nello specifico le stesse devono essere prese in custodia dal curatore (non in possesso del porto d'armi) e/o debbono essere effettuate denunce alle autorità.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/06/2017 19:38

      RE: Armi di proprietà del fallito

      Sulla acquisizione all'attivo fallimentare delle armi detenute dal fallito non possono esservi dubbi, posto che l'art. 514, n. 5, cpc dichiara impignorabili "le armi ve gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio"; tanto vuol dire che le armi, quando non sono detenute per ragioni di pubblico servizio, sono pignorabili e, quindi acquisibili all'attivo fallimentare.
      La personalità delle autorizzazioni all'uso e detenzione di armi impone al fallito di dare comunicazione all'autorità di polizia della necessità della consegna delle stesse o dell'immobile in cui sono detenute al curatore in conseguenza del suo fallimento; per dire poi come il curatore possa trasportare e detenere le armi o eventualmente consegnarle alle autorità di polizia, consigliamo di rivolgersi a tali autorità, che più dettagliatamente possono consigliare il comportamento da tenere, anche in relazione alla tipologia delle armi.
      Zucchetti SG srl