Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

fallimento soci di snc con quote in altra societa di persone

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    08/10/2015 22:15

    fallimento soci di snc con quote in altra societa di persone

    Il fallimetno di una snc ha determinato il fallimento di tre soci A, B e C.
    I soci A e B a loro volta sono soci in una SAS composta da 5 persone comprese A e B, di cui A e il socio accomandatario e B socio accomandante.

    Premesso che per i soci illimitatamente responsabili il curatore acquisce il diritto alla liquidazione della quota, per la risoluzione di diritto (art. 2288 cc)si chiedeva se è corretto procedere nel seguente modo:
    a) il curatore comunica ai soci non falliti il fallimento di A con a/r e chiede la liquidazione della quota che deve avvenire nei sei mesi.

    Mentre per il socio B (accomandante), premesso che il curatore acquisce la disponibilità della quota, si chiede:
    a) può il curatore previo parere del GD non alineare la quota e quindi partecipare alla distribuzione degli utili o è costretto a venderla.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/10/2015 18:56

      RE: fallimento soci di snc con quote in altra societa di persone

      Per quanto riguarda il socio A, la ricostruzione delle conseguenze del fallimento e della linea da seguire ci sembra corretta.
      Per quanto riguarda il socio B, fermo restando che il fallimento acquisisce la quota di partecipazione di costui nella sas, la liquidazione della quota diventa un atto necessitato in quanto la funzione del fallimento è quella di liquidare tuti i beni del debitore e distribuir il ricavato ai creditori, a meno che la liquidazione di parte del patrimonio non sia già sufficiente a questo scopo. Ovviamente il curatore ha una certa discrezionalità nella individuazione del momento migliore per la vendita, anche se questi margini si vanno sempre più riducendo se si pensa che il nuovo art. 104 ter prevede che la liquidazione debba essere effettuata entro due anni dalla dichiarazione di fallimento e, solo "nel caso, in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine"; con l'ulteriore precisazione che il mancato rispetto di questo termine "senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore".
      Zucchetti Sg srl