Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Fallimento s.a.s. ed estensione del fallimento

  • Silvia Legnazzi

    Vigevano (PV)
    05/02/2013 16:59

    Fallimento s.a.s. ed estensione del fallimento

    E' stato dichiarato il fallimento di una s.a.s. e del socio accomandatario illimitatamente responsabile.
    Il socio accomandatario, prima dell'apertura della sas era un lavoratore autonomo con propria partita Iva personale; successivamente è stata costuita la sas ed ha cessato di utilizzare la propria posizione personale. A causa dell'intervenuto fallimento della società ha ripreso ad operare come lavoratore autonomo utilizzando la sua partita Iva personale, di fatto mai cessata.
    Pertanto, il fallimento della sas (con propria Partita Iva) e del socio accomandatario illimitatamente responsabile, può essere esteso anche alla posizione personale del socio fallito e quindi all'attività dallo stesso svolta con propria partita Iva personale?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/02/2013 18:22

      RE: Fallimento s.a.s. ed estensione del fallimento

      Il fallimento di un soggetto individuale, sia esso dichiarato per ripercussione in quanto socio illimitatamente responsabile di una società di persona sia direttamente in quanto imprenditore, produce gli stessi effetti e coinvolge l'intero patrimonio del fallito, sia la parte investita nell'impresa (individuale o collettiva) sia la parte personale. Nel suo caso, quindi, certamente la dichiarazione di fallimento del socio della sas ha già coinvolto l'intera sua posizione personale, come se fosse stato dichiarato fallito quale imprenditore individuale.
      La domanda da farsi allora è un'altra: può un soggetto fallito svolgere una attività di lavoro autonomo? E la risposta è si, con il limite, per quanto riguarda ciò che il fallito guadagna, posto dal giudice a norma del secondo comma dell'art. 46.
      Zucchetti SG Srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        02/01/2014 19:48

        RE: RE: Fallimento s.a.s. ed estensione del fallimento

        in caso di estensione non contestuale, ipotizziamo che un creditore sociale vantasse una ipoteca su un immobile della società e una ipoteca (per lo stesso credito) su un immobile del socio (ad esempio concessa poiché fidejussore).
        Ipotizziamo inoltre che il privilegio sul bene della società gli fosse stato già riconosciuto nello stato passivo della società. Successivamente viene dichiarata l'estensione al socio e lo stesso creditore non presenta istanza tempestiva sulla massa del socio per farsi riconoscere il privilegio ipotacario anche su questa. Di conseguenza il credito, nel progetto di stato passivo preparato con fallcoweb viene ribaltato quale chirografo sulla massa del socio stesso. Successivamente, però, il creditore presenta una insinuazione tardiva sulla massa del socio per farsi riconoscere il privilegio. Può farlo? e come dovrebbe agire il curatore?.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/01/2014 20:40

          RE: RE: RE: Fallimento s.a.s. ed estensione del fallimento

          Giustamente Fallco ha riversato il credito ipotecario nei confronti della società, garantito appunto da ipoteca su beni della società, nel passivo dei soci con collocazione chirografaria, per effetto del terzo comma dell'art. 148, perché l'ipoteca attribuisce una prelazione di carattere speciale, riferita a beni individuati che erano nel patrimonio della società e non del socio.
          Lo stesso creditore, che ha preso ipoteca a garanzia dello stesso credito, anche su beni personali del socio, per far valere la prelazione ipotecaria al passivo del socio deve presentare apposita domanda, chiedendo appunto il riconoscimento della prelazione ipotecaria.
          Riteniamo che ciò possa fare anche in via tardiva in quanto la precedente ammissione in chirografo era conseguenza dell'automatismo legislativo, ma non vi era stata una espressa domanda di ammissione al passivo del socio in via chirografaria né, di conseguenza, una valutazione specifica del giudice sulla natura chirografria di tale credito; diverso sarebbe ove un creditore, dopo aver chiesto in via tempestiva, l'ammissione in chirografo, chieda poi, in via tradiva, il riconoscimento di una prelazione, perché in tal caso sarebbe da discutere se la domanda è nuova per petitum e causa petendi.
          Il curatore, segue l'iter previsto per l'esame delle tardive e, una volta che il giudice ha riconosciuto la prelazione ipotecaria, sostituisce nello stato passivo la nuova ammissione a quella precedente.
          Per i particolari per tale operazione, telefoni al Servizio Assistenza Zucchetti, che sarà ben lieto di aiutarla.
          Zucchetti Sg Srl