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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
mancata consegna documenti
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Francesco Quattromani
crotone02/01/2013 16:01mancata consegna documenti
cosa si può fare se persiste il comportamento negligente del fallito nella mancata consegna della documentazione contabile e fiscale che il g.d. ha obbligato al deposito? esiste anche una reponsabilità da parte del commercialista? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/01/2013 16:57RE: mancata consegna documenti
L'unica cosa che può fare il curatore in questi casi è evidenziare il comportamento del fallito nella relazione ex art. 33 giacchè secondo pacifica giurisprudenza il mancato rispetto dell'ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili contenuto nella stessa, in conformità al disposto dell'art. 16 n. 3, integra il reato previsto dall'art. 220 L.F. Ovviamente la giurisprudenza del passato parla di adempimento dell'obbligo entro 24 ore dalla comunicazione della sentenza di fallimento, nel mentre, a seguito della riforma, il termine è di tre giorni e decorre dalla notifica della sentenza al debitore fallito, ma ciò che rimane pacifico è che comunque si deve escludere che per la configurabilità del reato sia necessaria una espressa richiesta ovvero un invito al deposito da parte degli organi della procedura concorsuale. Se poi si appura che le scritture non sono state proprio tenute si cade nel reato di cui all'art. 217 l.f.
Per quanto riguarda il professionista incaricato di tenere le scritture contabili, va detto che nessuna norma fallimentare prevede per lui uno specifico reato di bancarotta, a differenza degli amministratori, liquidatori, direttori ecc., ma pensiamo (sebbene non siamo penalisti) che tanto non esclude la correità nel reato del fallito qualora si appuri che il professionista, che disponga delle scritture contabili del fallito, non le consegni al curatore che ne abbia fatta a lui apposita richiesta
Zucchetti Sg Srl
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Matteo Panelli
VALENZA (AL)08/07/2015 18:21RE: RE: mancata consegna documenti
Buongiorno,
leggevo questa interessante risposta e mi chiedevo se la mancata consegna delle scritture contabili da parte del fallito - perpetrata - non configuri bancarotta documentale e non la violazione dell'art. 220, L.F.
A tal proposito avevo letto la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 25438/2012, sez. V del 27/7/2012.
Ringraziandovi porgo cordiali saluti
Dot. Matteo Panelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/07/2015 19:51RE: RE: RE: mancata consegna documenti
Noi avevamo fatto riferimento all'ipotesi della pura mancata consegna dei documenti contabili nel termine di cui all'art. 16 n. 3, senza indagare sulle cause dal momento che la domanda non lo richiedeva. Quando, invece, si appura che dette scritture non sono state proprio tenute, allora, è pacifico che "la previsione di cui alla L. Fall., art. 217, che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sè - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo - anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 della medesima legge, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare" (Cass. n. 21303 dell'11/04/2014; Cass. n. 5504 del 05/12/2005; non abbiamo trovato quella da lei citata).,
Zucchetti SG srl
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Matteo Panelli
VALENZA (AL)10/07/2015 17:10RE: RE: RE: RE: mancata consegna documenti
Buongiorno,
Nel mio caso, il liquidatore della Srls dichiarata fallita ha omesso la consegna e nonostante i solleciti si fa negare.
Cosa mi consigliate di fare per ottenere le scritture?
Inoltre, se non dovessi comunque rinvenire le scritture (perché il commercialista tenutario delle scritture sostenga di averle consegnate al liquidatore e quindi non le esibisca), è corretto sostenere l'assenza delle medesime e quindi il reato di cui all'art. 217?
Grazie anticipatamente
Cordiali saluti
Dott. Matteo Panelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/07/2015 20:52RE: RE: RE: RE: RE: mancata consegna documenti
Purtroppo in casi del genere c'è poco da fare, se non insistere, ma in caso di diniego o di mancata risposta non può fare altro che denunciare tale comportamento nella relazione ex art. 33. Nella specie potrebbe essere identificabile il reato di cui all'art. 217 l.f., ma deve preoccuparsi tanto della qualificazione del reato perché questa non compete a lei ma al P.M.; l'importante è che lei denunci i fatti correttamente, poi sarà il giudice ad inquadrarli nella figura giuridica che ritiene confacente alla fattispecie.
Zucchetti SG Srl
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