Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

dimissioni di un componente del comitato dei creditori

  • Giuseppe Isaja

    SESTRI LEVANTE (GE)
    16/05/2017 14:59

    dimissioni di un componente del comitato dei creditori

    Buongiorno
    Fallimento del 2012. Un creditore, all'epoca, di sua spontanea iniziativa, aveva chiesto (e ottenuto) di poter far parte del comitato dei creditori. Oggi, in occasione della mia richiesta di essere autorizzato alla rinuncia ad una lite risponde dichiarandosi incompetente in materia e aggiungendo motivi personali rassegna le dimissioni. La domanda è: è sempre possibile per un componente il comitato rinunciare all'incarico in qualunque momento? Le dimissioni deve presentarle al Presidente? Operativamente adesso riterrei di segnalare al GD l'impossibilità di funzionamento del comitato e trasmetterei l'informativa della rinuncia alla lite (superiore ai 50 mila euro) chiedendo che provveda ex art. 41.
    E' corretto?
    Grazie per la risposta.
    Rag. G. Isaja
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/05/2017 20:41

      RE: dimissioni di un componente del comitato dei creditori


      I componenti del comitato dei creditori possono non accettare l'incarico e possono dimettersi dopo averlo accettato, comunicandolo preferibilmente al curatore.
      Le dimissioni di un componente non comportano tuttavia la decadenza dell'intero organo (non vale cioè il principio simul stabunt simul cadent), ma semplicemente la necessità di provvedere alla sostituzione del dimissionario, come espressamente consente il quarto comma dell'art. 40. Qualora non sia possibile la sostituzione, il comitato dei creditori già nominato è nella impossibilità di funzionare e trova, pertanto, applicazione il quarto comma dell'art. 41, con la conseguenza che tutte le volte che la legge prevede una autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore dovrà rivolgersi al giudice delegato.
      Nel suo caso, quindi, può immediatamente rivolgersi al giudice perché operi in via sostitutiva del comitato solo se ricorrono motivi di urgenza; altrimenti deve prima chiedere la sostituzione del membro dimissionario e poi rivolgersi al comitato, ove la sostituzione sia proficuamente avvenuta, o al giudice ove il comitato non sia in grado di funzionare, per qualsiasi motivo.
      Zucchetti SG srl